CASS
Sentenza 2 settembre 2024
Sentenza 2 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/09/2024, n. 33332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33332 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RR SI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 20-12-2022 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato Giorgio Di Tomassi, difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 33332 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 12/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 dicembre 2022, la Corte di appello di Ancona confermava la decisione del 23 dicembre 2020, con cui il G.U.P. del Tribunale di Macerata aveva condannato SI RR alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 8 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 11 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato perché, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché dei relativi interessi e sanzioni, per un ammontare complessivo superiore alla soglia di 50.000 euro, alienava simulatamente gli immobili di sua proprietà siti in Macerata, trasferendone la proprietà alla figlia RE TA e riservandosi in proprio favore il diritto di abitazione vitalizio ex art. 1022 cod., civ., in modo da rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva;
fatto commesso in Morrovalle il 12 aprile 2017. Veniva altresì confermata la statuizione del primo giudice, con cui, ai sensi dell'art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, era stata disposta la confisca degli immobili già nella disponibilità dell'imputato e trasferiti alla figlia RE TA RR, per un importo corrispondente a 40.000 euro. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello marchigiana, RR, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevato due motivi. Con il primo, la difesa contesta, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e dell'inosservanza della legge penale, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sottolineando innanzitutto che la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria è stata effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. pen., il che, pur potendo assicurare la conoscenza legale degli atti, non può tuttavia garantire la conoscenza effettiva dell'atto da parte del suo destinatario, incidendo ciò, evidentemente, sulla consapevolezza dell'atto elusivo e dunque sulla sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice. A ciò si aggiunge che, in ogni caso, non si ravvisano gli atti fraudolenti necessari ai fini della configurabilità del reato, censurandosi in tal senso l'erronea interpretazione dell'atto di trasferimento immobiliare, atto che, al di là del nomen iuris, è qualificabile non come una donazione, ma come un contratto atipico di mantenimento e/o vitalizio assistenziale, da tenere distinto dalla rendita vitalizia;
si trkta infatti di un atto volto a garantire al vitaliziante quelle prestazioni che non gli sarebbero assicurate in nessun altro modo, venendo cioè in rilievo obblighi di natura assistenziale di ampia portata e di incerta durata. Dunque, mentre la rendita vitalizia si traduce in un do ut des, il vitalizio alimentare si articola sul modello del do ut facias, nel senso che la prestazione non è periodica, ma continuativa e infungibile, perché connotata dall'intuitus personae, il che consente la risoluzione per inadempimento, esclusa per la 2 rendita vitalizia. Quanto poi alla riserva di abitazione, si osserva che la stessa, lungi dal configurare un artificioso schermo giuridico, in realtà consentiva a RR di accollare su di sé i costi dell'immobile trasferito, in modo di evitare alla figlia di sobbarcarsi anche i costi della gestione del compendio immobiliare. Il secondo motivo è parimenti dedicato alla conferma del giudizio sulla sussistenza del reato ascritto all'imputato, rilevandosi che il delitto per cui si procede è di pericolo concreto e a dolo specifico, per cui non solo la condotta deve essere idonea alla lesione del bene tutelato, ma il fine dell'azione deve essere specificamente quello della sottrazione al pagamento delle imposte, che costituisce il concreto danno erariale;
