CASS
Sentenza 11 maggio 2026
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 16690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16690 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BA ON UL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 3 ottobre 2025 del Tribunale di Matera Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria NI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, PIETRO MOLINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Matera, in funzione di Giudice dell'esecuzione, accoglieva parzialmente l'istanza avanzata nell'interesse di ON UL IL, rideterminando le pene inflitte con la sentenza n. 1961/23 emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Matera in data 3 novembre 2023 ed irrevocabile in data 19 ottobre 2024, e con la sentenza n. 1049/23 emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Castrovillari in data 24 luglio 2023 ed irrevocabile in data 23 dicembre 2023. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato con atto a firma dell'Avv. Pietro Ditaranto, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 649, 669 cod. proc. pen. e 648 cod. pen. Il ricorrente evidenzia che il IL, nella sentenza n. 1061/2023 emessa dal Tribunale di Matera in data 3 novembre 2023 irrevocabile in data 19 ottobre 2024 Penale Sent. Sez. 1 Num. 16690 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 04/02/2026 e nella sentenza n. 1409/2023 emessa in data 24 luglio 2023 dal Tribunale di Castrovillari irrevocabile in data 23 dicembre 2023, è stato giudicato due volte per lo stesso fatto. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 168, comma 1 cod. proc. pen. Il ricorrente evidenzia che il cumulo della pena inflitta con la sentenza n. 875/2016 emessa in data 11 ottobre 2016 dal Tribunale di Matera irrevocabile n data 28 novembre 2016 e con la sentenza n. 377/2018 emessa in data 12 marzo 2018 dal Tribunale di Tivoli irrevocabile in data 30 aprile 2018 non supera i due anni (8 mesi in tutto) e rientra nei casi di cui all'art. 168 comma 3 cod. pen. e si configura come un'ipotesi di recidiva facoltativa, spettando al giudice della cognizione -e non al giudice dell'esecuzione o alla Procura della Repubblica- decidere se revocare o meno la sospensione. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 2. Con l'istanza di incidente di esecuzione presentata in data 8 settembre 2025 dinanzi al Tribunale di Matera, il IL, tra le altre, chiedeva richiesta di applicazione della continuazione tra i reati di cui alla sentenza n. 1409/2023 emessa in data 24 luglio 2023 dal Tribunale di Castrovillari irrevocabile in data 23 dicembre 2023 e la sentenza n. 1061/2023 emessa dal Tribunale di Matera in data 3 novembre 2023 irrevocabile in data 19 ottobre 2024, nonché la revoca del provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza n. 875/2016 emessa in data 11 ottobre 2016 dal Tribunale di Matera irrevocabile n data 28 novembre 2016 ed alla sentenza n. 377/2018 emessa in data 12 marzo 2018 dal Tribunale di Tivoli irrevocabile in data 30 aprile 2018. 3. Il primo motivo è fondato. 4. Va premesso che, allorché più sentenze di condanna divenute irrevocabili siano state pronunciate contro la stessa persona, si verifica un'ipotesi di bis in idem, contemplata nella norma di cui all'art. 669 cod. proc. pen. La norma richiamata mira a risolvere i problemi nascenti dalla coesistenza di giudicati, in presenza di una loro patologica duplicazione a garanzia del principio del ne bis in idem, teso a scongiurare che, per lo stesso fatto di reato, o per suoi segmenti coincidenti, si svolgano più procedimenti e/o si emettano, o siano mantenute in 2 vita, plurime decisioni (Sez. 1, n. 27834 del 01/03/2013, Carvelli, Rv. 255701-01; Sez. 6, n. 1892 del 18/11/2004, dep. 2005, Fontana, Rv. 230760-01; Sez. 6, n. 512 del 11/02/1999, Siragusa, Rv. 212864-01). 