Sentenza 25 gennaio 2002
Massime • 1
La persona deceduta in conseguenza dell'altrui illecito non acquista e quindi non trasmette agli eredi alcun diritto al risarcimento del danno per lesione della propria vita (Vedi Corte Cost. n. 372/94).
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di Paolo M. Storani - In tema di torto sfociato nel decesso della vittima, fresca d'inchiostro la pronuncia sotto forma di ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. III, 4 marzo 2014, n. 5056, frutto addirittura di una riconvocazione dell'adunanza, come si desume da quanto vergato di pugno a fianco della data della deliberazione (5 febbraio 2014). Allorquando la vittima sia immediatamente deceduta a seguito delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale, è legittimo negare il risarcimento del danno biologico richiesto iure haereditario dagli stretti congiunti della vittima? Era questo il quesito di diritto che poneva - diamo una volta tanto il giusto merito anche agli avvocati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/01/2002, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. Ennio MALZONE - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - rel. Consigliere -
Dott. RU DURANTE - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OL IN IN PROPRIO E NQ PADRE ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ SUI MINORI OL IS E OL MA, CA AN IN PROPRIO E NQ DI EREDE DEL MARITO OS PIETRO, OS FIORENZA, OS RA, OS PIERLUIGI, OS STEFANO, OS CO, OS MASSIMILIANO, OS DINO, OS MICHELE, OS EMILIO, OS UN, OS RA, OS AT, OS TA, OS IC, OS ER, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GAVINANA 4, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO ANGELINI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI AGRIZZI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ZURIGO ASSIC SPA, corrente in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore dr. Franco Foglizzo, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G VASARI 5, presso lo studio dell'avvocato RAOUL RUDEL, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato PIERO BAROLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
PA AE, PA FI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1911/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione IV Civile, emessa 28/10/98 e depositata il 09/12/98 (R.G. 356/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Raoul RUDEL;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 20 gennaio 1995 vittima di un investimento automobilistico, avvenuto in Treviso, decedeva AT MA, di anni 34, lasciando il marito vedovo di trentanove anni ed orfani i due figli di 11 e 6 anni, ed una numerosa parentela costituita dai genitori e da ben quindici fratelli.
Tutti costoro (il marito Paolo AR, in proprio e nell'interesse dei minori EL e EO;
i genitori AT IE e AR AN, ed i quindici fratelli, AT MI, RU, AF, NA, ZA, IA, RL, AN, MI, IM, IN, EL, TT, FE, RT) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso, con citazione del 30 ottobre 1995, TR IO, conducente del veicolo investitore, TR AE proprietario e responsabile civile, e la NE IC (ora UR IC spa) chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni conseguenti alla morte della propria congiunta, secondo le varie qualità e le voci specificate.
I convenuti si costituivano e contestavano il fondamento delle pretese: in particolare l'assicuratrice deduceva di aver già corrisposto la somma di lire 540 milioni, cui aggiungeva, nel corso della lite, in favore del vedovo e dei minori, ulteriore somma per 100 milioni.
I convenuti TR inoltre chiamavano in garanzia l'assicuratrice per la mala gestio, per esserne manlevati nel caso di condanna oltre i limiti del massimale.
Istruita la lite e riconosciuta la responsabilità esclusiva del conducente dell'auto, il Tribunale con sentenza n. 1176 del 1997, condannava in solido i convenuti al pagamento di vari importi (v. amplius in dispositivo) tenendo conto delle varie qualità parentali;
operava quindi un conguaglio tra le somme versate dall'assicuratrice, pervenendo alla determinazione delle somme ancora dovute.
Il giudice trevigiano qualificata come danno biologico la perdita del rapporto maritale, filiale e di parentela, così riconoscendo la legittimazione passiva agli stretti congiunti (marito e figli, cui attribuiva una specifica posta di danno: 80 milioni al marito e 50 milioni a ciascuno dei figli).
