Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/06/2017, n. 38920
CASS
Sentenza 1 giugno 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 871 della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 1° giugno 2017, presieduta dal giudice Giorgio Fidelbo. Le parti coinvolte nel procedimento erano il Procuratore generale, che ha richiesto l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello di Roma, e la difesa dell'imputata, che ha chiesto la conferma della sentenza di assoluzione. La questione centrale riguardava la qualificazione giuridica della condotta dell'imputata, accusata di istigazione alla corruzione in atti giudiziari. La Corte di appello aveva assolto l'imputata, ritenendo che la sua condotta non fosse idonea a configurare un tentativo di corruzione, evidenziando l'assenza di una proposta concreta di vantaggi.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte di appello, sottolineando che non vi era stata alcuna offerta o promessa specifica da parte dell'imputata, e che la conversazione non aveva raggiunto il livello di concretezza necessario per integrare l'ipotesi di istigazione alla corruzione. Inoltre, il Collegio ha ritenuto che la qualificazione giuridica della condotta dovesse essere inquadrata nell'istigazione alla corruzione, escludendo la configurabilità del tentativo. La motivazione della sentenza impugnata è stata considerata adeguata e non manifestamente illogica, giustificando così il rigetto del ricorso.

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Massime1

È configurabile il reato di istigazione alla corruzione in atti giudiziari nel caso in cui la condotta tipica unilaterale prevista dall'art. 322 cod. pen. sia connotata dal dolo specifico della finalità di favorire o danneggiare una parte processuale, atteso che la descrizione delle condotte punibili a titolo di istigazione, contenuta in tale norma, ricomprende anche quelle disciplinate dall'art. 319-ter cod. pen; ciò non esclude la configurabilità del tentativo di corruzione in atti giudiziari nel caso in cui entrambi i protagonisti del rapporto, svolgendo un ruolo attivo, pongano in essere una trattativa, poi fallita. (In motivazione la Corte ha precisato che nel caso di istigazione alla corruzione in atti giudiziari non possono applicarsi le pene previste dall'art. 319-ter cod. pen., dovendosi fare riferimento alle sole pene, ridotte di un terzo, di cui agli artt. 318-319 cod. pen.).

Commentario1

  • 1Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): aspetti principali
    Avvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 11 luglio 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/06/2017, n. 38920
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38920
Data del deposito : 1 giugno 2017

Testo completo