Sentenza 16 novembre 2006
Massime • 1
In applicazione del principio di specialità, l'aggravante teleologica di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., di natura soggettiva in quanto applicabile a carico di chi commette un delitto allo scopo di realizzare un ulteriore delitto, o di occultarlo, o di assicurarsene il profitto o l'impunità, viene assorbita nel delitto di rapina impropria, laddove la volontà del soggetto di assicurarsi con violenza sulla persona il prodotto del bene sottratto o l'impunità è stata assunta come elemento costitutivo. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che non potesse essere nuovamente valutata come aggravante teleologica di un delitto di omicidio volontario, la finalità di assicurarsi il prodotto del delitto con violenza, costituente il dolo specifico del riconosciuto delitto di rapina impropria).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2006, n. 42371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42371 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/11/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 1314
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 24858/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE di APPELLO di MILANO;
e da:
2) MI HE, N. IL 19/08/1970;
avverso SENTENZA del 17/01/2006 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FAVALLI M., che ha concluso per l'annullamento c.r. della sentenza;
udito il difensore Avv. GIARDA Angelo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17/1/2006 la Corte di Assise di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza 8/4/2004 della Corte di Assise di Monza, ha riconosciuto in favore di GH MI le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata, ed ha ridotto la pena ad anni 24 di reclusione (con esclusione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza ma con espulsione dello straniero a pena espiata), confermando per il resto la sentenza appellata, con la quale il MI era stato ritenuto responsabile dell'omicidio aggravato di ON MI e di rapina aggravata, unificati ex art. 81 c.p.. Così come sintetizzato dalla Corte di secondo grado, il giorno 22/7/2003 ON MI, di nazionalità rumena, - abitante unitamente al marito ed ai due fratelli di costui in un appartamento sito in Cologno Monzese e svolgente regolare attività lavorativa presso una gelateria in Milano, alle dipendenze di TI VA - veniva trovata morta all'interno della sua abitazione, strangolata con il cavo elettrico del ferro da stiro;
nell'occasione veniva altresì accertata tanto la sparizione della somma di Euro 4.380,00, che la coppia aveva destinato all'acquisto di un'auto e ad un prossimo viaggio nel paese di origine e che era stata occultata in un posto noto solo ai due coniugi, quanto la sparizione della somma di Euro 600,00 occultata da ER MI all'interno di un contenitore per videocassetta, di due telefoni cellulari e della borsa della vittima contenente il borsellino e le chiavi di casa nonché delle agende. L'abitazione si presentava in ordine e senza segni di effrazione alla porta;
nel lavandino della cucina vi era una caffettiera MO con sedimenti di caffè ed un portacenere con tracce dello spegnimento di qualche sigaretta;
veniva accertata la sparizione di una tazzina da caffè e del sacchetto della pattumiera. Secondo gli accertamenti medico - legali la morte era avvenuta tra le ore 8 e le ore 11,30 del giorno del rinvenimento del cadavere;
nel medesimo periodo, più precisamente tra le 8,45 e le 9,45 OB AB (proprietario e utilizzatore dei sottostanti locali) aveva sentito il rumore di tonfi ritmati provenire dall'appartamento sovrastante nonché chiudere a chiave la porta dell'appartamento stesso. Le investigazioni si erano orientate, anche in ragione dello stato dell'appartamento, della mancanza di segni di effrazione, della assenza della tazzina, della presenza di residui di recente spengimento di sigarette e della rimozione della immondizia, verso la ristretta cerchia di parenti ed amici della vittima e, esclusi i tre fratelli MI dei quali era stata accertata la presenza altrove, intenti a svolgere attività lavorativa, si erano concentrate sul cugino di costoro, GH MI.