La sentenza era impugnata:
a. con appello principale, dalla società assicuratrice, con l'adesione del danneggiante e responsabile civile;
b. con appello incidentale dagli attori aventi causa dalla defunta (v. atto del 1 maggio 1998) in particolare sui seguenti punti:
1. incongruità della liquidazione al marito del danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita del contributo dell'attività familiare della casalinga (liquidato in L. 132.184.000);
2. incongruità della liquidazione del danno per la perdita del rapporto parentale e del godimento del congiunto, da considerare come danno riflesso ma dovuto iure proprio agli stretti congiunti in misura superiore al liquidato (80 milioni al marito e 50 milioni a ciascun figlio);
3. incongruità delle somme liquidate a titolo di danno morale al marito (100 milioni) ed ai figli (80 milioni) con riferimento ad altri precedenti di altre corti;
4. veniva poi censurato il calcolo degli interessi e della rivalutazione sulle somme liquidate, contestandosi i criteri della "anomala" sentenza delle SU n. 1712 del 1995. Con sentenza del 9 dicembre 1998 la Corte di appello di Venezia così decideva:
a. accoglie il primo motivo dell'appello principale e per l'effetto, in particolare riforma della sentenza impugnata, esclude dagli importi risarcitori riconosciuti agli appellati PO AR, EL, EO, AT IE e BI AN, quelli non dovuti attribuiti ai medesimi a titolo di danno biologico;
respinge l'appello incidentale;
conferma il regolamento delle spese di lite adottato in primo grado, ponendo la metà residua a carico degli appellati.
Contro la decisione ricorrono tutti gli aventi causa della defunta, deducendo articolati motivi di ricorso;
resiste la assicuratrice con controricorso;
non hanno svolto difese TR AE e IO. MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso, nel loro apparente ordine, recano una serie di argomenti e censure che non si coordinano esattamente con la numerazione data, onde l'unico criterio possibile è quello della loro considerazione esaustiva.
Inoltre, ai fini dell'effetto devolutivo delimitato del ricorso, dovrà tenersi conto dei motivi svolti nell'appello incidentale (del 1 maggio 1998) di cui si è dato cenno in narrativa.
Nel primo motivo del ricorso si deduce, complessivamente, il difetto di "qualsiasi vera motivazione" da parte della Corte Veneta. Il motivo è inammissibile per la sua estrema genericità, anche se intensa è la vis polemica.
Nel secondo motivo si deduce la violazione di legge e l'abnormità del provvedimento con il quale il Presidente della Corte di appello (con ordinanze del 4 aprile ed 8 giugno 1998) ha sospeso la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado. Il motivo è inammissibile in sede di ricorso avverso la sentenza di appello, perché i provvedimenti de quo, emessi ai sensi degli artt. 282 e 283 c.p.c., novelli, in deroga all'art. 5 bis della legge 1977
n. 39, come provvedimenti abnormi sono autonomamente ricorribili in cassazione, ma nei termini ordinari di legge per le impugnazioni, tenendosi conto del fatto che le ordinanze sono state comunicate alle parti.
Difetta inoltre l'interesse a ricorrere dal momento che la Corte adita dovrà statuire sul ricorso determinando o un rinvio o un giudicato interno tra le parti.
Nel secondo motivo (2 bis, a pag. 10 del ricorso) si deduce l'error iuris per la complessiva liquidazione del danni da morte a tutte le vittime parentali, sul rilievo che il defunto trasmetterebbe ai suoi aventi causa (prossimi congiunti, inclusi gli agnati ed i germani) un danno patrimoniale diretto, valutabile secondo i criteri desunti dall'art. 4 della legge 1977 n. 39 ovvero dai criteri indennizzatori indicati in polizza RCA (come massimale minimo obbligatorio per persona).
Il motivo, per quanto suggestivamente argomentato, presenta un profilo di inammissibilità rispetto ai motivi formulati in appello (primo e secondo motivo dell'appello incidentale) ed è comunque infondato, posto che è consolidata la giurisprudenza di questa Corte e della stessa Corte Costituzionale, sul punto della non risarcibilità del danno tanatologico da morte immediata o da lesione mortale seguita da morte immediata, non potendo il defunto trasmettere, per la perdita della propria capacità giuridica, il diritto di credito consequenziale alla perdita della vita (cfr. da ultimo: Cass. 25 febbraio 1997 n. 1704; Cass. 29 novembre 1999 n. 13336, Cass. 25 febbraio 2000 n. 2134, tra le tante). Non può dunque trovare applicazione analogica, non essendovi una lacuna giuridica da colmare, essendo il bene della vita costituzionalmente protetto (art. 2 Cost.) e penalmente sanzionato nella sua lesione, con conseguente risarcibilità del danno morale riflesso ai congiunti (art. 185 cp e 2059 c.c. correlati), il riferimento suggerito alla norma liquidatoria della RCA (il citato art. 4 della legge 1977 n. 39) od alle norme indennizzatorie di cui alla legge 1969 n. 990 da cui derivano i massimali in polizza. È certamente un suggerimento utile "de iure condendo, ove il legislatore italiano decida di seguire la legislazione internazionale in materia di trasporto aereo e navigazione, dove l'evento morte determina di per sè, come lesione del bene della vita, un quid da risarcire ai superstiti legittimati, a prescindere dall'immediatezza o meno dell'evento.