tali requisiti non sarebbero ravvisabili nel caso di specie, atteso che RR ha posto in essere un trasferimento immobiliare reale e non fittizio in favore della figlia, senza ricorrere ad alcun mezzo fraudolento, ma stipulando per atto pubblico un contratto meritevole di tutela e motivato esclusivamente da finalità assistenziali e di protezione della salute, oltre che contraddistinto da un prezzo congruo, tenuto conto sia che è stata trasferita la sola nuda proprietà, sia delle due formalità ipotecarie gravanti sul bene, per cui non vi è stato alcun pregiudizio per l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria, che non avrebbe potuto procedere utilmente ad alcuna azione esecutiva, posto che le porzioni immobiliari oggetto di trasferimento, per circa un altro ventennio, sono gravate già da ipoteca per un valore complessivo di 360.000 euro, con conseguente insussistenza del profitto del reato, che deve essere individuato non nell'importo delle imposte non pagate, ma nel valore del bene o dei beni atti a fungere da garanzia. Peraltro, proprio alla luce delle due ipoteche, l'ultima delle quali sarebbe scaduta nel 2030, il valore del bene ceduto era dunque inferiore alla soglia di punibilità. 2.1. Con memorie trasmesse il 7 novembre 2023 e il 27 marzo 2024, il difensore di fiducia di RR, nel replicare alle considerazioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendone gli argomenti. 3. Dopo un rinvio interlocutorio (22 novembre 2023), la trattazione del giudizio di legittimità veniva aggiornata all'udienza del 12 aprile 2024. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Premesso che i due motivi di impugnazione sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. 3 Ed invero, lungi dal limitarsi a richiamare acriticamente le pur condivise considerazioni del primo giudice, la Corte di appello non ha mancato di confrontarsi con le deduzioni difensive, superandole con argomenti non illogici. In particolare, le due conformi sentenze di merito hanno compiuto un'adeguata disamina dei fatti di causa, valorizzando gli esiti della verifica fiscale svolta dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, da cui è emerso che, in data 22 febbraio 2017, veniva notificato a SI RR un preavviso di iscrizione ipotecaria, risultando l'imputato debitore con il Fisco per l'importo di 795.126,94 euro. Alcune settimane dopo, in data 12 aprile 2017, RR, con atto del notaio CH NT di Morrovalle, repertorio 45,420/16.677, trascritto presso la Conservatoria di Macerata il 27 aprile 2017, trasferiva la proprietà di alcuni immobili ubicati nel Comune di Macerata in favore della figlia RE TA RR, riservandosi in proprio favore il diritto di abitazione vitalizio ex art. 1022 cod. civ. A fronte della predetta cessione, il cui valore veniva quantificato in 40.000 euro, la figlia dell'imputato si obbligava a prestare al padre, sua vita natural durante, vitto, alloggio, vestiario, cure mediche e quant'altro necessario al fine di assicurare al proprio genitore un'esistenza decorosa e serena. 1.1. Alla stregua di tali risultanze probatorie, i giudici di merito sono coerentemente pervenuti all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, rimarcando innanzitutto la circostanza che alla data dell'atto dispositivo, 12 aprile 2017, all'imputato era stata notificata la maggior parte delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento esecutivi emessi a suo carico, mentre le due sole cartelle notificate dopo il compimento dell'atto notarile erano comunque riferite a iscrizioni a ruolo riguardanti il 2014, per cui è stato sottolineato che, alla data del 12 aprile 2017, l'imputato avesse piena consapevolezza della propria esposizione debitoria con il Fisco;
a ciò è stato poi aggiunto che il preavviso di iscrizione ipotecaria è stato notificato a RR mediante "compiuta giacenza", ossia con una modalità ritenuta legittima dall'ordinamento, dovendosi in ogni caso ribadire che, alla data di notifica del preavviso, 22 febbraio 2017, l'imputato aveva già ricevuto vari atti impositivi che evidentemente preludevano all'azione esecutiva dell'amministrazione finanziaria. Ciò posto, ragionevolmente il Tribunale e la Corte di appello hanno evidenziato (pag. 5 della pronuncia di primo grado e pag. 6 della decisione di secondo grado) che, al di là del suo inquadramento nelle categorie civilistiche, lo scopo reale del trasferimento immobiliare operato il 12 aprile 2017 (senza alcun passaggio di denaro) era quello di consentire all'imputato di privarsi formalmente degli unici immobili di cui era titolare, ciò al fine di evitare le imminenti azioni di recupero coattivo da parte dell'Erario, non avendo del resto l'atto alcuna utilità specifica. 