Sentenza 5 aprile 2005
Massime • 1
È abnorme, perchè adottata fuori dei casi consentiti, l'ordinanza con la quale il Gip restituisce al P.M. la richiesta di decreto penale di condanna, sostenendo che la notifica al difensore di ufficio, presso il quale il cittadino extracomunitario aveva eletto domicilio, non poteva soddisfare l'esigenza di conoscenza personale da parte dell'imputato, in quanto trattasi di un provvedimento che non accerta la irregolarità della notifica ma esprime un giudizio di inopportunità della scelta del rito operata dal P.M.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2005, n. 19361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19361 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Pier Francesco - Presidente - del 05/04/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 789
Dott. FUNO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 22010/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di LIVORNO;
nei confronti di:
1) MERSOUL DRISS N. IL 28/07/1966;
avverso ORDINANZA del 25/05/2004 GIP TRIBUNALE di LIVORNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
OSSERVA
quanto segue:
Il GIP Livorno ha respinto la richiesta del PM tesa a ottenere emissione di decreto penale di condanna a carico di Mersoul Driss, sostenendo che la notifica al difensore ex art. 161 cpp non poteva soddisfare l'esigenza di conoscenza personale da parte dell'imputato del decreto stesso e dunque non lo mette in grado di proporre opposizione.
Ricorre per cassazione il PM e deduce l'abnormità del provvedimento, sostenendo che, essendo stato eletto da parte del Mersoul domicilio presso il difensore di ufficio, si deve ritenere, fino a prova contraria, la regolarità della notifica. Il GIP effettua una valutazione di mera opportunità, certamente non consentita, e pretende di condizionare il PM nel momento della concreta scelta delle modalità di esercizio dell'azione penale.
Il ricorso è fondato. Per il vigente codice di rito, il sindacato del GIP non deve assumere caratteristiche tali da limitare (tranne nei casi specificamente previsti) la libertà del PM nella scelta del rito e nelle modalità di formulazione della imputazione. Di talché deve ritenersi abnorme, in quanto del tutto estraneo al sistema processuale, un provvedimento di tal fatta. Per quanto specificamente riguarda il procedimento monitorio, poi, certamente al GIP non è conferito alcun sindacato di opportunità in ordine alla adozione del rito. Conseguentemente è, senza dubbio, abnorme il provvedimento con il quale il predetto giudice rigetta la richiesta di emissione del decreto penale in considerazione della condizione di cittadino extracomunitario irregolarmente presente in Italia del soggetto nei cui confronti il PM ha formulato la sua richiesta, giustificando tale diniego con la probabilità che il predetto non abbia mantenuto (o instaurato) contatti con il difensore di ufficio presso il quale ebbe a eleggere domicilio. Improprio d'altra parte appare il richiamo, operato dal GIP, alla sentenza Corte cost. 504/2000 che ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 460 comma 4^ cpp nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale nel caso in cui non sia stata possibile la notificazione, atteso che, nel caso in esame, la notificazione predetta, in mancanza di contraria deduzione, deve ritenersi effettuata, come premesso, presso il difensore domiciliatario (e presso lo stesso, d'altronde, è stata effettuata - e non avrebbe potuto essere diversamente - anche la notifica del presente ricorso proposto dal PM).
Consegue annullamento, senza rinvio, del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al competente GIP per il prosieguo ulteriore.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone trasmettersi gli atti al GIP presso il Tribunale di Livorno per il prosieguo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2005