La Corte di secondo grado, elencati gli elementi che secondo i primi Giudici convergevano nell'indicare nell'imputato l'autore dell'omicidio (pagg. 4-5) e riepilogati i rilievi avanzati al proposito dalla difesa a sostegno dell'impugnazione, ha innanzi tutto sottolineato come non fosse stata acquisita alcuna prova direttamente rappresentativa della commissione dell'omicidio e della rapina ad opera di GH MI (il quale aveva sempre negato gli addebiti) e come nella specie il significato dimostrativo dei singoli elementi potesse essere pienamente compreso solo valutando ogni fatto indiziante in relazione agli aspetti specifici del contesto ambientale, alla personalità dei soggetti coinvolti ed alla natura dei loro rapporti reciproci.
In ordine agli elementi emersi, e da valutare per la loro significatività, la Corte ha richiamato (pag. 11) tutti i dati indicativi della perfetta conoscenza da parte dell'agente, della vittima, del suo contesto familiare ed abitativo, dell'orario nel quale ella poteva in piena fiducia, e da sola, riceverlo, nonché della accortezza dell'agente stesso nel rimuovere gli elementi (tazzina del caffè e mozziconi di sigaretta) idonei ad identificarlo;
ha quindi rilevato come tali elementi, pur non costituenti indizi di accusa a carico dell'imputato, permettessero comunque di circoscrivere l'ambito dei possibili autori dell'omicidio ai pochi uomini che erano legati a ON MI ed al marito da rapporti di parentela o di amicizia o di frequentazione e che, come l'imputato, consumavano caffè, fumavano e non si trovavano al lavoro tra le ore 9 e le ore 10 di quel martedi 22 luglio;
ha quindi sottolineato come trattavasi "di elementi di conformità e di corrispondenza fra il tipo di soggetto che aveva commesso l'omicidio e la figura dell'imputato e pertanto di elementi idonei a valorizzare e chiarire il significato probatorio dei fatti indizianti ed ad evidenziarne la convergenza verso una conclusione univoca e priva di alternative ragionevoli"(pag. 12).
Per una serie di ragioni, a criterio dei Giudici del merito (pagg. 12 e 13), dovevano essere esclusi il marito ed i cognati della vittima, il datore di lavoro nonché, non essendo emerso a loro carico alcunché, anche alcune altre persone che la difesa aveva indicato come possibili autori dei fatti.
Inoltre, secondo la Corte, la scena del delitto quale verificata e descritta da EX MI e dai suoi fratelli era indicativa del movente predatorio dell'omicidio o quanto meno del rapporto strumentale fra l'uccisione della vittima e la rapina eseguita nel medesimo contesto di tempo e di luogo (pagg. 13 e 14).
Tutto ciò premesso la Corte di secondo grado ha ritenuto acquisiti a carico dell'imputato i seguenti indizi (pagg. da 14 a 22):
1. il fatto che nella settimana precedente l'omicidio l'imputato, abitante a circa venti km di distanza, avesse ripetutamente cercato e contattato per telefono ON MI in giorni lavorativi ed in orario in cui sapeva che la avrebbe trovata sola in casa (come da elementi acquisiti ed in contrasto con la negatoria dell'imputato);
2. la conclusione che il visitatore del 22 luglio fosse lo stesso che aveva cercato la donna nei giorni del 15 - 17 - 18 luglio e fosse quindi l'imputato trovava precisa conferma nei tabulati dell'utenza cellulare in uso allo stesso;
3. la presenza dell'imputato nella zona dove abitava la vittima e nell'arco di tempo in cui la donna era stata uccisa costituiva elemento probatorio di elevato rilievo dimostrativo anche alla luce di altre circostanze ed alle giustificazioni difensive del fatto indiziante;
4. il fatto che nei giorni precedenti i delitti l'imputato fosse pressato dai creditori assumeva valenza di indizio grave avuto riguardo al collegamento finalistico fra l'omicidio e la rapina, cosiccome rilevava la improvvisa ed ingiustificata disponibilità di denaro dell'imputato fin dalle prime ore successive all'omicidio ed alla rapina.
