Sentenza 1 giugno 2017
Massime • 1
È configurabile il reato di istigazione alla corruzione in atti giudiziari nel caso in cui la condotta tipica unilaterale prevista dall'art. 322 cod. pen. sia connotata dal dolo specifico della finalità di favorire o danneggiare una parte processuale, atteso che la descrizione delle condotte punibili a titolo di istigazione, contenuta in tale norma, ricomprende anche quelle disciplinate dall'art. 319-ter cod. pen; ciò non esclude la configurabilità del tentativo di corruzione in atti giudiziari nel caso in cui entrambi i protagonisti del rapporto, svolgendo un ruolo attivo, pongano in essere una trattativa, poi fallita. (In motivazione la Corte ha precisato che nel caso di istigazione alla corruzione in atti giudiziari non possono applicarsi le pene previste dall'art. 319-ter cod. pen., dovendosi fare riferimento alle sole pene, ridotte di un terzo, di cui agli artt. 318-319 cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): aspetti principaliAvvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 11 luglio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/06/2017, n. 38920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38920 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2017 |
Testo completo
38920 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 871 Giorgio Fidelbo - Presidente - UP 01/06/2017 Massimo Ricciarelli - Emilia Anna Giordano R.G.N. 2484/2017 Ersilia Calvanese -Relatore - Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma nel procedimento a carico di ON MA UN EL, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/10/2015 della Corte di appello di Roma visti gli atti, provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udita la parte civile, avv. Gennaro Bartolino, che ha concluso come da conclusioni scritte e ha depositato nota spese;
udito il difensore, avv. Alfonso Stile, che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata. 6 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha assolto MA UN EL ON dal reato di cui all'art. 319-ter cod. pen., in relazione agli artt. 319 e 321 cod. pen., perché il fatto non costituisce reato, così riformando la sentenza del Tribunale di Roma del 12 dicembre 2012, che la aveva condannata per tale reato. All'imputata era stato originariamente contestato il reato di cui all'art. 322, in relazione all'art. 319-ter cod. pen., per aver, quale magistrato in servizio presso la Corte di appello di Napoli e che aveva rivestito in precedenza le funzioni di Presidente aggiunto della Sezione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, offerto a Sergio TA, giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del procedimento penale nei confronti di NT LL, vantaggi e favori per indurlo a prosciogliere quest'ultimo.
2. Era stato accertato in sede di merito che l'imputata aveva chiesto al collega TA un appuntamento riservato in luogo diverso dall'ufficio e che tale incontro si era svolto il giorno prima dell'udienza preliminare del 3 luglio 2009 nel cortile del Palazzo di giustizia di Napoli. Secondo le evidenze probatorie raccolte, l'imputata, dopo essersi presentata come amica di vecchia data dell'on. LL, aveva chiesto in tale contesto a LT 'ON se vi fosse possibilità di spuntare una sentenza di proscioglimento>> a vantaggio dello stesso, prospettandogli che questi, che in passato l'aveva agevolata nominandola come dirigente al Ministero della giustizia, risolvendole così un problema di incompatibilità con il figlio, era in forte ripresa politica ed era persona riconoscente con gli amici e vendicativo con i nemici. Sempre nel corso del suddetto colloquio l'imputata aveva indicato, su espressa richiesta di TA, l'on. Nicola MA (all'epoca Vice Presidente del CSM) come uno dei politici rimasti vicini a LL e aveva concluso l'incontro invitando TA a mantenere segreta la loro conversazione (potendone parlare al massimo con i genitori). Subito dopo il colloquio, TA aveva riferito al Presidente del Tribunale l'accaduto e gli aveva presentato una relazione scritta. Era stato altresì accertato che all'epoca pendeva un esposto disciplinare nei confronti di TA (circostanza di cui non venne fatto cenno nel colloquio) in ordine ai dissidi tra l'ufficio del Giudice per le indagini preliminari e la Procura napoletana. 2 3. Il Tribunale aveva ritenuto che il fatto contestato all'imputata andasse diversamente qualificato nella fattispecie delittuosa del tentativo di corruzione in atti giudiziari, in quanto l'originaria imputazione di cui all'art. 322 cod. pen. non poteva essere configurata per la istigazione alla corruzione in atti giudiziari. Quanto al merito, il primo Giudice aveva ritenuto che l'offerta di favori descritta nella deposizione di TA venisse ad integrare il tentativo di corruzione in atti giudiziari, in quanto l'imputata aveva, reiteratamente e chiaramente, prospettato al collega la possibilità di ottenere favori da parte di LL, dopo avergli illustrato ampiamente i benefici dalla stessa ottenuti e di quelli che avrebbe potuto ottenere grazie alla amicizia con quest'ultimo, cercando di indurlo ad accettare anche utilizzando una frase dal contenuto velatamente, ma chiaramente intimidatorio.