4.1. Con la sentenza n. 1409/2023 del Tribunale di Castrovillari, emessa in data 24 luglio 2023 ed irrevocabile in data 23 dicembre 2023, ON UL IL veniva giudicato per il reato, contestato al capo 2, previsto e punito dall'art. 110, 648 c.p. perché "in concorso con altri soggetti in corso di identificazione, al fine di procurare a loro o ad altri un ingiusto profitto, acquistavano o, comunque ricevevano rispettivamente: AI ON LI le targhe con combinazione alfanumerica BV961PB risultate provento di furto denunciato in data 12.06.2019 presso la Stazione Carabinieri di Francavilla in Sinni (PZ), apposte sull'autovettura Renault Laguna contraddistinta dal nr. Di telaio VF1BG0G0628762263 risultata cessata dalla circolazione per esportazione in data 28.10.2009. In OS PO IC il 21.10.2019". 4.2. Con la sentenza n. 1061/2023 del Tribunale di Matera, emessa in data 3 novembre 2023 ed irrevocabile in data 19 ottobre 2024, ON UL IL veniva giudicato per il delitto previsto e punito dall'art. 648 c.p. "perché, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di trarne profitto per sé o per altri, acquistava o comunque riceveva i seguenti oggetti di furto ai danni di NO NI denunciati in data 21.10.2019: - n. 01 smerigliatrice a batteria marca "Bihnell"; - n. 01 tronchese;
- n. 01 seghetto;
- n. 01 torcia;
- n. 01 pinza;
- n. 01 mini quod di colore bianco e marca CVM. Strumenti rinvenuti all'interno dell'autovettura "Renault Laguna" identificata con il telaio VF1BG0G0628762263 dallo stesso condotta e con ivi apposta la targa BV961PB anch'essa oggetto di furto denunciato il 12.06.2016 da parte di AN IO AL. In OS PO IC e CA ON (MT) in epoca anteriore e prossima al 21.10.2019". 5. Ritiene il Collegio che il Giudice dell'esecuzione abbia omesso di motivare sulla riferibilità delle parole "anch'essa" di cui alla descrizione del fatto contenuto nel capo di imputazione della sentenza emessa dal Tribunale di Matera, alla sola autovettura "Renault Laguna" ovvero anche alla targa BV961PB. 5.1. L'omessa motivazione sul punto non consente di valutare la sussistenza del bis in idem, quale dedotta dal ricorrente che ha eccepito che entrambe le sentenze passate in giudicato hanno pronunciato sulla medesima condotta di ricettazione della targa BV961PB, avendo il Tribunale di Castrovillari con la 3 sentenza n. 1409/2023, giudicato ON UL IL per il reato avente un unico oggetto materiale, ovvero la targa BV961PB. 6. L'ordinanza impugnata, dunque, non ha fatto buon governo dei principi di diritto in ordine all'applicazione dell'art. 669 cod. proc. pen. e deve essere, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Matera, perché il giudice dell'esecuzione proceda a rinnovata valutazione che vi si conformi. 7. Il secondo motivo è infondato. 8. Va premesso che "nel caso in cui la revoca di un beneficio sia prevista "ex lege" come obbligatoria e automatica, il pubblico ministero è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena coperta dalla misura di favore caducata, sempre che, nel contempo, richieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui all'art. 674 cod. proc. pen." (Sez. 1, n. 19894 del 08/02/2022, Rv. 283092 - 01). 8.1. Tanto è accaduto nel caso di specie, atteso che, nel provvedimento di esecuzione pene concorrenti nei confronti di condannato in stato di libertà e contestuale ordine di esecuzione emesso in data 22 agosto 2025 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Matera (n. SIPE 148/2024) il Pubblico ministero, Alessio Coscioli, ha espressamente richiesto "al Giudice dell'Esecuzione di ordinare la revoca del Beneficio della Sospensione Condizionale, concesso in Sentenza n. 2016/875 del 11-10-2016, emessa dal Tribunale Ordinario di Matera, n. 2019/2244 del 25-11-2019, emessa dal Tribunale Ordinario di Castrovillari, n. 2018/377 del 12-03-2018, emessa dal Tribunale Ordinario di Tivoli ex art. 168 c. n. 1 c.p., c. 2 e art. 164 c.p.". 8.2. Sebbene non esplicitamente investito di suddetta richiesta, il Giudice dell'Esecuzione ha, comunque, avallato, in ossequio all'enunciato principio di diritto, l'operato del Pubblico Ministero, in presenza di un caso di revoca "di diritto", ai sensi dell'art. 168, primo comma, n.1), cod. pen., suscettibile di produrre effetti ex lege.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dell'istanza ex art. 669 cod. proc. pen. e alle statuizioni conseguenziali, con rinvio per nuovo giudizio al riguardo al Tribunale di Matera. