Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/02/2001, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
--- 0 2 5 2 2 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NO LA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Oggetto --- SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITU DI PASSO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G. N. 19681/98 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere 19683/98 - Rel. Consigliere Cron.5191 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep. 805 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Ud. 26/10/00 Dott. Ettore BUCCIANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NTENZA dal Sig. per diritti 6000 sul ricorso proposto da: 21 FEB. 2001 CIMINO ROSA, anche in qualità di erede di CASNA IL CANCELLIERE CL, VA IZ, ML EO, AI OS, CA RI LU, MI CI AU, ' DE NK, LI ES, IN TO ET LORENZO, CONDOMINIO RESIDENCE WINKEL, in 000 persona dell'Amm.re p.t. DETTO Renzo, elettivamente LLERIA domiciliati in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato NZ LUIGI, che li difende CG074139 unitamente agli avvocati THURIN STEFAN, ZELLER KARL, LIRE 3000 giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrenti 2000 1738
contro
CG074200 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SRL, in liquidazione in persona del HOME INVEST Richiesta copia studio dal Sig. NZ ET Albert, elettivamente domiciliato liquidatore per diritti ✓6000 in ROMA VIA SALARIA 332, difeso dagli avvocati DE MAJO 11 13 APR 2001- " IL CANCELLIERE GIUSEPPE, DE MAJO ANTONIO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
COVA RINO SNC;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE intimato UFFICIO COPIE Richiesta copia studio e sul 2° ricorso n° 19683/98 proposto da: dal Sig BRUZZOME ---- COLOGNA LUNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA per diritti 23 APR. 2001 il F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLIERE NZ LUIGI, che la difende unitamente agli avvocati THURIN STEFAN, ZELLER KARL, giusta delega in atti;
- ricorrente мы nonchè
contro
HOME INVEST SRL, in liquidazione, in persona del Saudinra liquidatore ET Albert, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 332, difeso dagli avvocati DE MAJO GIUSEPPE, DE MAJO ANTONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale D880369 nonchè
contro
LIRE 2000 CANCELLERI COVA RINO SNC;
- intimato avverso la sentenza n. 124/98 della Corte d'Appello di BB180157 TRENTO sezione distaccata di BOLZANO, depositata il BB180162 BB180167-2- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale 22/05/98; a! Sig. MANZ1 per diritti 112000+4 udita la relazione della causa svolta nella pubblica - 1.6IU. 2001. - - - 26/10/00 dal Consigliere Dott. Alfredo udienza del CANCELIERE MENSITIERI;
udito l'Avvocato COGLITORE Emanuele per delega DIRITTI depositata in udienza, difensore della ricorrente T CIMINO, che si riporta agli atti depositati;
ANG IBA 3 udito l'Avvocato DE MAJO Antonio, difensore della resistente HOME INVEST SRL, che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per AY297171 entrambi i ricorsi: accoglimento del 1° motivo, AY297172 assorbito il 2° motivo. CANCELLERIA 88420840 -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 4 maggio 1990 CL SM, RO IM, CI OG, ZI NO, EO ER, EF MA, TA UC IS, AU NI - NI, FA NC, KE ER, SA EL e EN ET convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bolzano, la Cova Rino snc e la Homeinvest srl per sentir accertare nei loro confronti il confine tra le particelle edilizie 3006 e 369, e la particella fondiaria 379/2, lungo la siepe già esistente tra i due fondi, al fine di t scongiurare sul posto la costruzione di una strada u volta a collegare altri garages sotterranei che la A Cova snc si accingeva a costruire nella particella confinante;
per sentir accertare la inesistenza di un diritto di passaggio a favore della particella fondiaria 369 ed a carico della particella edilizia in via subordinata, e qualora non fossero 3006, 0, state accolte le richieste principali, per sentir concedere servitù di passaggio coattivo per automezzi a favore della particella edilizia 3006 379/2ed а carico delle particelle edilizie 369 e e.e. Maia;
