Sentenza 17 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2001, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0 06 27 /01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO Oggetto Lavoro Composta dagli Magistrati: AMIRANTEDott. Francesc Presidente R.G.N. 21871/98 Cron. 1164 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud.18/09/00 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOL .ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 6000 PEZZUTO AMEDEO, GIORDANO MARIA ADDOLORATA, 11 1-7-BEN 2001 CANCELLIERE elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL TRITONE 169, CANCELLERIA presso lo studio dell'avvocato STUDIO D'AVACK, rappresentati e difesi dall'avvocato STEFANIZZO NICOLA, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
ENEL ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA SPA, in - persona del legale rappresentante pro tempore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE elettivamente domiciliato in ROMA VIA GEROLAMO DA UFFICIO COPIE 2000 CARPI 6, dall'avvocato rappresentato e difeso Rilasciata copia legale al Sig STEFANI 3642 TARTAGLIA FURIO, giusta procura speciale atto notar per diritti L. il -1- CANCELLIERE COLIZZI di ROMA, del 10.12.1998, REP. n. 26613; - controricorrente avversO la sentenza n. 7848/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 27/04/98 R.G.N. 74294/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/00 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato STEFANIZZO;
udito l'Avvocato TARTAGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso, per il rigetto del primo motivo, assorbito il secondo motivo. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciate copia legaleRifasciat a Sig. arterylit per diritti L.
1.032001 IL CANCELLIERE -2- 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Com distinti ricorsi poi riuniti EZ EO RD RI LO convenivano in giudizio innanzi al pretore di Roma L'ENEL per la costituzione del rapporto di lavoro in favore di ciascun ricorrente, con immediata immissione in servizio, o in via gradata,per la declaratoria del loro diritto alla assunzione, con condanna del convenuto alla corresponsione degli stipendi dalla data di superamento delle prove di idoneità a quella di immissione in servizio. Deducevano che a norma della L. n. 482/68 l'ENEL aveva avviato la procedura di assunzione degli invalidi civili iscritti negli appositi elenchi, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 16 di procedere direttamente alla scelta ed alla assunzione, senza la preventiva richiesta all'Ufficio Provinciale del Lavoro. Gli istanti erano stati convocati a Napoli presso il Servizio Sviluppo Risorse Umane, con invito a produrre il certificato di invalidità e di iscrizione nelle apposite liste, ed avevano espletato con esito positivo il colloquio preliminare di idoneità, depositando, al termine, i documenti richiesti;
successivamente erano stati sottoposti alla verifica della idoneità fisica presso il Policlinico di Napoli, superando anche questa prova, e quindi era stato promosso l'invio da parte della USL LE/1 di Lecce del certificato attestante il permanere dello stato invalidante. A Malgrado il completamento della procedura, l'ENEL non aveva dato corso alla costituzione del rapporto di lavoro;
da qui 1 la richiesta di assunzione e danni. Il Pretore accoglieva la domanda, ma il Tribunale di Roma, investito in grado di appello ad istanza dell'ENEL SPA, la rigettava, compensando le spese del doppio grado. Precisava il giudice del riesame che l'art. 16 comma V della L. 2/4/68 n. 482 concedeva alle amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici la facoltà di "scegliere" e I assumere direttamente i lavoratori appartenenti alle categorie protette;
la norma quindi, nella sua formulazione letterale, riconosceva all'ente la possibilità di procedere ad una valutazione comparativa fra i soggetti "protetti", all'esito della quale l'Ente medesimo procedeva alla assunzione dell'invalido così individuato. Le attività descritte negli atti difensivi degli originari き ricorrenti (colloqui, richiesta di certificati, ecc.) si riferivano alla fase selettiva e prodromica alla eventuale assunzione e non costituivano di per sé elementi di un accordo contrattuale già raggiunto in ordine alle clausole fondamentali del contratto di lavoro (inizio del rapporto, retribuzione, mansioni, orario e sede di lavoro, ecc): l'invito a presentarsi "per comunicazioni che la riguardano" e le visite mediche "preventive" e/o “preassuntive” < v. art.