2. La Corte di appello valutava la condotta contestata, così come ricostruita in primo grado, non idonea ad integrare il tentativo penalmente punibile. La Corte territoriale riteneva che andasse focalizzato il contesto e lo scambio lessicale intervenuto tra l'imputata e il collega, le modalità e la durata del colloquio, l'atteggiamento reciproco e la stessa sequenza degli argomenti, oltre all'iniziativa assunta nel dialogo per testare la significanza probatoria rispetto all'accusa mossa. In primo luogo, risultava che, nonostante la richiesta di un appuntamento riservato da svolgersi fuori dell'ufficio di TA, quest'ultimo aveva assunto il rischio di addentrarsi consapevolmente in contesti di potenziali rischio;
che, una volta conosciuto l'oggetto dell'incontro, TA non si fosse sdegnato, accettando di andare avanti nella conversazione per 45 minuti e evocando lui stesso la figura di MA. Il che dimostrava, secondo la Corte di appello, che TA non si sia mai sentito destinatario di una proposta corruttiva. Inoltre, non vi era stata alcuna promessa riferibile a vantaggi specifici e concreti, essendosi limitata l'imputata ad una pur colorita ed enfatizzante rappresentazione di benevolenza o amicizia futura da parte dell'uomo politico, priva di ogni consistenza corruttiva, totalmente inidonea anche solo a turbare la funzione e la condotta professione del magistrato. La stessa Corte di appello evidenziava che non era privo di importanza che all'epoca dei fatti l'on. LL avesse, per fatto notorio, scarso peso politico e fosse destinato al declino nell'ambiente politico, così da rendere viepiù risibile la sua offerta di amicizia. Si trattava pertanto, secondo la Corte di appello, di una aleggiata raccomandazione senza profili penalmente rilevanti. 3 3. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, deducendo, quali motivi di annullamento, il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 56 e 319-ter cod. pen. Secondo l'Ufficio ricorrente, la Corte di appello in modo illogico e contraddittorio avrebbe ritenuto la condotta inidonea, valorizzando il comportamento tenuto da TA, quanto all'accettazione dell'appuntamento riservato e alla durata della conversazione, mentre avrebbe dovuto valutarne il carattere solo alla conclusione dell'incontro: TA ebbe infatti la certezza di trovarsi di fronte ad una offerta corruttiva solo quando gli furono alla fine della conversazione tutti i dettagli ed il «centro» del problema, ovvero il vantaggio correlato alla vicenda disciplinare che all'epoca lo riguardava. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, la condotta dell'imputata aveva raggiunto la soglia della serietà e della concretezza, della credibilità e quindi della idoneità a far sorgere in TA «l'interesse» ad aderire all'accordo corruttivo. In tal senso il ricorrente ha richiamato: la ricerca dell'approccio il giorno prima dell'udienza e in luogo non usuale per incontri tra magistrati, il passaggio da una fase di proposta generica di favori ad una di concreta valenza (potenziale intervento sulla pratica disciplinare). Il difensore dell'imputata, avv. Alfonso Stile, ha presentato una memoria con cui ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso, posto che il ricorrente avrebbe proposto una diversa ricostruzione dei fatti, tra l'altro anche travisata, non avendo l'imputata formulato nessuna offerta o promessa in ordine alla vicenda disciplinare di TA (limitata al solo esposto), della quale tra l'altro la stessa era all'oscuro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