nonché, infine, per sentire in via subordinata accertare che la nominata Cova Rino 3 s.n.c. aveva venduto ad essi attori un immobile, An via eventuale, che in parte era di proprietà altrui, stabilire l'entità della riduzione del prezzo di vendita per l'evizione subita e condannare la stessa al risarcimento dei danni, nell'ammontare ritenuto equo, con gli interessi e la rivalutazione dalla vendita al saldo. A sostegno delle proprie pretese esponevano gli istanti di avere sempre saputo da un socio della ditta venditrice che la proprietà del loro venduto Condominio Residente Winkel arrivasse fino al muro s dietro la siepe della particella edilizia 369 u rispettivamente la particella fondiaria 379/2 (ex s bar Eva) e che pertanto tutta la strada privata apparteneva alla residence Winkel. Lo stesso socio, poi passato ad altra società, aveva tenuto diverso comportamento, donde la presente causa. Si costituiva la Homeinvest affermando di stare sulla proprietà esclusiva sua e non costruendo come affermato infondatamente dagli viceversa attori, di cui era stato tollerato il passaggio sulla strada per mera tolleranza, malgrado il passaggio originario, rispetto al previo stato dei luoghi, quando non vi era il Condominio Winkel, si 4 fosse di molto aggravata. Si costituiva la Cora Rino s.n.c. contestando daglila chiesta riduzione di prezzo avanzata attori in via subordinata. Interveniva "ad adiuvandum" il Condominio. Espletate prove per testi e ctu il Tribunale, 9.12.96, dichiarava che il con sentenza 29.11 confine era quello tracciato in planimetria dal ctu, accertava che sulla strada in contestazione non sussisteva alcun diritto di passaggio veicolare а favore della particella fondiaria 379/2, t accertava la usucapione della servitù di passaggio u а piedi a favore della particella edilizia 369, A successivamente 3352. Proposto gravame dalla Homeinvest sul rilievo il primo giudice aveva dato peso a che testimonianze che si erano rivelate incerte ma non а confini catastali а frazionamenti e costituitisi gli altri convenuti i quali chiedevano la reiezione dell'appello spiegando а loro volta gravame incidentale, la Corte d'appello di Trento, 22 maggio 1998, accoglieva percon sentenza 21 quanto di ragione l'impugnazione principale dichiarando, in riforma della gravata pronuncia, che il confine tra le particelle edilizie 3006 in 5 P.T. 3611/C.C. Maia di proprietà degli appellanti e fondiaria 379/2 risp. Particella particellala edilizia 369 di proprietà dell'appellante coincideva con il confine AB risultante dalla planimetria dott. Antonio Perretti allegata alla ctu in data 20.1.96 facente parte integrante dell'appellata decisione. Respingeva tutte le altre domande e compensava integralmente tra le parti le spese del doppio grado. Avverso tale decisione hanno proposto distinti t ricorsi, affidati а quattro censure, OG l CI nonché RO IM, per sé e in qualità di A erede di CL CA nelle more deceduto, ZI NO, EO ER, EF MA, TA UC GI, AU MI NI, FA 0 1 NC, KE ER, LE EL, EN ET e il Condominio "Residence Winkel" in persona dell'amministratore pro-tempore. Resiste con controricorso la Homeinvest srl in liquidazione. Non ha spiegato attività difensiva in questa sede la Cova Rino s.n.c.. I ricorrenti e la Hominvest hanno depositato memorie. 9 MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi in quanto proposti avversO la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Ciò posto i due gravami possono essere esaminati congiuntamente avendo identico contenuto. Con il primo motivo si denunzia, in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 83 e 112 stesso codice, omessa pronuncia sulla eccezione di invalidità della procura, difetto di motivazione. ricorrenti che la Corte trentinaOsservan o sull'eccezione proposta in non si è pronunciata invalidità della procura sede di appello di rilasciata al difensore della Homeinvest s.r.l. sul rilievo che la sottoscrizione della stessa a margine dell'atto di citazione in appello consisteva in una sigla illeggibile, tale da non consentire l'individuazione del sottoscrittore e senza enunciazione della sua veste di rappresentante della persona giuridica appellante, qualità neppure riportata nell'intestazione dell'atto indicante soltanto illegale rappresentante pro tempore senza enunciazione del suo nominativo. La doglianza è fondata. 7 Risolvendo il contrasto di giurisprudenza insorto sulla questione della ammissibilità о meno del ricorso (ma il principio è valido anche per il giudizio di merito) proposto da società о altro ente collettivo, qualora la procura alle liti sia conferita in calce o a margine dell'atto con firma illeggibile, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 5 febbraio 1994 n. 1167, avallando un prevalente orientamento negativo (per il quale cfr. ex plurimis la stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 714 del 1993) hanno, da ultimo, sancito il у principio per cui "nel conferimento della procura н а alle liti ai sensi dell'art. 83 comma terzo c.p.c., la certificazione da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige, perciò, che ne sia indicato il nome;