9. L. 11/11/83 n. 638> per controllare la permanenza dello stato invalidante e verificare l'idoneità del soggetto alle mansioni alle quali doveva essere adibito l'interessato non erano atti da cui potesse desumersi la volontà 2 dell'ENEL di assumere i signori EZ e RD, mentre nessun rilievo potevano avere le informazioni chieste alle strutture sanitarie pubbliche, trattandosi di corrispondenza intervenuta non fra le parti e quindi non vincolante per l'ENEL, o le assicurazioni eventualmente fornite, sempre nella fase preassuntiva, da qualche funzionario in ordine al buon esito della procedura, trattandosi di manifestazione proveniente da organo sfornito del potere di impegnare l'Ente. Infondata era anche la domanda subordinata proposta dagli originari ricorrenti, per non essere stata fornita la prova della mancanza di buona fede nelle trattative o nella formazione del contratto: gli attori non avevano fornito la prova della malafede dell'ENEL, o di un comportamento ingannevole e/o maliziosamente rivolto a ledere l'affidamento della controparte alla conclusione del contratto, o quanto meno in contrasto con il dovere generale di correttezza in tema di obbligazioni. Questa conclusione era peraltro avvalorata dal fatto che la trasformazione dell'ente pubblico economico in società per azioni, disposta con D.L. 11/7/92 n. 333, aveva fatto venire meno, poco dopo l'espletamento delle visite mediche cui erano stati sottoposti gli istanti, la facoltà dell'ENEL di scegliere ed assumere invalidi. In ogni caso, anche se fosse astrattamente ipotizzabile un responsabilità precontrattuale dell'ENEL, rilevava il Tribunale che gli istanti non avevano fornito la prova dell'interesse 3 1 contrattale negativo, limitandosi a prospettare l'esistenza di danni, non risarcibili ex art. 1337 c.c.: in mancanza di stipulazione di un contratto e quindi in assenza di violazione delle relative clausole, non poteva essere liquidato un risarcimento equivalente a quello conseguente all'inadempimento contrattuale, ma era risarcibile solo l'interesse contrattuale negativo, costituito sia dalle spese inutilmente effettuate in vista della conclusione del contratto, non provate, sia dalla perdita di ulteriori occasioni contrattuali, che nella specie non sussisteva. Avverso questa pronuncia gono ricorso per cassazione gli originari ricorrenti, fondato su un solo, arti lato, motivo. Resiste l'ENEL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione della L 2/4/68 n. 482, nonché della normativa sui contratti ed in particolare su quello del lavoro ed omessa considerazione di un punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione dell'art. 1337 c.c., deduce il ricorrente, sotto il primo profilo, che il Tribunale, pur riconoscendo la specialità, ✓✓ Kispetto al sistema generale della chiamata indiretta, dell'ipotesi di chiamata diretta dell'invalido e del procedimento previsto dall'art. 16 L. n.482/68, non attribuiva poi ai due sistemi di assunzione alcuna valenza giuridica differenziale, 4 ritenendo che in entrambi i casi si trattava di atti preparatori rispetto all'atto di assunzione vero e proprio. La tesi era illogica e non condivisibile, perché in tal caso il sistema della chiamata diretta perderebbe il carattere della eccezionalità e diverrebbe la regola generale, rendendo inutile e non più percorribile l'avviamento per il tramite dell'ufficio di collocamento con chiamata numerica, che rappresentava la regola. Da ciò derivava che scegliendo la chiamata diretta si rinunciava alla fase prodromica, perché l'individuazione era già avvenuta ed il contratto costituito al momento dell'accettazione dell'altra parte, implicita nel comportamento del soggetto chiamato che accettava di sottoporsi alle prove attitudinali;
tali prove costituivano solo una condizione di efficacia del rapporto già validamente costituito. Sotto il secondo profilo, la sentenza non era condivisibile, perché le attività descritte negli atti di causa non erano inerenti alla fase selettiva o prodromica alla costituzione del rapporto di lavoro, come ritenuto dal Tribunale, perché non erano essenziali le clausole relative "all'inizio del rapporto, o della prestazione, o alla sede di lavoro che non sono elementi *strutturali del contratto in quanto attengono al momento esecutivo possono essere determinati in un secondo momento". Le clausole essenziali del contratto sono tutte presenti "e sono chiaramente indicate tutte, o direttamente o per 5 "relationem", con riferimento al contratto collettivo ... le parti, un accordo, una causa, un oggetto ed una forma quando è necessaria". Le parti, i ricorrenti, cioè,e l'ENEL, erano entrate in contatto diretto per effetto della chiamata diretta;
