Sentenza 26 settembre 2007
Massime • 1
La concessione delle circostanze attenuanti generiche non è incompatibile con la riconosciuta esistenza di un disturbo della personalità, ancorché non riconducibile allo schema tipico del vizio di mente, in quanto sono diversi i presupposti logico-giuridici delle prime e del secondo, attenendo il disturbo "border-line" all'imputabilità del soggetto e inerendo, invece, le attenuanti generiche alla valutazione della gravità del fatto-reato.
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- 1. Imputabilità del depresso che uccide la propria moglie in attacco di iraAccesso limitatoAngela Calaluna · https://www.altalex.com/ · 9 ottobre 2012
- 2. Anomalie psicotiche, incapacità d'intendere e di volere, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2007, n. 37353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37353 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 26/09/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1118
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 013063/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di FIRENZE;
nei confronti di:
1) TA UA N. IL 02/06/1969;
avverso SENTENZA del 25/10/2006 CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv.to ROSSO Eriberto, difensore dello AB che ha insistito per l'accoglimento del ricorso del suo assistito e per il rigetto del ricorso del P.G..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. TA UA ha reso ampia e dettagliata confessione sulla morte di NI RN, da lui stesso cagionata esplodendo contro la donna all'interno del suo appartamento di Grosseto due colpi di pistola verosimilmente di calibro 9 a distanza ravvicinata l'uno dall'altro che l'attingevano, secondo l'autopsia, uno alla regione temporale sinistra dall'alto verso il basso e l'altro alla regione fronte-temporale destra da destra verso sinistra e dal davanti all'indietro.
Qualche ora dopo l'omicidio, lo AB portò il cadavere all'aperto dandogli fuoco, quindi tagliò le braccia della donna con un'accetta infilandole in un sacco di plastica per far entrare il corpo nel portabagagli della sua auto e poi gettò le braccia in due distinti cassonetti dell'immondizia, facendo rotolare il troncone del corpo in una scarpata vicino a un canale di scarico avvolto in un sacco di iuta bianco. A completamento del macabro rito, l'uomo andò a prelevare dalla casa della NI il suo cane, lo portò nella sua abitazione e lo uccise a colpi di pistola. Lo AB, da ultimo, riferiva anche di essersi reso responsabile qualche tempo prima del danneggiamento di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via (una Volkswagen Passat risultata di proprietà di TT Orlando) contro la quale aveva esploso un colpo di pistola in un momento d'ira.
Con sentenza del 30 aprile 2005, il gup del tribunale di Grosseto, all'esito di un giudizio celebrato con le forme del rito abbreviato, condannava lo AB all'ergastolo e alle conseguenti statuizioni accessorie, ritenendolo responsabile di omicidio aggravato dai futili motivi (capo a), nonché dei connessi reati di distruzione di cadavere (capo b), detenzione e porto illegale di arma da sparo (capo c) e danneggiamento (capo d), tutti unificati sotto il vincolo della continuazione.
Stando al racconto dell'imputato, l'omicidio era scaturito da un litigio scoppiato fra lui e la NI, con la quale intratteneva da anni una relazione sentimentale, nel vano tentativo di farsi perdonare un tradimento (la vittima lo aveva sorpreso in casa sua in compagnia di tale AL) e di riappacificarsi con lei. La NI si era mostrata però irremovibile, provocando la sua reazione. Ferma l'attribuibilità dei fatti all'imputato, su istanza della difesa il giudice di primo grado aveva disposto una perizia psichiatrica collegiale che aveva concluso per la sua piena capacità di intendere e di volere al momento dei fatti, sia perché lo AB aveva una memoria perfettamente conservata dell'episodio, sia per le modalità stesse di esecuzione dell'assassinio. All'imputato venivano negate, infine, le circostanze attenuanti generiche.
Con la sentenza qui impugnata (che è del 25 ottobre 2006), la Corte di assise di appello di Firenze, dopo aver disposto una nuova perizia psichiatrica collegiale, ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante dei futili motivi, riducendo la pena ad anni venti di reclusione in virtù della diminuente del rito abbreviato.