pertanto, quando né sull'intestazione del ricorso per società о da un entecassazione proposto da una collettivo, né nella procura risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita (perché essa non レ nominativamente indicata e la firma e vi è illeggibile) l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo a lei dei necessari poteri 8 rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile l'impugnazione, f meno che, entro i limiti di legge, sia idoneamente documentato, mediante produzione di atti già esistenti al momento de conferimento, il riferimento della già indicata qualità di "legale rappresentante" ad una ben individuata persona fisica". Questo principio (ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte V. tra le - tante le sentenze n. 471/96, n. 5023/98, n. 5154/98 , nonché, in tema di giudizio di merito, la ff n. 5820/99), cui reputa il Collegio di doversi u A uniformare, avrebbe dovuto condurre, anche nel caso di specie, ad una declaratoria da parte del giudice di inammissibilitàdel gravame di merito, dell'appello proposto dalla Homeinvest s.r.l. che non precisava il nome del legale rappresentante pro-tempore della società appellante ma recava la sola indicazione dell'avvenuta proposizione dell'impugnazione ad opera di quest'ultimo: carenza non emandabile con dati desumibili dalla procura, pur redatta a margine dell'atto, atteso che in mentre era del pari assente l'individuazione essa, della persona fisica del conferente, ne era anche illeggibile la sottoscrizione. 9 D'altra parte né la controricorrente ha prodotto in questa sede, con le modalità di cui all'art. 372 c.p.c., documenti dai quali possa desumersi il nome della persona che all'epoca dell'appello rivestiva la qualità di legale rappresentante, né la documentazione acquisita agli atti, cui ha fatto riferimento la Homeinvest in controricorso, dalla quale dovesse emergere una siffatta indicazione per il periodo immediatamente precedente, potrebbe assolvere lo scopo suindicato non apparendo soltanto su di essa suscettibile di н essere fondata una incontrovertibile deduzione di о persistenza, in capo alla persona fisica così individuabile, del potere rappresentativo anche all'epoca suddetta;
specie in presenza dell'assorbente e decisiva considerazione che, nella procura "de qua”, non è in alcun modo affermata la provenienza della sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società, facendosene invece menzione solo nell'intestazione dell'atto di impugnazione e, quindi, fuori del contesto del conferimento della procura stessa, nel cui ambito soltanto il difensore è, ex art. 83 c.p.c., eccezionalmente abilitato all'attestazione di autenticità. 10 Né ha rilievo, infine, la circostanza, evidenziata sempre dalla Homeinvest in controricorso, che né nella comparsa di risposta e di appello incidentale né in sede di precisazione delle conclusioni gli attuali ricorrenti avevano minimamente accennato al difetto di procura cui i avevano, inammissibilmente, fatto predetti riferimento soltanto in sede di comparsa conclusionale. Ciò stante la rilevabilità d'ufficio della carenza di un requisito condizionante l'instaurazione del rapporto processuale ed il suo successivo svolgimento (Cass. n. 1167/94, n. A 5154/98, n. 5820/99 cit.). Poiché, adunque, a cagione della inammissibilità dell'appello della Homeinvest, cui necessariamente conseguiva l'assorbimento dell'appello incidentale degli attuali ricorrenti, dichiaratamente subordinato all'accoglimento del primo, il processo in sede di gravame non poteva essere tra quelle parti proseguito, in accoglimento del primo motivo dei ricorsi riuniti, la gravata sentenza va in tali limiti cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 terzo comma ultima parte c.p.c. (resta valida la pronuncia nei confronti della Cova 11 ................ snc, passata in giudicato per mancata impugnazione in questa sede da parte della predetta società costituitasi nel ritualmente intimata ma non giudizio di cassazione), mentre restano assorbiti 80000 altri motivi che attengono a questioni 330000gli collegate all'appello incidentale subordinato di prime cure. Ferme restando la liquidazione delle spese di lite operata dal primo giudice e la compensazione delle stesse tra la Cova snc e le altre parti del f giudizio d'appello statuita da quel giudice, questa l Corte, provvedendo ai sensi dell'art. 385 secondo A c.p.c., reputa equo compensare interamente comma Homeinvest e gli attuali ricorrenti le tra la relative spese dal giudizio di appello ed altresì quelle de presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo di entrambi, dichiara assorbiti gli altri, A cassa senza rinvio l'impugnata sentenza nei limiti M O L L E B. 2001 C di cui in motivazione e compensa interamente tra le N CA IN parti costituite le spese del giudizio d'appello e FE O T A 1 T S 2 quelle del giudizio di cassazione. O P e, E D Rom Roma 26 ottobre 2000. AlheteMerition extensore If Presidult Spailan 12 IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri DOMA 2 27 MAR 20 1 14.6.18. 330000 Trecents Centau 0 100° 1 23