la causa, ai sensi dell'art. 2094 c.c., consisteva nello scambio fra lavoro e retribuzione, perché non poteva attribuirsi altro significato alla chiamata diretta ed alla successiva accettazione;
l'accordo, come manifestazione di volontà diretta alla costituzione del rapporto, non richiedeva particolari vincoli di forma e poteva risultare anche da fatti concludenti;
l'oggetto, prestazione e retribuzione, era determinato con riferimento ai presupposti di legge per la chiamata diretta, isultando la alifica professionale dall'elenco indicato nell'art. 19 della legge (operaio usciere per il EZ ed impiegata Cordine - dattilografa per la RD); l'inquadramento nella categoria corrispondente, gruppo “C”, risultava dal CCNL e così pure le condizioni economiche. C'erano quindi tutti gli elementi del contratto di lavoro.. Trattandosi peraltro di assunzione obbligatoria, al datore non era concessa “neppure la normale autonomia contrattuale e l'ENE non poteva comunque rifiutare l'assunzione, salvo che ↑ r l'esito negativo delle prove, alle quali era condizionata Vefficacia del contratto". Per la costituzione del rapporto di lavoro non era di " ostacolo la considerazione che unico abilitato a manifestare la volontà di assunzione era il direttore del Compartimento di Napoli, come si leggeva in sentenza, in quanto il comportamento 重dell'ENEL, che peraltro non aveva mai smentito i suoi funzionari, era "più che concludente ai fini della manifestazione di volontà palesata all'esterno"; si trattava di una anomalia nel procedimento di formazione della volontà rilevante all'interno dell'ente, senza rilevanza esterna. Sotto il terzo profilo la sentenza era censurabile per non avere accolto la richiesta di risarcimento del danno, sul : presupposto del difetto di prova sul punto, nonché l'esclusione di responsabilità pre contrattuale per essere venuta meno la facoltà di assunzione diretta, a seguito della trasformazione dell'ENEL in SPA. L'obbligo di buona fede nelle trattative doveva essere inteso in senso oggettivo e non era necessario un particolare comportamento soggettivo di malafede, essendo sufficiente anche un "comportamento non intenzionale o meramente colposo della parte che senza giustificato motivo> ha interrotto le trattative, eludendo così le aspettative di controparte, che, confidando nella conclusione del contratto, è stata indotta a sostenere spese o abbia rinunciato ad occasioni più favorevoli" (Cass. n. 11234 del 17/11/97). L'ENEL aveva dato corso al procedimento di assunzione, senza mai comunicare l'esistenza di impedimenti all'assunzione in servizio ed anzi assicurando, tramite i prop funzionari, il buon esito della pratica;
la tardiva giustificazione sulle difficoltà inerenti alla trasformazione in SPA era peraltro erronea e non vera, perché in base al principio “tempus regit actum l'assunzione doveva già ritenersi, secondo buona fede, effettuata o comunque ad essa doveva darsi corso". Ingiustificata era l'imposizione di ulteriori oneri probatori a carico degli istanti per dimostrare la malafede dell'altra parte, che non era necessaria, oppure l'entità del danno sofferto, che poteva anche essere liquidato equitativamente dal giudice. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, secondo cui “nell'ipotesi di assunzione di invalidi per chiamata diretta ai sensi dell'art. 16 della L. n. 482 del 1968 il compimento degli atti prodromici al perfezionamento del contratto, necessari per legge a seguito della chiamata diretta e previsti ai fini della partecipazione selettiva in relazione alle eventuali esigenze specifiche del datore di lavoro ed alle capacità attitudinali del soggetto, non costituisce attività idonea ad ingenerare nel lavoratore un ragionevole affidamento circa il perfezionamento del contratto di lavoro;
