Sentenza 28 agosto 2003
Massime • 1
Non costituisce giustificato motivo oggettivo, del licenziamento , il rifiuto, da parte del lavoratore la cui sede di lavoro sia stata chiusa, di passare alle dipendenze di una diversa società, seppur controllata dal datore di lavoro, in quanto il datore di lavoro ha l'onere di provare la impossibilità di una diversa collocazione del lavoratore all'interno dell'azienda, mentre nel caso di specie l'offerta del datore di lavoro costituiva una proposta transattiva, consistente nella risoluzione del rapporto di lavoro esistente e nella costituzione, con il consenso di un terzo, di un nuovo rapporto di lavoro.
Commentario • 1
- 1. Cos’è l’obbligo di repêchage e cosa dice la giurisprudenzaRedazione · https://toffolettodeluca.it/learn-connect/ · 22 maggio 2020
Last Updated on Maggio 30, 2025 Di: Vanessa Forcolin L'obbligo di repêchage consiste nell'obbligo per il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento, di vagliare tutte le possibilità di ricollocazione all'interno dell'azienda del lavoratore in esubero o divenuto inidoneo alle mansioni assegnategli. Il c.d. repêchage è dunque connesso strettamente al giustificato motivo oggettivo di licenziamento, che, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 604/1966, consiste nel licenziamento dovuto a “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. Infatti, nell'esercizio della propria attività di impresa, il datore di lavoro può decidere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12645 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ANGELO Bruno - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROSATI AUTO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO GRECO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
JE NR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato SABINA CICCOTTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 36295/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 08/11/01 - R.G.N. 36529/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato GRECO;
udito l'Avvocato CICCOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28 maggio/16 luglio 1998 il RE di Roma, accogliendo il ricorso proposto da EN EN nei confronti della OS Auto s.r.l., annullava il licenziamento intimato al ricorrente, in data 2 maggio 1994, a seguito della chiusura della sede di via Tuscolana, dalla società, cui ordinava la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e nelle mansioni precedentemente svolte, con la condanna al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra, oltre accessori. L'appello della OS Auto, cui resisteva il lavoratore veniva rigettato dal Tribunale di Roma con sentenza del 18 ottobre/8 novembre 2001. I giudici di secondo grado osservavano che la società non aveva provato di non potere adibire il lavoratore ad altra posizione lavorativa all'interno dell'azienda.
Ritenevano che l'offerta di altro posto di lavoro presso una diversa società - la Autoleader Roma - costituisse una proposta transattiva (risoluzione del rapporto in corso e costituzione, con il consenso di un terzo, di altro rapporto) la cui accettazione o meno rientrava nella libera facoltà del lavoratore.
Rigettavano il motivo con il quale si lamentava che il RE avesse riconosciuto al lavoratore mansioni superiori, osservando che l'indicazione tratta dalle deposizioni testimoniali (sulle mansioni svolte dal sig. EN) era servita a verificare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, ma che la pronuncia di primo grado, come espressa in dispositivo, non conteneva alcun accertamento sul diritto del lavoratore ad un inquadramento in mansioni superiori. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, formulando due motivi di censura, la OS Auto s.r.l. EN EN resiste con controricorso.
La società ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa la eccezione di inammissibilità del ricorso, avanzata dal resistente, per la dedotta genericità della procura speciale al difensore.
La procura risulta apposta a margine del ricorso per Cassazione;
in tal caso la giurisprudenza della Corte è concorde nel ritenere che la collocazione della procura rende inequivocabile la volontà di proporre quello specifico mezzo di gravame, indipendentemente dalle espressioni usate nella redazione dell'atto (Cass., S.U., 1998 n. 2646). E deve altresì presumersi, in base all'id quod plerumque accidit, che la procura per ricorrere per cassazione, ancorché priva di data, sia stata rilasciata in data posteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata (Cass., 9 febbraio 2001 n. 1861; 1999 n. 462). Con il primo motivo la difesa della società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 41 della Costituzione e dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce che la sentenza impugnata ha errato a non ritenere equivalente l'offerta di un posto di lavoro con analoghe mansioni in una società controllata al 100% rispetto all'offerta in un ramo aziendale della OS stessa.
Assume che dal punto di vista economico e di garanzia per il dipendente le due soluzioni sarebbero state assolutamente equivalenti, e che, sindacando questa scelta del datore di lavoro, il Tribunale ha violato l'art. 41 della Costituzione sulla libertà di iniziativa economica.
Avendo lo EN rifiutato il trasferimento alla Autoleader Roma s.r.l., trasferimento necessitato dalla chiusura della concessionaria di via Tuscolana, il licenziamento risultava legittimo.
Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, la difesa della ricorrente deduce che il Tribunale, pur avendo riconosciuto che il RE non avesse motivato le ragioni per cui lo EN avesse diritto alle mansioni superiori, ha errato nel ritenere di non dover riformare detto capo della sentenza, in quanto non avrebbe avuto influenza nella parte dispositiva, limitata al solo ordine di reintegrazione. Assume la sussistenza dell'interesse alla riforma della prima sentenza su tale punto, atteso che l'accertamento di una qualifica superiore comporta il diritto ad una maggiore retribuzione. Il ricorso non è fondato.
In ordine al primo motivo, correttamente il Tribunale ha osservato che il rifiuto del lavoratore di passare alle dipendenze di una diversa società non poteva giustificare il licenziamento, atteso che l'offerta del datore di lavoro costituiva una proposta transattiva, consistente nella risoluzione del rapporto, in corso e nella costituzione, con il consenso di un terzo, di un altro rapporto.
Il fatto che la società Autoleader Roma fosse controllata al 100% dalla OS Auto non sposta i termini della questione. Non vi è stata alcuna violazione dell'art. 41 della Costituzione, atteso che altro è la libertà di iniziativa economica ed altro è l'onere di provare la impossibilità di una diversa collocazione, all'interno dell'azienda, di un lavoratore la cui sede di lavoro sia stata chiusa.
La impossibilità di un repechage deve essere dimostrata, dal datore di lavoro, con riferimento alla propria impresa.
Così come non può pretendersi dal datore di lavoro di dimostrare anche la impossibilità di occupare il lavoratore presso altre società in qualche modo da lui controllate (ma costituenti soggetti diversi), così il mero rifiuto del lavoratore di passare alle dipendenze di un terzo non può, di per sè solo, in assenza della prova della impossibilità di occupazione all'interno della impresa datrice di lavoro, giustificare il licenziamento.
Il secondo motivo è infondato perché il mancato riconoscimento, in dispositivo, del diritto ad un superiore inquadramento esclude ogni interesse, come rilevato dai giudici di appello, alla riforma della sentenza di primo grado.
Nel rito del lavoro, il principio dell'interpretazione del dispositivo della sentenza mediante la motivazione non può estendersi fino all'integrazione del contenuto precettivo del primo con statuizioni desunte dalla seconda (cfr., fra le tante, Cass., 8 novembre 2001 n. 13839). Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore del resistente, delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore del resistente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in euro 11,00 per spese ed in euro 2.500,00 per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2003