4 Ed invero, come osservato dalla Corte territoriale, se l'intenzione dell'imputato fosse stata quella di conservare l'utilizzo della sua abitazione assicurando alla figlia il diritto di diventarne proprietaria, non restava che attendere il naturale corso degli eventi con la successione mortis causa, essendo significativo che prima di quel momento, ossia prima dell'avvio della fase di esecuzione del credito erariale, il ricorrente non aveva avvertito la necessità di ricorrere a uno strumento negoziale, che peraltro non prevedeva per la figlia alcun onere economico, a parte l'adempimento di doveri assistenziali che tuttavia erano già in larga parte insiti negli obblighi di solidarietà familiare su di essa incombenti. L'impostazione del Tribunale e della Corte di appello risulta in tal senso coerente con la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 46975 del 24/05/2018, Rv. 274066 e Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Rv. 266771), secondo cui il delitto previsto dall'art. 11 del d. Igs. n. 74 del 10 marzo 2000 è un reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei, secondo un giudizio "ex ante" che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario, a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria, ciò peraltro a prescindere dalla sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto. Proprio la pacifica natura di reato di pericolo della fattispecie in esame (cfr. in tal senso anche Sez. 3, n. 35983 del 17/09/2020, Rv. 280372) consente peraltro di superare l'obiezione difensiva secondo cui l'abitazione e il garage oggetto di trasferimento erano gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, posto che il disvalore del reato per cui si procede si incentra nel compimento degli atti simulati o fraudolenti oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, ciò a prescindere dalla sorte che potrà avere la procedura di recupero del credito erariale, assumendo invece rilievo il superamento della soglia di punibilità di 50.000 euro, soglia che, come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 15133 del 17/11/2017, dep. 2018, Rv. 272505), deve essere riferita non al valore dei beni simulatamente o fraudolentemente trasferiti, ma all'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi che il Fisco deve recuperare, non essendovi dubbi nel caso di specie sul superamento di tale soglia, stante l'entità del debito accumulato da RR, pari all'importo di 795.126,94 euro. 1.2. In definitiva, in quanto sorretto da argomentazioni non illogiche e anzi coerenti con le coordinate interpretative di riferimento, il giudizio sulla sussistenza e sull'ascrivibilità all'imputato del reato contestato resiste alle censure difensive, con le quali si sollecita sostanzialmente una differente lettura delle acquisizioni probatorie, operazione questa non consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, 5 Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l'infondatezza delle doglianze difensive. 2. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di RR deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/04/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato Giorgio Di Tomassi, difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 33332 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 12/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 dicembre 2022, la Corte di appello di Ancona confermava la decisione del 23 dicembre 2020, con cui il G.U.P. del Tribunale di Macerata aveva condannato SI RR alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 8 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 11 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato perché, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché dei relativi interessi e sanzioni, per un ammontare complessivo superiore alla soglia di 50.000 euro, alienava simulatamente gli immobili di sua proprietà siti in Macerata, trasferendone la proprietà alla figlia RE TA e riservandosi in proprio favore il diritto di abitazione vitalizio ex art. 1022 cod., civ., in modo da rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva;
fatto commesso in Morrovalle il 12 aprile 2017. Veniva altresì confermata la statuizione del primo giudice, con cui, ai sensi dell'art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, era stata disposta la confisca degli immobili già nella disponibilità dell'imputato e trasferiti alla figlia RE TA RR, per un importo corrispondente a 40.000 euro. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello marchigiana, RR, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevato due motivi. Con il primo, la difesa contesta, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e dell'inosservanza della legge penale, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sottolineando innanzitutto che la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria è stata effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. pen., il che, pur potendo assicurare la conoscenza legale degli atti, non può tuttavia garantire la conoscenza effettiva dell'atto da parte del suo destinatario, incidendo ciò, evidentemente, sulla consapevolezza dell'atto elusivo e dunque sulla sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice. A ciò si aggiunge che, in ogni caso, non si ravvisano gli atti fraudolenti necessari ai fini della configurabilità del reato, censurandosi in tal senso l'erronea interpretazione dell'atto di trasferimento immobiliare, atto che, al di là del nomen iuris, è qualificabile non come una donazione, ma come un contratto atipico di mantenimento e/o vitalizio assistenziale, da tenere distinto dalla rendita vitalizia;