ne consegue che, in caso di mancata conclusione del contratto (nella specie, per intervenuta trasformazione dell'ENEL in SPA, che non consentiva più di dare corso alla chiamata diretta) non è configurabile un'ipotesi di responsabilità precontrattuale a 8 carico del datore di lavoro" (Cass. n. 8365 del 2/8/99). Il Collegio condivide detto principio e non ha motivo di discostarsene, stante la palese infondatezza dei vari profili di censura, contenuti nell'unico motivo di gravame: quanto al primo basta rilevare che non si comprendono le ragioni per cui, in linea generale, il legislatore, nel concedere all'ente pubblico la facoltà di scegliere ed assumere direttamente gli invalidi, avrebbe poi imposto una scelta al buio, privando lo stesso ente del potere di effettuare, prima dell'assunzione, gli accertamenti necessari ai fini di una adeguata selezione in relazione alle esigenze specifiche il datore di lavoro ed alle capacità attitudinali del soggetto;
a ciò aggiunge la considerazione che, in linea di fatto, il Tribunale ha accertato (con motivazione adeguata e congrua sul punto) che non vi è stata una manifestazione di volontà dell'ENEL (suscettibile di accettazione dell'altra parte in maniera espressa o per fatti concludenti) diretta alla costituzione del rapporto di lavoro, non potendosi certo ravvisare una proposta di contratto (irrevocabile o condizionata ad una pretesa condizione di efficacia) nell'invito a presentarsi “per comunicazioni che la riguardano", oppure nelle visite mediche “preventive" o “preassuntive” e tanto meno nella richiesta di informazioni alle strutture sanitarie pubbliche, oppure nelle assicurazioni fornite da funzionari sprovvisti del potere di impegnare l'ente. In ordine al secondo profilo basta osservare che tutta la 9 costruzione teorica nello stesso contenuta (per giungere alla conclusione che nella specie sussistono tutti gli elementi e le a clausole necessarie ed indispensabili per la costituzione di un - vincolo contrattuale) crolla in presenza della ammissione che è mancata la manifestazione di volontà diretta alla costituzione del rapporto da parte dell'unico organo “abilitato a manifestare la volontà di assunzione" e cioè del Direttore del Compartimento di Napoli;
manifestazione di volontà che, nelle argomentazioni del ricorrente, viene apoditticamente svilita ad una "anomalia nel procedimento di formazione della volontà rilevante all'interno dell'ente, senza rilevanza esterna", e che invece rappresenta, per la sua stessa natura, l'unica in grado di vincolare all'esterno l'ente medesimo, con la conseguenza che senza di essa non esiste il contratto. " In ordine al terzo profilo rileva il Collegio che fondata è la censura nella parte relativa alla irrilevanza della malafede ai fini della configurabilità della responsabilità precontrattuale, essendo “sufficiente anche il comportamento non intenzionale o meramente colposo della parte, che senza giusto motivo ha interrotto le trattative" (Cass. n. 11394 del 1997); ciò però porta solo alla correzione della motivazione sul punto, essendo la decisione in ogni caso conforme a diritto, perché il giudice del - riesame ha accertato sia la sussistenza di un giusto motivo, quale è la trasformazione dell'ente pubblico economico in società per ** azioni, disposta con D. L. n. 333 del 11/7/92, che aveva fatto 10 venire meno, poco dopo l'espletamento delle visite mediche, la facoltà dell'ENEL di scegliere ed assumere invalidi, sia l'insussistenza dell'unico danno risarcibile, cioè dell'interesse contrattuale negativo, costituito dalle spese sostenute in vista delle conclusione del contratto (e che non vengono dedotte e tanto meno provate) e dalla perdita di ulteriori occasioni contrattuali (che non sussistono, perché i due ricorrenti sono rimasti iscritti nelle liste speciali degli invalidi civili, conservando intatti i loro diritti per altre eventuali assunzioni). Né la parte dice su quale altra base il giudice di merito avrebbe dovuto procedere alla liquidazione equitativa. Il ricorso va quindi rigettato. Sussistono giusti motivi per la totale compensazione delle spese per il presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma 18 settembre 2000 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE оноMaior and Shilli E L D A L L E G E G 1 1 8 7 - - 3 . 5 N 3 3 0 . L A 1 L T S S R D ' I N E T R I T I O E D A I O IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA A S T A S A , S N D O P A R G E E E S O S I I G , T R Depositata in Cancelleria I , I D B L S O O D M T P T I L A A E E D N S O E oggi, 17 GEN. 2001 DL CA IK LABORATORE DI CANCELLERIA M E R P U 11