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 4 febbraio 2026 Il Presidente 4 -i-tipp o Ca9._(_.7 "'" CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Il Consigliey estensore Rima SFIZiOflguale Anna M ria NI Depositata Canibria oggi l 1 MAG. 2026 11_ ON UDIZIARl0 ILFUNZIO T)TZTARIO FA Roma, lì 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, PIETRO MOLINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Matera, in funzione di Giudice dell'esecuzione, accoglieva parzialmente l'istanza avanzata nell'interesse di ON UL IL, rideterminando le pene inflitte con la sentenza n. 1961/23 emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Matera in data 3 novembre 2023 ed irrevocabile in data 19 ottobre 2024, e con la sentenza n. 1049/23 emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Castrovillari in data 24 luglio 2023 ed irrevocabile in data 23 dicembre 2023. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato con atto a firma dell'Avv. Pietro Ditaranto, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 649, 669 cod. proc. pen. e 648 cod. pen. Il ricorrente evidenzia che il IL, nella sentenza n. 1061/2023 emessa dal Tribunale di Matera in data 3 novembre 2023 irrevocabile in data 19 ottobre 2024 Penale Sent. Sez. 1 Num. 16690 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 04/02/2026 e nella sentenza n. 1409/2023 emessa in data 24 luglio 2023 dal Tribunale di Castrovillari irrevocabile in data 23 dicembre 2023, è stato giudicato due volte per lo stesso fatto. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 168, comma 1 cod. proc. pen. Il ricorrente evidenzia che il cumulo della pena inflitta con la sentenza n. 875/2016 emessa in data 11 ottobre 2016 dal Tribunale di Matera irrevocabile n data 28 novembre 2016 e con la sentenza n. 377/2018 emessa in data 12 marzo 2018 dal Tribunale di Tivoli irrevocabile in data 30 aprile 2018 non supera i due anni (8 mesi in tutto) e rientra nei casi di cui all'art. 168 comma 3 cod. pen. e si configura come un'ipotesi di recidiva facoltativa, spettando al giudice della cognizione -e non al giudice dell'esecuzione o alla Procura della Repubblica- decidere se revocare o meno la sospensione. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 2. Con l'istanza di incidente di esecuzione presentata in data 8 settembre 2025 dinanzi al Tribunale di Matera, il IL, tra le altre, chiedeva richiesta di applicazione della continuazione tra i reati di cui alla sentenza n. 1409/2023 emessa in data 24 luglio 2023 dal Tribunale di Castrovillari irrevocabile in data 23 dicembre 2023 e la sentenza n. 1061/2023 emessa dal Tribunale di Matera in data 3 novembre 2023 irrevocabile in data 19 ottobre 2024, nonché la revoca del provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza n. 875/2016 emessa in data 11 ottobre 2016 dal Tribunale di Matera irrevocabile n data 28 novembre 2016 ed alla sentenza n. 377/2018 emessa in data 12 marzo 2018 dal Tribunale di Tivoli irrevocabile in data 30 aprile 2018. 3. Il primo motivo è fondato. 4. Va premesso che, allorché più sentenze di condanna divenute irrevocabili siano state pronunciate contro la stessa persona, si verifica un'ipotesi di bis in idem, contemplata nella norma di cui all'art. 669 cod. proc. pen. La norma richiamata mira a risolvere i problemi nascenti dalla coesistenza di giudicati, in presenza di una loro patologica duplicazione a garanzia del principio del ne bis in idem, teso a scongiurare che, per lo stesso fatto di reato, o per suoi segmenti coincidenti, si svolgano più procedimenti e/o si emettano, o siano mantenute in 2 vita, plurime decisioni (Sez. 1, n. 27834 del 01/03/2013, Carvelli, Rv. 255701-01; Sez. 6, n. 1892 del 18/11/2004, dep. 2005, Fontana, Rv. 230760-01; Sez. 6, n. 512 del 11/02/1999, Siragusa, Rv. 212864-01). 4.1. Con la sentenza n. 1409/2023 del Tribunale di Castrovillari, emessa in data 24 luglio 2023 ed irrevocabile in data 23 dicembre 2023, ON UL IL veniva giudicato per il reato, contestato al capo 2, previsto e punito dall'art. 110, 648 c.p. perché "in concorso con altri soggetti in corso di identificazione, al fine di procurare a loro o ad altri un ingiusto profitto, acquistavano o, comunque ricevevano rispettivamente: AI ON LI le targhe con combinazione alfanumerica BV961PB risultate provento di furto denunciato in data 12.06.2019 presso la Stazione Carabinieri di Francavilla in Sinni (PZ), apposte sull'autovettura Renault Laguna contraddistinta dal nr. Di telaio VF1BG0G0628762263 risultata cessata dalla circolazione per esportazione in data 28.10.2009. In OS PO IC il 21.10.2019". 