Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12645
CASS
Sentenza 28 agosto 2003

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Massime1

Non costituisce giustificato motivo oggettivo, del licenziamento , il rifiuto, da parte del lavoratore la cui sede di lavoro sia stata chiusa, di passare alle dipendenze di una diversa società, seppur controllata dal datore di lavoro, in quanto il datore di lavoro ha l'onere di provare la impossibilità di una diversa collocazione del lavoratore all'interno dell'azienda, mentre nel caso di specie l'offerta del datore di lavoro costituiva una proposta transattiva, consistente nella risoluzione del rapporto di lavoro esistente e nella costituzione, con il consenso di un terzo, di un nuovo rapporto di lavoro.

Commentario1

  • 1Cos’è l’obbligo di repêchage e cosa dice la giurisprudenza
    Redazione · https://toffolettodeluca.it/learn-connect/ · 22 maggio 2020

    Last Updated on Maggio 30, 2025 Di: Vanessa Forcolin L'obbligo di repêchage consiste nell'obbligo per il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento, di vagliare tutte le possibilità di ricollocazione all'interno dell'azienda del lavoratore in esubero o divenuto inidoneo alle mansioni assegnategli. Il c.d. repêchage è dunque connesso strettamente al giustificato motivo oggettivo di licenziamento, che, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 604/1966, consiste nel licenziamento dovuto a “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. Infatti, nell'esercizio della propria attività di impresa, il datore di lavoro può decidere …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12645
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12645
Data del deposito : 28 agosto 2003

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