2. Preliminarmente va affrontata, per il suo carattere pregiudiziale rispetto alle questioni sollevate con il ricorso, la questione della qualificazione giuridica della condotta contestata all'imputata. Si tratta di stabilire se sia configurabile, contrariamente all'avviso dei Giudici di merito, la originaria imputazione di istigazione alla corruzione in atti giudiziari o in alternativa soltanto quella di tentata corruzione in atti giudiziari. Va rilevato che l'art. 322 cod. pen., nel punire l'istigazione alla corruzione, da un lato descrive le condotte punibili e dall'altro richiama per ognuna di esse le pene (ridotte di un terzo) stabilite dal codice per i reati di corruzione di cui agli 6 artt. 318 e 319 cod. pen., non menzionando espressamente quelle del reato di cui all'art. 319-ter cod. pen. Questa omissione è stata letta da un parte del dottrina come elemento decisivo per escludere, in ossequio al principio di tassatività, l'estensione della suddetta fattispecie anche all'ipotesi dell'istigazione alla corruzione in atti giudiziari. Secondo altra dottrina, l'art. 322 cod. pen. avrebbe invece richiamato i fatti» di corruzione nel loro complesso e non soltanto quelli di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen., così da punire anche quelle ipotesi di istigazione caratterizzate dal dolo specifico indicato dall'art. 319-ter cod. pen., comunque riconducibili, tramite gli artt. 318 e 319 cod. pen., al modello dell'istigazione alla corruzione. Secondo il Collegio, la questione va risolta muovendo da quest'ultima tesi. Effettivamente non costituisce elemento decisivo la non menzione da parte dell'art. 322 cod. pen. delle pene previste dall'art. 319-ter cod. pen., in quanto la prima norma contiene la descrizione autonoma delle condotte punibili a titolo di istigazione, che ben può ricomprendere la fattispecie disciplinata dalla seconda norma. Infatti, il comportamento di chi offre o promette denaro o altra utilità per indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto, conforme o contrario ai doveri di ufficio per favorire o danneggiare una parte processuale è comunque punibile ai sensi dei primi due commi dell'art. 322 cod. pen. Ciò comporta peraltro che, per il principio di legalità, non potranno applicarsi le pene previste dall'art. 319-ter cod. pen., dovendosi far esclusivo riferimento, come chiaramente stabilisce l'art. 322 cod. pen., alle sole pene (ridotte di un terzo) previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen. In questa prospettiva, una volta ritenuto possibile la configurabilità dell'ipotesi dell'istigazione anche per la corruzione in atti giudiziari, va stabilito se sia ancora possibile la punibilità della medesima condotta a titolo di tentativo. Secondo una opinione largamente maggioritaria, la previsione dell'art. 322 cod. pen., quale figura autonoma di reato, per il principio di specialità, non renderebbe più configurabile il tentativo di corruzione. Le poche pronunce di legittimità, che hanno ritenuto punibile il tentativo di corruzione in atti giudiziari, muovevano infatti dal presupposto, tra l'altro non argomentato, della impossibilità di applicare la fattispecie di cui all'art. 322 cod. pen. alla condotta corruttiva prevista dall'art. 319-ter cod. pen. (Sez. 6, n. 13048 del 25/02/2013, Ferrieri Caputi, Rv. 255604; Sez. 6, n. 12409 del 06/02/2007, Sghinolfi, Rv. 236830). Rispetto alla tesi che ritiene che la fattispecie di cui all'art. 322 cod. pen. ricomprenda e assorba anche la forma del reato tentato, va peraltro osservato che, attraverso la fattispecie di reato autonoma di cui all'art. 322 cod. pen., il 5 legislatore ha voluto rendere punibili condotte, quali le unilaterali iniziative del privato o del pubblico agente, che sarebbero state difficilmente riconducibili nello schema del tentativo del reato di corruzione, secondo le norme generali, essendo quest'ultimo reato a concorso necessario ed a struttura bilaterale. Residuerebbero, infatti, al di fuori dell'art. 322 cod. pen. quelle situazioni in cui entrambi i protagonisti del rapporto pongano in essere una trattativa, svolgendo un ruolo attivo, ma questa fallisca: in questo caso possono essere entrambi punibili ai sensi dell'art. 56 cod. pen., se hanno compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a raggiungere un accordo corruttivo, poi non concluso.
