Sentenza 17 aprile 2002
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5240 del 17https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 17/02/2022, (ud. 03/11/2021, dep. 17/02/2022), n.5240 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 2404-2019 proposto da: G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell'avvocato CARLO TOTINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO CALDARELLO; – ricorrente principale – contro I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2002, n. 5541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5541 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0 5 5 4 2 REPUBBLICA ITALIANA NO DE DOPOL ITALLANO LA CORT I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 16231/99 Dott. Guglielmo SCIARELLI Cron.16579 Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Dott. Grazia CATALDI Consigliere Ud. 23/01/02 Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
MO DE, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che lo rappresenta e difende all'avvocato DANILO MINA, giusta delega inunitamente 2002 atti;
controricorrente 312 -1- avverso la sentenza n. 1122/99 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 20/05/99 - R.G. N. 5158/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato ANGELOZZI GIOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 10 luglio 1997 il Ministero dell'Interno proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Brescia che, in accoglimento della domanda avanzata da ID MO, aveva riconosciuto quest'ultima invalida al 75% ed aveva, pertanto, condannato il primo a corrisponderle l'assegno di invalidità, di cui all'art. 13 legge n.118 del 1971. A sostegno del gravame il Ministero sollevava questioni in rito, successivamente abbandonate, e deduceva, nel merito, la erroneità della decisione sia in ordine alla ritenuta misura della percentuale di invalidità sia in ordine alla decorrenza della prestazione e degli interessi sugli arretrati. Ricostituitosi il contraddittorio, la MO contestava la fondatezza dell'appello, ed, in esito all'esperito rinnovo della consulenza tecnica di ufficio ed al relativo supplemento "a chiarimenti”, l'adito Tribunale di Brescia confermava per buona parte la sentenza di primo grado, facendo decorrere l'assegno dal 29 giugno 1995, epoca della visita avvenuta presso la Commissione Invalidi, anziché dalla pregressa domanda amministrativa. Per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero dell'Interno con due motivi. Resiste ID MO con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente perché strettamente connessi, il Ministero dell'Interno denuncia rispettivamente violazione e falsa applicazione del D.M. 5 febbraio 1992 del Ministero della Sanità e dell'art. 13 della legge n.118 del 1971, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Lamenta, in particolare, il ricorrente che il consulente tecnico di ufficio, sulla base di mera considerazione probabilistica non supportata da analisi alcuna, abbia affermato da un lato la impossibilità di sciogliere la prognosi se non allo scadere del quinto anno, e, dall'altro, ha retrodatato la incertezza della valutazione prognostica a quattro anni addietro, con valutazione del 70% di invalidità. Inoltre, lo stesso consulente avrebbe immotivatamente attribuito alla neoplasia da cui era affetta la MO una percentuale del 70%, fissata dal richiamato D.M. 5 febbraio 1992 solo per "le neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale"; ed avrebbe ancora erroneamente attribuito alla riscontrata sindrome depressiva e definita dallo stesso "lieve", una percentuale di invalidità superiore a quanto stabilito dal richiamato D.M. 5 febbraio 1992. La decisione del Tribunale, che si è fondata sulle erronee e contraddittorie valutazioni del consulente, sarebbe, pertanto ad avviso del ricorrente- affetta dai sopra lamentati vizi. Il ricorso, nella sua duplice articolazione, è infondato. Invero, il Tribunale, proprio in considerazione delle contestazioni mosse dal Ministero appellante alla consulenza espletata in primo grado, non solo ha M disposto il rinnovo della consulenza, ma ha anche ritenuto opportuno riascoltare l'ausiliario "a chiarimenti", nella cui sede è stata ribadita l'effettività della sussistenza, a carico della MO, di patologie comportanti una percentuale di invalidità pari al 75% ed è inoltre stato chiarito, quanto alla decorrenza, che in realtà la sindrome depressiva endogena sussisteva già all'epoca della visita presso la commissione Invalidi (29 giugno 1995). Tali conclusioni, in quanto ritenute precise, persuasive e condotte alla stregua di retti criteri tecnici, sono state recepite nella impugnata decisione, non suscettibile di essere rimossa per effetto dei denunciati vizi. Come è noto, in materia di prestazioni previdenziali od assistenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato o dell'assistito, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di 2 palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura del difetto di motivazione costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale e perciò si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (cfr. Cass.21 gennaio 1998 n.530). Nel caso in esame, la consulenza con i successivi chiarimenti, cui si è riportato il Giudice a quo, condividendone le conclusioni, è stata elaborata sulla base sia della documentazione sanitaria prodotta che delle indagini cliniche effettuate dall'ausiliare, all'esito delle quali è emerso che la MO risultava affetta da "esiti di mastectomia radicale destra, esiti di mastectomia radicale sinistra per carcinoma duttale, esiti di laparoisterectomia totale per fibroma, sindrome depressiva". Orbene, il consulente ha riscontrato nel carcinoma alla mammella una patologia "grave" e, proprio alla stregua del D.M.cit., espressamente richiamato, ha valutato il complesso delle infermità, compresa la sindrome depressiva, causa di una invalidità del 75%. Sottraendosi, pertanto, la impugnata decisone alle critiche mosse, ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 10, 40 oltre € " 1.500 per onorari. Roma 23 gennaio 2002. Il Presidente Il Consigliere est. Prylichen babe Volfyy 3 پر ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SKORI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11:053 N. 533