Sentenza 8 agosto 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/08/2003, n. 11985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11985 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
CC69237 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ributaria1 985 / 03 6 8 E 9 1 N IONE CORTE SUPREMA DI CASSE / O 4 I *ggetto / Z 6 2 A . 2 R R . T SEZIONE P S . I D G L E E R D omposta dagli Ill.mi igg. Magistrati: I A S D N E S E I T A N PresidenteDott. Bruno SACCUCCI R.G.N. 9794/00 E S E Dott. Eugenio AMARI - Consigliere Cron. 25867 Dott. Nino FICO Consigliere Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Ud.09/12/02 Dott. Maria Cristina GIANCOLA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CA SENTENZA ee. 1194 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
ALBERGHI DI PRIMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato . in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA N CORTE DI CASSAZIONE, difesa dagli avvocati GIANCARLO CIPOLLA, PASQUALE CIPOLLA, CORSO UMBERTO I° 103 2002 CALTANISSETTA (avviso ex art. 135 d.a. C.p.c.), giusto 4534 -1- mandato a margine;
- controricorrente avverso la sentenza n. 39/00 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, depositata il 05/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/02 dal Consigliere Dott. Maria Cristina GIANCOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. " -2- 1 J SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato nel marzo del 1996, la società Alberghi di prima a r.
1. adiva il Tribunale di Caltanissetta, chiedendo la condanna del Ministero delle Finanze alla restituzione della complessiva somma di £ 61.000.000, oltre interessi e rivalutazione, da lei versata all'Erario per gli anni dal 1986 al 1991, a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società, indebitamente pagata in quanto incompatibile con la normativa comunitaria ( Direttiva CEE n. 335 del 17/VII/1969). Il Tribunale adito, con sentenza del 5/V/1997, accoglieva la domanda di ripetizione relativamente al capitale ed ai relativi interessi, quest'ultimi con decorrenza dalla domanda giudiziale ex art. 2033 c.c.; disattendeva, invece, per difetto di prova, la richiesta di rivalutazione del credito. La sentenza veniva impugnata da entrambe le parti. Con sentenza del 1°/XII/1999- 5/II/2000 la Corte di Appello di Caltanissetta, in riforma dell'impugnata pronuncia, ritenuto anche di dover applicare l'art. 11 della legge n. 448 del 1998, quale "ius superveniens", condannava il Ministero delle Finanze a restituire la somma di £ 51.000.000, relativa agli anni dal 1988 al 1991, oltre alla rivalutazione monetaria dalla domanda amministrativa di rimborso e sino alla data di pubblicazione della sentenza e con attribuzione da tale data in poi degli interessi legali sulla somma rivalutata. Avverso questa sentenza il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la società Alberghi di prima, eccependo la novità della prima censura e sollevando anche questioni di compatibilità con la normativa comunitaria e di costituzionalità dell'art. 11 della legge n. 448 del 1998. : 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo l'Amministrazione deduce violazione dell'art. 11, 1° c., L.n. 228/98- Omessa e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione (in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Censura l'attribuzione della rivalutazione, sostenendo che proprio il richiamato art. 11 della legge n. 448 del 1998, disposizione a carattere indiscutibilmente speciale, ne preclude l'attribuzione. Il rigetto della medesima domanda di attribuzione del maggior danno da parte dei primi giudici, statuizione riformata in secondo grado, a seguito di appello incidentale, ed il richiamo della nuova normativa da parte dei giudici d'appello, implicano che la questione oggetto della censura non è nuova, essendo stata già dibattuta, e che non è configurabile un giudicato interno preclusivo, come sostenuto dalla società controricorrente. 1 La censura è quindi ammissibile ed è anche fondata per il dedotto profilo del vizio motivazionale. Nella sentenza impugnata, invero, non appare evidenziato l'ambito di rilievo attribuito alla normativa speciale in tema d'interessi sui rimborsi, ivi compreso lo "ius superveniens" costituito dal richiamato art. 11 della legge n. 448 del 1998, e più specificamente se ad essa si sia fatto o meno riferimento e per quali ragioni, anche in relazione all'intervenuto riconoscimento del diritto della società Alberghi di Prima alla rivalutazione delle somme ammesse a rimborso a titolo di ripetizione d'indebito. Il rilievo assorbe l'ulteriore profilo della censura e le questioni prospettate dalla controricorrente sulla nuova normativa, ivi comprese quelle d'incostituzionalità e d'incompatibilità con il diritto comunitario. 3 Con il secondo motivo l'Amministrazione lamenta violazione degli artt. 1224, 2° c., e 2697 c.c. Omessa e insufficiente motivazione (in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Censura l'attribuzione della rivalutazione, pur in assenza della prova del maggior danno derivato dal ritardo nel pagamento e per il solo fatto dell'appartenenza del creditore alla categoria degli imprenditori, e comunque in assenza di motivazione circa la superiorità del tasso d'inflazione a quello degli interessi legali. Anche la seconda censura è fondata. Nell'impugnata sentenza si è affermato che "..se è vero che nelle obbligazioni pecuniarie il risarcimento del maggior danno, ragguagliato alla svalutazione monetaria intervenuta dalla data di maturazione del credito a quella della decisione, deve essere riconosciuto solamente al creditore che fornisca la prova di un danno concreto casualmente ricollegabile all'indisponibilità della somma, tuttavia quando risulti certa la sua qualità d'imprenditore tale prova non è necessaria, ben potendosi dedurre in tale situazione, che, in base all' "id quod plerumque accidit", se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma sarebbe stata impiegata in modo da evitare o ridurre gli effetti della svalutazione monetaria.". L'affermazione contrasta con il principio di recente riaffermato da questa Corte (Cass.n. 14970 del 23/X/2002) e che si ritiene di condividere, secondo cui nelle obbligazioni pecuniarie, ai fini dell'ulteriore risarcimento del danno maggiore, previsto dall'art. 1224, secondo comma, cod.civ., il creditore non può limitarsi ad allegare la propria qualità d'imprenditore e a dedurre il fenomeno inflativo come fatto notorio, essendo egli tenuto, in base al generale criterio dell'onere della prova, a fornire indicazioni in ordine al danno da lui subito come 4 ! effetto della indisponibilità del denaro determinata dalla "mora debendi", in modo da consentire al giudice di merito di verificare se lo stesso possa essersi verosimilmente prodotto, senza che l'allegata qualità si risolva in un meccanismo di automatica rivalutazione di crediti (analogo a quello previsto per i lavoratori subordinati dall'art. 429 cod. proc. civ.) Conclusivamente il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2002 Il Cons.est. Il Presidente лечи море م IL CANCELLIERE C1 ArnaldoCasar DEPOSITATO IN CANCELLERIA 8 AGO. 2003 CANCELLIERE C1Oggi A I R 5 6 Casano E 8 . A 9 N A 1 T N O / . I U 4 / Z B B 6 I A . 2 R L R . L T T R . S A I P . . G B D A E A L I R T E R D 1 A E 3 I 1 D S T N . A E E S N T M I N A E S E