Sulla base di tutto ciò la Corte ha ritenuto provata la responsabilità di GH MI, pur precisando che era plausibile sia che egli si fosse recato da ON già con il proposito di uccidere per potersi dedicare alla ricerca del denaro, sia l'ipotesi che la risoluzione omicidiaria fosse insorta in un secondo momento a causa dell'insuccesso di un primo tentativo di derubare la donna;
anche in siffatta ultima ipotesi era ravvisabile la rapina e l'aggravante del nesso teleologico tra omicidio e rapina. Ha quindi rigettato tutti i motivi di appello ad esclusione di quello attinente alle attenuanti generiche, da ritenersi solo equivalenti. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il difensore dell'imputato con atto del 2/5/2006 articolato su tre motivi, ed il P.G., con atto del 28/4/2006 fondato su unico mezzo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che siano privi di fondamento i primi due motivi del ricorso dell'imputato nel mentre meritino condivisione tanto il ricorso del P.G. quanto la censura proposta nel terzo motivo del ricorso del MI. Il ricorrente P.G. nella sua impugnazione ha lamentato che la Corte sarebbe incorsa in grave illogicità nell'indicare le ragioni per le quali aveva valorizzato alcune circostanze a sostegno dell'applicazione delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante: l'impugnazione è fondata limitatamente alla denunzia della evidente contraddizione insita nella valutazione "positiva" di un contegno sereno ed "attendista" del MI (pag. 24 cpv. 5) e la affermazione di una particolare callidità dell'aggressore nel rimuovere ogni traccia a suo carico (pag. 14 2 cpv.). Di qui, venuta meno la coerenza di una delle due rationes della applicazione dell'attenuante, la necessità che, annullata in parte qua la pronunzia, si proceda a nuovo esame del punto in sede di rinvio.
Venendo quindi alla disamina dei tre motivi del ricorso del difensore del MI, si rileva che egli, con articolate argomentazioni, ha eccepito:
1. la nullità della sentenza per avere utilizzato sommarie informazioni testimoniali rese dall'imputato senza l'assistenza del difensore, in punto di sua presenza nella zona dove abitava la vittima, che si assumono confermate davanti al GIP, e ciò senza tenere conto delle precisazioni apportate (solo nel loro insieme tali dichiarazioni sarebbero utilizzabili ma non i verbali di s.i.t. in via autonoma);
2. la carenza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità su base indiziaria, nonché la mancanza di motivazione sui motivi di appello in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2. In particolare il ricorrente ha rilevato come si fosse preso spunto dal presupposto meramente verosimile, ma non dotato di certezza, che a commettere l'omicidio fosse stato un uomo, incorrendo in errore nell'interpretazione dei dati tanatologici ed altresì non avvertendo il bisogno di analizzare la posizione di altri ipotetici sospettabili. Quanto agli elementi indicati a carico dell'imputato il ricorrente ha sottolineato come non si fosse tenuto conto della loro resistenza alle obiezioni e della compatibilità con elementi di segno contrario, già indicati con l'atto di appello e non valutati, sicché si imponeva una loro nuova analitica riproposizione in ricorso (in particolare ha elencato le contraddizioni ed illogicità rinvenibili in alcune delle argomentazioni svolte in sentenza allorquando si era fatto riferimento a... esperienze di ladro, comportamenti, incontri, movente, etc., come meglio specificato alle pagg. 14 - 28). Inoltre non sarebbe stato logicamente accettabile che risultanze certe e inoppugnabili (esito negativo delle perquisizioni;
corrispondenza tra pagamenti effettuati e somme lecitamente detenute) potessero essere accantonate sulla base di mere illazioni prive di riscontro ed anche scarsamente attendibili, ne' che si liquidassero sbrigativamente alcuni dei principali dubbi sollevati dalla difesa (pagg. 30 - 34);
3. l'erronea applicazione di legge nella parte in cui non si era escluso il nesso teleologico una volta formulata l'ipotesi della rapina impropria.
