Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2004, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - rel. Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI MILANO, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato IZZO RAFFAELE che lo difende unitamente agli avvocati SURANO MARIA RITA, FRASCHINI ANTONELLA, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
NI IN;
- intimata -
avverso la sentenza n. 292/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 31/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/03 dal Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato IZZO RAFFAELE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO
In data 1.7.1991 IA AR presentava al comune di Milano denuncia per l'anno 1991 per l'imposta comunale per l'esercizio delle imprese, arti e professioni (ICIAP) per la propria attività di agente di assicurazione e, con riferimento alla classe di attività, indicava il settore, ovvero quello riservato alle attività di intermediazione al commercio l'Amministrazione comunale notificava, in data 28.12.1995, alla contribuente atto di accertamento relativo a tale annualità, rettificando il settore di attività dal 5^ al 9^ (servizi vari), ritenendo tale classe la più appropriata alla natura di agente 5, assicurativo;
liquidava, pertanto, la maggiore imposta con soprattasse ed interessi.
La contribuente proponeva ricorso alla C.T. di primo grado di Milano, che lo accoglieva, sostenendo l'esistenza di una parificazione sotto il profilo civilistico, previdenziale e tributario dell'attività dell'agente di assicurazione a quella dell'intermediario al commercio.
La C.T.R. della Lombardia rigettava l'appello proposto dal Comune, motivando esclusivamente per relationem alla sentenza di primo grado ed ad altra decisione emessa dal Tribunale di Lecco n. 152/97. Avverso detta decisione, propone ricorso per Cassazione il comune di Milano, sulla base di due motivi;
non risulta costituita IA AR.
DIRITTO
Con il primo motivo si denuncia l'assoluta carenza di motivazione della sentenza per essere stata la stessa assunta acriticamente per relationem a quella emessa dal giudice di primo grado, senza l'esposizione di alcun altra argomentazione.
Con la seconda censura si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed, in particolare, della legge n. 144/1989 e dell'allegata tabella, nonché all'art. 2195 c.c. e agli artt. 4 e 10 DPR n. 633/1972, sostenendo che la disciplina relativa agli agenti di commercio (artt. 1742 - 1952 recte: 1752 c.c.) è applicabile agli agenti di assicurazione solo in via integrativa solo per quanto compatibile con la natura dell'attività assicurativa. Sostiene, inoltre, il Comune che l'attività degli agenti e subagenti di assicurazione non è attività indipendente da quella dell'impresa assicuratrice in quanto si attua con carattere di stabilità e di collaborazione professionale, sia pure in piena libertà ed autonomia ed è, quindi, priva del carattere;
d'indipendenza e neutralità che costituisce il presupposto del contratto di mediazione. Peraltro, la pretesa uguaglianza di trattamento fiscale tra le due categorie, agenti e subagenti assicurativi ed intermediari al commercio, è smentita dalla disciplina dell'IVA che prevede l'esenzione dall'imposta solo per le operazioni di assicurazione e non per quelle dell'intermediario od agente di commercio. Il primo motivo deve essere rigettato. È pur vero che nella parte motiva della sentenza impugnata non vi è alcuna motivazione in ordine al rigetto dell'appello dell'Ufficio, salvo il richiamo alle "ampie e circostanziate motivazioni contenute nella decisione di primo grado"; ma, nella parte relativa allo svolgimento del processo, è ampiamente riportato il contenuto della sentenza cui il decidente si riporta, per cui, come è principio di diritto consolidato di questa Corte e, nella specie, non sussistono motivi per discostarsene: "la motivazione della sentenza di secondo grado per relationem è legittima, quando dal contesto delle argomentazioni svolte, possa evincersi che il giudice di appello, richiamati i punti essenziali esposti dal primo giudice, si sia fatto carico di valutarne criticamente la pronuncia e di confutare, ancorché sinteticamente, le censure dedotte dall'appellante" (ex multis, cass. civ. n. 18296 del 2002. Questa Corte, con sentenza n. 9601 del 2000, ha affermato che l'attività di agente di assicurazione, ai fini ICIAP, deve essere inquadrata nei "servizi vari" del 9^ settore della citata tabella. Tale enunciato ed i rilievi che la sorreggono vanno confermati e condivisi, tenendosi conto che le attività comprese nel 5^ settore, anche per la parte attinente l'intermediazione, riguardano il commercio di beni materiali, mentre l'agente di assicurazione, pur rientrando nell'ampio genus degli agenti di commercio, non si pone come intermediario della circolazione di quei beni, ma offre un servizio, con compiti ed indici di redditività vicini a quelli dell'assicuratore, compreso nel contiguo 10^ settore (cfr., nello stesso senso, cass. civ. nn. 1956, 2349, 2353, 2354, 6621 e 9360 del 2002). Tutto ciò premesso il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessario alcun accertamento di fatto, decidendo nel merito, ex art. 384 c.p.c., va rigettato il ricorso introduttivo di AR
IA . Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo ed accoglie il secondo,' cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell'itero giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004