Nella sentenza si ribadisce la piena capacità di intendere e di volere dello AB all'epoca dei fatti, evidenziando che le due perizie di ufficio erano pervenute alle stesse conclusioni, escludendo che il suo disturbo "border-line" e narcisistico della personalità fosse grave e avesse inciso nel compimento dell'azione criminosa. Secondo i giudici, la piena imputabilità del soggetto era riscontrata dal comportamento tenuto dall'imputato prima, durante e dopo l'omicidio, nessuna concreta rilevanza potendo attribuirsi alle critiche della difesa, la quale insisteva sul fatto che l'uomo aveva affermato di aver colpito la donna con tre colpi di pistola anziché con due come risultava invece dall'esame autoptico, che contestava le Conclusioni della prima perizia che avevano giudicato "razionale" il suo comportamento post-delictum, e che suscitava perplessità l'affermazione del primo giudice che lo AB maturava da tempo l'eventualità di uccidere la NI (l'uomo si era munito di una pistola prima di incontrarsi con la donna, a conferma e riprova che era sua intenzione giungere a un chiarimento con lei, anche a costo di arrivare alla sua eliminazione fisica).
2. Avverso la sentenza della corte di assise di appello di Firenze hanno proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la corte di appello della stessa città e il difensore dello AB.
Il PG si duole, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione, che all'imputato siano state concesse le circostanze attenuanti generiche, al solo fine di ridurre la misura della pena in considerazione del disturbo border-line della personalità di cui sarebbe affetto lo AB fin dall'infanzia:
tale concessione doveva considerarsi non solo incongrua a fronte della estrema gravità dei crimini da lui commessi, ma assolutamente illogica e illegittima, soprattutto perché aveva preteso di istituire un giudizio di comparazione tra tali circostanze e la riconosciuta aggravante dei futili motivi, dopo aver dato atto della "ripugnante condotta tenuta dall'imputato prima, durante e dopo l'omicidio" della donna.
La difesa dello AB deduce, sotto il profilo della erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione, che il vero punctum pruriens della causa investe l'imputabilità del suo assistito, cui è stata riconosciuta da entrambi i collegi peritali l'esistenza di un disturbo di personalità anche se è stato escluso che esso potesse porsi in rapporto all'omicidio della NI, così come sostiene il consulente di parte prof. Volterra. Secondo la difesa, la tesi dei periti (il disturbo della personalità di tipo border-line non è un'infermità mentale, ma solo caratteriale ed è riconducibile s un deprecabile e ingiustificato difetto di "self- control") trae origine dalla difficoltà di rinvenire nella condotta dell'imputato una matrice psicotica che in qualche modo che legittimi il disvalore in seno al consesso civile come vizio totale o parziale di mente. La motivazione della sentenza sul punto è apodittica e non può dirsi esauriente, ma appare inficiata da vizi logici e di ragionamento e conseguente a una inadeguata osservazione del soggetto. Secondo la difesa, la corte di merito aveva mostrato di ignorare il precipuo valore semantico che nozioni come "carattere", "comportamento" e "personalità" assumono nel linguaggio della scienza psichiatrica e come tali concetti dovessero conseguentemente tradursi nella scienza giuridica. Il disturbo della personalità di tipo border-line - sempre a giudizio della difesa del ricorrente - è a tutti gli effetti una patologia di sicura origine psichica, che, nel caso in esame, ha riverberato i suoi effetti, Come instabilità psichica e stato di confusione mentale, sul comportamento tenuto dall'imputato prima, durante e dopo l'omicidio. La stessa corte di merito, del resto, non aveva esitato, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, a parlare della patologia del ricorrente in termini di forte disagio psichico e sociale. I periti, del resto, configurando la possibile compatibilità di tale disturbo con uno "stato emotivo e passionale" irrilevante come tale ai fini della imputabilità (art. 90 c.p.), non avevano tenuto presente che è caratteristica di questo tipo di disturbo l'attitudine ad esprimere in modo inconsulto ed esagerato le proprie emozioni e i propri stati d'animo, e che era privo, in ogni caso, di qualsivoglia oggettivo valore scientifico ritenere che la piena capacità intellettiva e volitiva dell'imputato potesse trarsi dal ricordo nitido e dettagliato della dinamica omicidiaria.
Da ultimo, la difesa criticava la ritenuta sussistenza dell'aggravante dei futili motivi, alla luce della patologia del ricorrente (sussumibile quanto meno sotto lo schema del vizio parziale di mente) e del contesto in cui si era svolta l'azione omicidiaria (il rifiuto della sua compagna di riprendere la relazione bruscamente interrotta), prospettando un giudizio di comparazione diverso da quello effettuato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi non sono fondati.