si trkta infatti di un atto volto a garantire al vitaliziante quelle prestazioni che non gli sarebbero assicurate in nessun altro modo, venendo cioè in rilievo obblighi di natura assistenziale di ampia portata e di incerta durata. Dunque, mentre la rendita vitalizia si traduce in un do ut des, il vitalizio alimentare si articola sul modello del do ut facias, nel senso che la prestazione non è periodica, ma continuativa e infungibile, perché connotata dall'intuitus personae, il che consente la risoluzione per inadempimento, esclusa per la 2 rendita vitalizia. Quanto poi alla riserva di abitazione, si osserva che la stessa, lungi dal configurare un artificioso schermo giuridico, in realtà consentiva a RR di accollare su di sé i costi dell'immobile trasferito, in modo di evitare alla figlia di sobbarcarsi anche i costi della gestione del compendio immobiliare. Il secondo motivo è parimenti dedicato alla conferma del giudizio sulla sussistenza del reato ascritto all'imputato, rilevandosi che il delitto per cui si procede è di pericolo concreto e a dolo specifico, per cui non solo la condotta deve essere idonea alla lesione del bene tutelato, ma il fine dell'azione deve essere specificamente quello della sottrazione al pagamento delle imposte, che costituisce il concreto danno erariale;
tali requisiti non sarebbero ravvisabili nel caso di specie, atteso che RR ha posto in essere un trasferimento immobiliare reale e non fittizio in favore della figlia, senza ricorrere ad alcun mezzo fraudolento, ma stipulando per atto pubblico un contratto meritevole di tutela e motivato esclusivamente da finalità assistenziali e di protezione della salute, oltre che contraddistinto da un prezzo congruo, tenuto conto sia che è stata trasferita la sola nuda proprietà, sia delle due formalità ipotecarie gravanti sul bene, per cui non vi è stato alcun pregiudizio per l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria, che non avrebbe potuto procedere utilmente ad alcuna azione esecutiva, posto che le porzioni immobiliari oggetto di trasferimento, per circa un altro ventennio, sono gravate già da ipoteca per un valore complessivo di 360.000 euro, con conseguente insussistenza del profitto del reato, che deve essere individuato non nell'importo delle imposte non pagate, ma nel valore del bene o dei beni atti a fungere da garanzia. Peraltro, proprio alla luce delle due ipoteche, l'ultima delle quali sarebbe scaduta nel 2030, il valore del bene ceduto era dunque inferiore alla soglia di punibilità. 2.1. Con memorie trasmesse il 7 novembre 2023 e il 27 marzo 2024, il difensore di fiducia di RR, nel replicare alle considerazioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendone gli argomenti. 3. Dopo un rinvio interlocutorio (22 novembre 2023), la trattazione del giudizio di legittimità veniva aggiornata all'udienza del 12 aprile 2024. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Premesso che i due motivi di impugnazione sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. 3 Ed invero, lungi dal limitarsi a richiamare acriticamente le pur condivise considerazioni del primo giudice, la Corte di appello non ha mancato di confrontarsi con le deduzioni difensive, superandole con argomenti non illogici. In particolare, le due conformi sentenze di merito hanno compiuto un'adeguata disamina dei fatti di causa, valorizzando gli esiti della verifica fiscale svolta dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, da cui è emerso che, in data 22 febbraio 2017, veniva notificato a SI RR un preavviso di iscrizione ipotecaria, risultando l'imputato debitore con il Fisco per l'importo di 795.126,94 euro. Alcune settimane dopo, in data 12 aprile 2017, RR, con atto del notaio CH NT di Morrovalle, repertorio 45,420/16.677, trascritto presso la Conservatoria di Macerata il 27 aprile 2017, trasferiva la proprietà di alcuni immobili ubicati nel Comune di Macerata in favore della figlia RE TA RR, riservandosi in proprio favore il diritto di abitazione vitalizio ex art. 1022 cod. civ. A fronte della predetta cessione, il cui valore veniva quantificato in 40.000 euro, la figlia dell'imputato si obbligava a prestare al padre, sua vita natural durante, vitto, alloggio, vestiario, cure mediche e quant'altro necessario al fine di assicurare al proprio genitore un'esistenza decorosa e serena. 1.1. Alla stregua di tali risultanze probatorie, i giudici di merito sono coerentemente pervenuti all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, rimarcando innanzitutto la circostanza che alla data dell'atto dispositivo, 12 aprile 2017, all'imputato era stata notificata la maggior parte delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento esecutivi emessi a suo carico, mentre le due sole cartelle notificate dopo il compimento dell'atto notarile erano comunque riferite a iscrizioni a ruolo riguardanti il 2014, per cui è stato sottolineato che, alla data del 12 aprile 2017, l'imputato avesse piena consapevolezza della propria esposizione debitoria con il Fisco;