Quanto al primo motivo, pare al Collegio che sia privo di alcun fondamento l'addebito di violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 1, posto che la Corte di merito non ha in alcun modo fatto capo alle inutilizzabili s.i.t. rese dall'imputato ma soltanto al contenuto di esse, nella parte in cui è stato confermato innanzi al GIP in sede di interrogatorio di garanzia e successivamente in dibattimento;
quanto alla correlata censura per la quale vi sarebbe stata una arbitraria scomposizione delle dichiarazioni dalle precisazioni (al fine di far emergere il valore indiziante del primo diniego reso ai Carabinieri) essa è del tutto inconsistente, posto che la sentenza (pagg. 17 e 18) mostra di aver valutato specificamente e con logico argomentare la portata della precisazione (l'essersi egli aggirato in scooter quel mattino "a caccia" di avvisi di locazioni immobiliari) e di aver negato ad essa alcuna credibilità, sì da lasciar integro il dato oggettivo ed indiziante della ammissione di presenza in Cologno Monzese la mattina del 22 luglio.
Venendo alle numerose censure esposte nel secondo motivo, si osserva, sinteticamente esponendole ed esaminandole nell'ordine di proposizione, che:
- Contrariamente alla opinione espressa in ricorso, la delimitazione del campo di indagine alla sfera degli uomini ben conosciuti dalla vittima, tra quelli che le indagini avevano consentito di individuare, e la successiva esclusione dal novero dei sospetti - in base a solide prove d'alibi - di tutti fatta eccezione del solo GH MI, sono scelte valutative rispondenti a canoni logici di tutta evidenza e che in concreto sono state condotte attraverso un argomentare adeguato e mai viziato da illogicità e contraddizioni. Nessuna attinenza al terreno della logica (ma solo all'inammissibile novero delle valutazioni) ha, al proposito, la insistita censura sulla omessa valutazione della possibilità che a strangolare la vittima fosse stata una donna anziché un uomo;
così come è del tutto irricevibile in questa sede la reiterazione della ipotesi, mai dalla difesa fondata su elementi di serietà, che autore del delitto fosse stata persona bensì nota alla vittima ma ignota al processo. - Non si scorge alcuna contraddizione tra l'affermazione della Corte su di una certa accortezza del MI nel rimuovere alcuni segni identificativi della sua presenza sul luogo del delitto e la constatazione implicita della imprevidenza per altri versi dimostrata dall'imputato (nel lasciare altre tracce, solo casualmente rimosse, o nel non prevedere l'esito omicidiario della rapina ai danni della moglie del proprio cugino): la stessa sentenza, infatti, non manca di richiamare il canone di comune esperienza per il quale anche i criminali più accorti talvolta incorrono in errori dai quali poi deriva la formazione di elementi di prova a loro carico (pag. 23 cpv. 2). E di converso appartiene al terreno delle inammissibili proposte di rivalutare i fatti il complesso di considerazioni che il motivo in esame riserva alla improbabilità del contegno della vittima che, pronta per recarsi al lavoro e presumibilmente a corto di tempo libero, si sarebbe lasciata andare a comportamenti di imprudente ospitalità nei confronti del mai frequentato cugino del marito (nel mentre tutto sarebbe divenuto plausibile ipotizzando una ben diversa frequentazione, quale quella che si affaccia, ancor più inammissibilmente, a pag. 32 del ricorso).