3. Sulla base di quanto premesso, il comportamento posto in essere dall'imputata deve essere ricondotto nell'ipotesi dell'istigazione alla corruzione, difettando gli estremi di una trattativa fallita tra quest'ultima ed il magistrato Ma tt ON, neppure contestata nel capo di imputazione. Esaminata la vicenda in questa prospettiva, le critiche dell'Ufficio ricorrente sono prive di fondamento, lambendo in alcuni punti l'inammissibilità. La motivazione della sentenza impugnata si fonda infatti su molteplici ragioni distinte, sufficienti a giustificare la decisione adottata. Ne consegue che eventuali carenze logiche o giuridiche relative ad un'altra ragione non possono determinare l'annullamento della decisione, trovando essa adeguato sostegno razionale nelle altre non infirmate da tale vizio (tra tante, Sez. 4, n. 46344 del 14/10/2014, Duzioni, Rv. 260742). Nella specie, appare assorbente rilevare che nessuno dei vizi dedotti è riscontrabile là dove la Corte di appello ha escluso la sussistenza di una concreta «offerta» o «promessa». Sul punto, il ragionamento giustificativo della sentenza impugnata non risulta manifestamente illogico e pertanto non censurabile in questa sede avendo ritenuto che nella conversazione l'imputata non avesse fatto cenno a vantaggi specifici o concreti da offrire o promettere a TA, essendosi limitata a tratteggiare, se pur con colorita enfasi, le qualità dell'uomo politico, in termini di benevolenza verso gli amici, facendo riferimento a vantaggi dalla stessa ottenuti in un'epoca in cui il politico ricopriva un'importante carica istituzionale. Quanto all'aspetto che, secondo il ricorrente, doveva rappresentare la concretizzazione» dell'offerta rivolta a TA, ovvero i vantaggi che LL, attraverso i suoi amici compiacenti, poteva far conseguire al magistrato per le sue vicende disciplinari, il ricorso propone una diversa lettura delle risultanze processuali non consentita al Giudice di legittimità. 6 Sulla base di quanto accertato dai Giudici di merito, non era stato infatti provato che la vicenda disciplinare fosse nota all'imputata né che fosse stata evocata nell'incontro. Fu soltanto TA che rivolse di sua iniziativa la domanda all'imputata per conoscere il rapporto sussistente tra MA e LL, giustificando nella relazione rivolta al capo dell'Ufficio tale richiesta come una sorta di «abboccamento>> per sondare le intenzioni della collega, così dimostrando ulteriormente, secondo i Giudici dell'appello, l'inidoneità della proposta dell'imputata allo scopo corruttivo. Le suddette conclusioni risultano decisive anche per escludere la configurabilità dell'ipotesi della istigazione di cui all'art. 322 cod. pen., che richiede pur sempre che l'offerta o la promessa dell'utilità da parte del privato istigatore, finalizzata al compimento ad opera del pubblico ufficiale di un atto contrario ai doveri di ufficio, abbia i caratteri di concretezza (tra tante, Sez. 6, n. 4113 del 14/12/2016, dep., Rigano, Rv. 269737).
4. Il ricorso, per quanto sopra osservato, va quindi rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 01/06/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Ersilia Calvanese DEPOSITATO IN CANCELLERIA] AGD 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Silvana DI PUCCHIO 7