A) La concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla riconosciuta aggravante dei motivi futili non è affatto connotata da profili motivazionali di dubbia coerenza, come lamenta il PG, che ravvisa una contraddizione tra la concessione del beneficio delle attenuanti generiche e il pesantissimo giudizio espresso dalla Corte di merito in ordine alla condotta tenuta dallo AB "prima, durante e dopo l'omicidio", ritenuta "repugnante", alla riconosciuta "estrema gravita del fatto, quale si desume dalla futilità dei motivi e dalle sue modalità esecutive particolarmente malvagie" (p. 17), nonché dall'assoluta irrilevanza della sua confessione, frutto di un'evidente "scelta obbligata" (p. 16). La concessione delle attenuanti generiche, che ha portato a ridurre in modo rilevante la misura della pena inflitta (dall'ergastolo a 20 anni di reclusione) è stata fondata dai giudici di merito sul disturbo border-line di cui è affetto l'imputato fin dall'infanzia che ha determinato - a loro giudizio - uno stato psichico non perfettamente normale, pur non dando luogo a un'infermità mentale, sussumibile sotto lo schema del vizio di mente.
Ora, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ritenuto che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è incompatibile con la riconosciuta esistenza di un disturbo della personalità, ancorché non sussumibile nello schema tipico del vizio di mente, in quanto sono diversi i presupposti logico-giuridici delle prime e del secondo. I due istituti operano su due piani distinti: il disturbo border-line attiene all'imputabilità del soggetto, mentre le circostanze attenuanti generiche ineriscono alla valutazione della gravita del fatto-reato, essendo evidente che le attenuanti sono destinate ad incidere sul grado di colpevolezza, mentre lo stato mentale inerisce alla persona e alla sua imputabilità (cfr. Cass., 15 maggio 1983, in Cass. pen. mass. ann,, 1984, 2412). Sussistendo autonomia concettuale tra l'imputabilità del soggetto e la gravita del reato da lui commesso, trattandosi di concetti separati e distinti che attengono ad aspetti differenziati ed autonomi del rapporto agente-reato (e del fatto materiale in questo compreso), nulla vieta al giudice di concedere le circostanze attenuanti generiche a un soggetto che, pur essendosi reso responsabile di reati di estrema gravità, è pacifico che versava "in una situazione di forte disagio psichico e sociale che va valutata a suo favore".
B) Anche il ricorso dello AB non è fondato.
L'intero contenuto dell'impugnazione è incentrato sulla ritenuta preconcetta interpretazione da parte del giudice di merito della natura puramente comportamentale (o, al massimo, una semplice anomalia del carattere) del disturbo della personalità di tipo border-line di cui lo AB soffre fin dall'infanzia. Secondo la difesa, tale erronea quanto singolare interpretazione avrebbe viziato ab origine la valutazione dell'operato peritale, che per ben due volte e ad opera di due distinti collegi aveva escluso la sicura natura psichiatrica della patologia de qua.
Sennonché, se è vero che il vero punctum pruriens di questo processo investe l'imputabilità del ricorrente al momento dei fatti (dall'attirare la vittima in casa alla sua uccisione, fino alla soppressione del cadavere in una macabra successione di atti), è altrettanto vero che non basta affermare che l'agente è affetto da un disturbo della personalità di matrice psicotica (nel caso in esame, i periti hanno escluso qualsiasi aspetto di tipo psicotico nella storia personale dell'imputato, evidenziando solo un disturbo di tipo depressivo-ansioso, di gravita media), ma occorre dimostrare che questo disturbo abbia un nesso eziologico con lo specifico fatto di reato commesso, così da essere proprio lui la causa della condotta criminosa. L'esame e l'accertamento del nesso eziologico si appalesa necessario al fine di delibare non solo la sussistenza del denunciato disturbo mentale, ma le stesse reali componenti del fatto di reato, sotto il profilo psicologico-soggettivo del suo autore, attraverso un approccio non astratto e ipotetico, ma reale ed individualizzato.
Esplicite in proposito sono le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 25 gennaio 2005, n. 9163, Raso), che, pur avendo riconosciuto che le infermità di mente non sono soltanto quelle a base organica clinicamente accertagli, ma possono essere anche i disturbi della personalità o comunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nelle figure tipiche della nomografia clinica, ha però avuto cura di precisare che queste ultime, per comportare l'esclusione o l'attenuazione della imputabilità, devono essere di gravita e intensità tali da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere o di volere.
