Sentenza 14 gennaio 2004
Massime • 1
È valida la dichiarazione di querela ratificata dall'ufficiale di polizia giudiziaria su foglio a parte, allorché la lettura congiunta dei due atti induca a a ritenere ragionevolmente la sussistenza degli elementi necessari per la sua ritualità. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto irrilevante la correzione - da 20 maggio 2002 a 25 maggio 2002- della data sulla querela, in quanto la ratifica datata 25 maggio 2002 ha consentito l'accertamento del giorno di ricezione dell'atto, in mancanza di altra querela proveniente dalla parte offesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2004, n. 6245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6245 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI RA - Presidente - del 14/01/2004
1. Dott. CICCHETTI Maurizio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 33
3. Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 022713/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIUDICE DI PACE di TARANTO;
nei confronti di:
LE NC N. IL 14/05/1967;
avverso SENTENZA del 06/03/2003 GIUDICE DI PACE di TARANTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. CICCHETTI NUNZIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per rigetto;
SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza del giudice di pace di Taranto in data 18.03.2003 dichiarava non doversi procedere nei confronti di TE RA per il reato p. e p. dall'art. 582 c.p. (lesioni ai danni di AR AR guaribili in gg. 7, con pugni al volto), per irregolarità della querela.
Il ricorrente P.M. chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza, allegando che la ratifica, pure su foglio separato, fa chiaro riferimento alla querela. Questa, pertanto, è perfettamente valida. Ritiene questa Corte di dover accogliere il ricorso siccome fondato. La sentenza ritiene che la ratifica di querela, depositata dal P.M. il 06.03.2002, su foglio separato, senza riferimento ad alcuni elementi della querela contenuta nel fascicolo del dibattimento, non dia piena certezza che la ratifica sia stata emessa per tale istanza punitiva.
Va affermato il principio che non è di per sè invalida la querela che sia stata ratificata dall'ufficiale di polizia giudiziaria su foglio a parte, se la lettura congiunta delle due parti faccia ragionevolmente ritenere la sussistenza degli elementi necessari per la sua ritualità.
L'atto può essere presentato per iscritto ad ufficiale di polizia giudiziaria (art. 337 c. 1 con riferimento all'art. 332 cpv. c.p.p.) e l'autorità che la riceve deve attestare la data ed il luogo di presentazione nonché identificare la persona che lo propone. Tale attestazione (o ratifica) costituisce un atto fidefacente in ordine ai due elementi di data-luogo di consegna ed identificazione del querelante.
Quando la ratifica viene redatta su foglio separato, la certezza che si riferisca alla specifica querela inoltrata può essere desunta dalla corrispondenza dei dati qualificanti.
Nella specie, la correzione della data sulla querela (da 20.05.02 a 25.05.2002) non assume alcuna rilevanza nella misura in cui la ratifica in data 25.05.2002 rende possibile l'accertamento del preciso giorno di consegna, in mancanza di altra querela provenente dalla stessa parte offesa.
Il querelante identificato con la ratifica ha le medesime generalità risultanti dall'istanza punitiva. Nessun equivoco poteva insorgere in ordine al riferimento della ratifica alla querela proposta da AR AR.
Il deposito in momenti successivi nel fascicolo per il dibattimento è semplice disguido.
Si impone l'annullamento della sentenza di proscioglimento con rinvio al giudice di pace di Taranto perché proceda all'esame nel merito dell'accusa mossa all'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Taranto per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004