- Con riguardo alle censure riservate all'individuazione del movente dei due delitti nella esistenza di critiche condizioni economiche dell'imputato (la Corte di merito avrebbe in sostanza promosso lo stato di indebitamento a movente), il complesso di contestazioni che il ricorso muove alla sentenza - invocando illogicità manifeste di questa o quella argomentazione - appare in realtà un coacervo di inammissibili tentativi di minare la plausibilità delle argomentazioni adottate (invocando la scarsa credibilità di una "sofferenza soggettiva" del debitore alle richieste dei creditori, o di converso tentando di far apparire quasi "normale" la situazione del debitore stesso o, con scoperta contraddizione, tentando di "cronicizzare" la condizione debitoria onde depotenziarne il significato in termini di reattività individuale, od, infine, elevando a segno di incompatibilità con l'accortezza "economica" dell'autore del delitto sia il repentino pagamento del suo debito sia il mancato asporto di altra refurtiva dalla casa della vittima). E pare appena il caso di rammentare che siffatti tentativi non possono trovare ingresso in sede di legittimità, neanche a seguito della più ampia latitudine del controllo dei vizi motivazionali scaturita dalla recente novellazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). - Quanto ai dubbi rivenienti dalla assenza di devastante colluttazione quanto di segni di affannosa ricerca, nella casa, della refurtiva del delitto, a fronte delle risposte date dalla Corte di merito - secondo la quale il MI aveva sufficiente scaltrezza e sufficiente conoscenza dei luoghi per evitare l'una e gli altri, e lasciare alla svelta l'abitazione dopo il delitto - il ricorso ripropone la sua tesi (pag. 32 cit.) e tenta di sminuire la credibilità di quella accreditata dalla sentenza, ma la irricevibilità in questa sede della prima lascia affatto immune da censure ammissibili la seconda.
Coglie invece nel segno la censura esposta nel terzo motivo, che rettamente denunzia la violazione dell'art. 15 c.p., dell'art. 61 c.p., n. 2 e degli artt. 576 e 628 C.P. commessa dalla impugnata sentenza che, richiamando una recente, isolata, pronuncia di questa Corte (Cass. sent. n. 26435/05), dopo aver ricondotto la rapina commessa dal MI alla ipotesi di cui all'art. 628 c.p., 1 cpv. (commissione della violenza per assicurarsi il possesso del denaro sottratto e l'impunità dal delitto), ha negato che l'aggravante teleologica dell'omicidio dovesse ritenersi esclusa, per l'assorbimento (della violenza alla persona, elemento costitutivo della rapina impropria) imposto dalla applicazione del principio di specialità. Il fermo indirizzo di questa Corte (cfr. Cass. sentenze nn. 5189/06 - 12359/90 - 6247/89 - 10708/82), contrastato con una mera affermazione di non condivisione dalla richiamata sentenza del 2005, rende infatti operativo, in termini di inapplicabilità per "assorbimento" dello stesso fatto, il principio di specialità: e ciò sull'esatto assunto che nella rapina impropria l'elemento intenzionale (la volontà di recare violenza per assicurarsi il prodotto del delitto o l'impunità per esso) viene già valutato come dolo specifico nel mentre nell'omicidio aggravato ex art. 61 c.p., n.2, esso verrebbe (nuovamente) valutato come circostanza aggravante. E
tale indirizzo appare del tutto condivisibile là dove si articola in argomentazioni del tutto coerenti con la prevalente natura soggettiva della aggravante teleologica (posta infatti a censurare la maggior riprovevolezza etica e la più alta pericolosità sociale di chi agisca delittuosamente in rapporto finalistico con ulteriore delitto), imponendo di affermare che una volta che la volontà del soggetto (di assicurarsi con violenza sulla persona il prodotto del bene sottratto o l'impunità dalle sue conseguenze) sia stata assunta come elemento costitutivo del delitto di rapina impropria, tale volontà non può essere nuovamente valutata nella previsione sanzionatoria per il delitto di violenza contestualmente commesso. In relazione all'accoglimento di tale motivo la sentenza deve essere annullata e disposto rinvio allo stesso Ufficio perché, fatta applicazione del formulato principio, proceda a nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze di cui all'art. 576 c.p., comma 1, n. 1, ed all'art. 62 bis c.p. e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso dell'imputato. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2006