4.2. Con la sentenza n. 1061/2023 del Tribunale di Matera, emessa in data 3 novembre 2023 ed irrevocabile in data 19 ottobre 2024, ON UL IL veniva giudicato per il delitto previsto e punito dall'art. 648 c.p. "perché, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di trarne profitto per sé o per altri, acquistava o comunque riceveva i seguenti oggetti di furto ai danni di NO NI denunciati in data 21.10.2019: - n. 01 smerigliatrice a batteria marca "Bihnell"; - n. 01 tronchese;
- n. 01 seghetto;
- n. 01 torcia;
- n. 01 pinza;
- n. 01 mini quod di colore bianco e marca CVM. Strumenti rinvenuti all'interno dell'autovettura "Renault Laguna" identificata con il telaio VF1BG0G0628762263 dallo stesso condotta e con ivi apposta la targa BV961PB anch'essa oggetto di furto denunciato il 12.06.2016 da parte di AN IO AL. In OS PO IC e CA ON (MT) in epoca anteriore e prossima al 21.10.2019". 5. Ritiene il Collegio che il Giudice dell'esecuzione abbia omesso di motivare sulla riferibilità delle parole "anch'essa" di cui alla descrizione del fatto contenuto nel capo di imputazione della sentenza emessa dal Tribunale di Matera, alla sola autovettura "Renault Laguna" ovvero anche alla targa BV961PB. 5.1. L'omessa motivazione sul punto non consente di valutare la sussistenza del bis in idem, quale dedotta dal ricorrente che ha eccepito che entrambe le sentenze passate in giudicato hanno pronunciato sulla medesima condotta di ricettazione della targa BV961PB, avendo il Tribunale di Castrovillari con la 3 sentenza n. 1409/2023, giudicato ON UL IL per il reato avente un unico oggetto materiale, ovvero la targa BV961PB. 6. L'ordinanza impugnata, dunque, non ha fatto buon governo dei principi di diritto in ordine all'applicazione dell'art. 669 cod. proc. pen. e deve essere, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Matera, perché il giudice dell'esecuzione proceda a rinnovata valutazione che vi si conformi. 7. Il secondo motivo è infondato. 8. Va premesso che "nel caso in cui la revoca di un beneficio sia prevista "ex lege" come obbligatoria e automatica, il pubblico ministero è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena coperta dalla misura di favore caducata, sempre che, nel contempo, richieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui all'art. 674 cod. proc. pen." (Sez. 1, n. 19894 del 08/02/2022, Rv. 283092 - 01). 8.1. Tanto è accaduto nel caso di specie, atteso che, nel provvedimento di esecuzione pene concorrenti nei confronti di condannato in stato di libertà e contestuale ordine di esecuzione emesso in data 22 agosto 2025 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Matera (n. SIPE 148/2024) il Pubblico ministero, Alessio Coscioli, ha espressamente richiesto "al Giudice dell'Esecuzione di ordinare la revoca del Beneficio della Sospensione Condizionale, concesso in Sentenza n. 2016/875 del 11-10-2016, emessa dal Tribunale Ordinario di Matera, n. 2019/2244 del 25-11-2019, emessa dal Tribunale Ordinario di Castrovillari, n. 2018/377 del 12-03-2018, emessa dal Tribunale Ordinario di Tivoli ex art. 168 c. n. 1 c.p., c. 2 e art. 164 c.p.". 8.2. Sebbene non esplicitamente investito di suddetta richiesta, il Giudice dell'Esecuzione ha, comunque, avallato, in ossequio all'enunciato principio di diritto, l'operato del Pubblico Ministero, in presenza di un caso di revoca "di diritto", ai sensi dell'art. 168, primo comma, n.1), cod. pen., suscettibile di produrre effetti ex lege.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dell'istanza ex art. 669 cod. proc. pen. e alle statuizioni conseguenziali, con rinvio per nuovo giudizio al riguardo al Tribunale di Matera. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 4 febbraio 2026 Il Presidente 4 -i-tipp o Ca9._(_.7 "'" CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Il Consigliey estensore Rima SFIZiOflguale Anna M ria NI Depositata Canibria oggi l 1 MAG. 2026 11_ ON UDIZIARl0 ILFUNZIO T)TZTARIO FA Roma, lì 4