Anche i recenti episodi di terrorismo internazionale rendono attuale la necessità di una riforma legislativa più adeguata alla tutela del diritto alla vita, nella sede della responsabilità civile. Con il terzo motivo (il quarto secondo l'ordine effettivo) si deducono tre censure in relazione a tre voci di danno, di cui due liquidate ed una terza esclusa.
Si deduce in particolare la sottovalutazione del danno morale al marito ed ai piccoli figli;
la sottovalutazione del danno patrimoniale per la perdita della attività della giovane casalinga. Per entrambe le sottovalutazioni occorre rilevare come si tratti di una valutazione equitativa sul quantum debeatur, ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 2056 e 1226 del cod. civile. Non si tratta cioè di una equità pura affidata alla discrezionalità del giudice, ma di una equità circostanziata di un danno certamente esistente (provato o non contestato per l'an) ma che deve essere valutato in concreto secondo una specifica deduzione ed indicazione di circostanze.
Queste circostanze, per il vedovo e per i figli, certamente attengono alla perdita delle qualità della vita, essendo insostituibile la figura del compagno amato e della madre verso i figli, ed essendo l'unità della famiglia ed il consorzio matrimoniale costituzionalmente protetti, ma la quantificazione della lesione attiene alla delimitazione del danno in concreto e questa è circoscritta nell'ambito delle norme richiamate per l'illecito civile ed il danno morale.
La contestazione della sottovalutazione del danno dev'essere dunque articolata in modo tale da consentire al giudice di constatare la violazione del criterio di liquidazione equitativa, sia come vizio della motivazione che come violazione o disapplicazione della legge. Le censure, pur nel pathos che le anima, non appaiono dunque rispondere ai criteri sopra indicati e l'apprezzamento dei giudici del merito appare corretto ed adeguato alla equità in ordine al quantum debeatur.
Quanto infine alla voce di danno esclusa dalla Corte di appello sul rilievo che non può essere attribuito un danno biologico riflesso (v. dispositivo) occorre tener conto anche delle motivazioni che la Corte offre nel contesto dell'accoglimento del gravame proposto sul punto dall'assicuratore (v. motivaz. ff. 11).
La Corte territoriale infatti concorda con l'insegnamento Superiore che ammette per i congiunti il danno biologico riflesso (e cita i vari arresti, anche costituzionali) ma esclude che i congiunti abbiano fornito la prova di tale danno e del nesso di causalità tra tale danno e le lesioni sofferte dal defunto.
Replica sul punto il ricorrente (così come aveva fatto nel secondo motivo dell'appello incidentale) che non è stato chiesto un danno biologico riflesso come menomazione consequenziale della propria integrità psicofisica, ma un danno patrimoniale riflesso per la perdita del rapporto parentale e del godimento del congiunto. Il motivo non è dunque nuovo, perché ripropone e rinvigorisce le censure già svolte in appello, ma è giuridicamente infondato. La pretesa dei superstiti, per la perdita del rapporto parentale e per la perdita del congiunto, ha certamente natura di danno edonistico, secondo una visione tipica del mondo anglosassone e della concezione estesa del danno morale (che talora è esemplarmente risarcito), ma nel nostro sistema di responsabilità civile si traduce appunto nel danno morale, come sofferenza e dolore per la perdita del caro estinto, mentre i danni consequenziali patrimoniali attengono alle perdite economiche che sono descritte in termini di danno emergente e di lucro cessante.
Non è dunque possibile, nell'attuale sistema, una duplicazione del danno morale, in favore dei congiunti, mentre è doverosa una sua complessiva riconsiderazione, tenendo appunto conto della peculiarità degli effetti che la morte del proprio caro ha, per i singoli superstiti, con una valutazione equitativa prudente e circostanziata.
In tal senso deve correggersi la motivazione data dai giudici del merito, che hanno considerato come danno biologico riflesso un danno prospettato in termini patrimonialistici, ma che attiene alla sfera morale e che è stato comunque correttamente escluso sotto il profilo del difetto di prova (v. ff. 11 della motivazione).
Sussistono giusti motivi, in relazione alla natura e complessità delle questioni esaminate, per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite.
Roma, 11 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2002