a ciò è stato poi aggiunto che il preavviso di iscrizione ipotecaria è stato notificato a RR mediante "compiuta giacenza", ossia con una modalità ritenuta legittima dall'ordinamento, dovendosi in ogni caso ribadire che, alla data di notifica del preavviso, 22 febbraio 2017, l'imputato aveva già ricevuto vari atti impositivi che evidentemente preludevano all'azione esecutiva dell'amministrazione finanziaria. Ciò posto, ragionevolmente il Tribunale e la Corte di appello hanno evidenziato (pag. 5 della pronuncia di primo grado e pag. 6 della decisione di secondo grado) che, al di là del suo inquadramento nelle categorie civilistiche, lo scopo reale del trasferimento immobiliare operato il 12 aprile 2017 (senza alcun passaggio di denaro) era quello di consentire all'imputato di privarsi formalmente degli unici immobili di cui era titolare, ciò al fine di evitare le imminenti azioni di recupero coattivo da parte dell'Erario, non avendo del resto l'atto alcuna utilità specifica. 4 Ed invero, come osservato dalla Corte territoriale, se l'intenzione dell'imputato fosse stata quella di conservare l'utilizzo della sua abitazione assicurando alla figlia il diritto di diventarne proprietaria, non restava che attendere il naturale corso degli eventi con la successione mortis causa, essendo significativo che prima di quel momento, ossia prima dell'avvio della fase di esecuzione del credito erariale, il ricorrente non aveva avvertito la necessità di ricorrere a uno strumento negoziale, che peraltro non prevedeva per la figlia alcun onere economico, a parte l'adempimento di doveri assistenziali che tuttavia erano già in larga parte insiti negli obblighi di solidarietà familiare su di essa incombenti. L'impostazione del Tribunale e della Corte di appello risulta in tal senso coerente con la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 46975 del 24/05/2018, Rv. 274066 e Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Rv. 266771), secondo cui il delitto previsto dall'art. 11 del d. Igs. n. 74 del 10 marzo 2000 è un reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei, secondo un giudizio "ex ante" che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario, a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria, ciò peraltro a prescindere dalla sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto. Proprio la pacifica natura di reato di pericolo della fattispecie in esame (cfr. in tal senso anche Sez. 3, n. 35983 del 17/09/2020, Rv. 280372) consente peraltro di superare l'obiezione difensiva secondo cui l'abitazione e il garage oggetto di trasferimento erano gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, posto che il disvalore del reato per cui si procede si incentra nel compimento degli atti simulati o fraudolenti oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, ciò a prescindere dalla sorte che potrà avere la procedura di recupero del credito erariale, assumendo invece rilievo il superamento della soglia di punibilità di 50.000 euro, soglia che, come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 15133 del 17/11/2017, dep. 2018, Rv. 272505), deve essere riferita non al valore dei beni simulatamente o fraudolentemente trasferiti, ma all'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi che il Fisco deve recuperare, non essendovi dubbi nel caso di specie sul superamento di tale soglia, stante l'entità del debito accumulato da RR, pari all'importo di 795.126,94 euro. 1.2. In definitiva, in quanto sorretto da argomentazioni non illogiche e anzi coerenti con le coordinate interpretative di riferimento, il giudizio sulla sussistenza e sull'ascrivibilità all'imputato del reato contestato resiste alle censure difensive, con le quali si sollecita sostanzialmente una differente lettura delle acquisizioni probatorie, operazione questa non consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, 5 Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l'infondatezza delle doglianze difensive. 2. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di RR deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/04/2024