Nella sentenza delle Sezioni Unite Si fa osservare che, fermo restando l'accertamento in concreto del nesso eziologico tra il disturbo rilevato (anche transeunte) e l'azione delittuosa commessa, possono acquistare rilievo, ai fini dell'applicazione degli artt. 88 e 89 c.p., solo quei disturbi della personalità che siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravita tali da incidere concretamente sulla imputabilità. La Corte Suprema ha precisato che "deve trattarsi di un disturbo idoneo a determinare (e che abbia in effetti determinato) una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile che, incolpevolmente, rende l'agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente, liberamente, autodeterminarsi". Si tratta, peraltro, di un accertamento che il giudice deve compiere "avvalendosi degli strumenti a sua disposizione, l'indispensabile apporto e contributo tecnico, ogni altro elemento di valutazione e di giudizio desumibile dalle acquisizioni processuali" (ivi). Di questi fondamentali principi i giudici di merito hanno fatto puntuale e corretta applicazione, perché, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, si sono avvalsi di ben due perizie collegiali che si sono "saldate con perfetta coerenza" (p. 11), giungendo alle stesse identiche conclusioni (l'integrità delle capacità mentali dello AB al momento dei fatti stante la non gravita del suo disturbo border-line di personalità e la sua non incidenza nel compimento dell'azione criminosa), dopo "un attento e approfondito esame degli atti, completato da una penetrante osservazione psichiatrica del periziando e delle considerazioni defensionali" (ivi).
Ed invero il ricorso nulla dice (o, meglio, ne accenna solo di striscio) della "consistenza, intensità, rilevanza e gravita" del disturbo del ricorrente e della sua ricaduta sull'azione criminosa commessa, limitandosi a censurare il mancato riconoscimento da parte dei giudici della natura tout court psichiatrica della patologia di cui soffre il ricorrente, senza approfondire se il fatto di reato commesso trovi in effetti la sua genesi e la sua motivazione nel disturbo che lo affligge, tale da assurgere ad elemento condizionante della condotta.
La corte di merito ha risposto a tutte le obiezioni della difesa (ed è quindi inutile star qui a ripeterle), evidenziando, sulla scia delle conclusioni raggiunte dai periti, che, ai fini dell'imputabilità, non possono avere rilievo tutte quelle anomalie caratteriali, disarmonie della personalità, deviazioni del sentimento, che, pur afferendo alla sfera del processo psichico di determinazione e di inibizione, non attingano a quel rilievo di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente, nei termini e nella misura voluta dagli artt. 88 e 89 c.p. Correttamente i periti hanno sottolineato che il livello di lucidità che caratterizza la condotta del ricorrente prima durante e dopo l'azione delittuosa commessa è compatibile con uno stato emotivo e passionale intenso che, però, per espressa disposizione normativa (art. 90 c.p.), non è destinato ad incidere in alcun modo sulla imputabilità.
Priva di pregio è anche la seconda doglianza della difesa del ricorrente, che continua a far leva sul disturbo border-line del suo assistito per sostenere la non configurabilità nel caso in esame dell'aggravante dei futili motivi, che presuppone una normale capacità del soggetto a governare i propri impulsi psichici, e che trascina dietro di sè la critica al giudizio di equivalenza istituito dalla corte con le circostanze attenuanti generiche. Contrariamente a quanto afferma la difesa, la causale della violenta reazione dello AB fu il rifiuto della NI a riprendere una relazione che la donna riteneva ormai definitivamente compromessa dal comportamento dell'uomo (una volta scoperto che la tradiva con un'altra donna, certa YL AL, detta "AL"), donde la macroscopica inadeguatezza del movente dell'uccisione con le elementari esigenze di giustizia avvertite dalla collettività civile (Cass., Sez. 1^, 17 dicembre 1998, n. 4819, Casile, Rv. 213378). Va da sè che il legislatore, con l'espressione "futili motivi" ha inteso esprimere non già il concetto racchiuso nel significato lessicale dell'aggettivo "futile", bensì l'idea di una determinazione delittuosa scaturita da un movente così lieve e sproporzionato rispetto alla gravita dei reati commessi da apparire per la generalità delle persone assolutamente insufficiente a provocare l'azione delittuosa (Cass., Sez. 6^, 4 dicembre 1974, Carnesecchi).
Al rigetto del ricorso dello AB seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. rigetta ricorsi e condanna lo AB al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2007