Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2002, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 1 8-88 / 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ggetto poblete- SEZION circologicus shedtelef Composta dagli Ill.mi S ri agistrati: Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 10806/99 Cron.4635 Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep. 518 - Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Ud.17/12/01 Consigliere CORTE SUPREMADDASSATIONE Dott. Italo PURCARO UFFICIO COPE ha pronunciato la seguente Richiesta SOLE 24 ORE dal Sig. SEN TENZA per diritti A sul ricorso proposto da: 11 FEB. 2002 IL CANCELLIERF NE IZ, elettivamente domiciliato in ROMA VLE G CESARE 61, presso lo studio dell'avvocato L CORTE SUPREMA DI CASSATIONE UFFICIO COPIE GUGLIELMO BENEDETTO, DRISALDI, difeso dall'avvocato Richiesta copia studio dal Sig. eds giusta delega in atti;
ASS per diritt 11.202
- ricorrente -
il IL CANCELLIERE contro 3000 CANCELLERIA ASSITALIA SPA, RC ANGELA;
intimati avverso la sentenza n. 408/98 del Tribunale di LATINA, Seconda Civile, emessa il 03/03/98 eSezione DG724733 2001 depositata il 23/03/98 (R.G. 2683/97); 2182 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 17/12/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 30 settembre 1996 IO AR conveniva in giudizio davanti al Giudice di pace di Minturno Angela AR e Assitalia Assicurazioni s.p.a., la prima conducente e proprietaria e la seconda assicuratrice dell'autovettura con la quale, il 17 giugno 1996, si era scontrato il motociclo di proprietà e condotto dall'attore, chiedendo il risarcimento dei danni alla persona ed alle cose da lui sofferti. Costituitasi soltanto la società Assitalia, il Giudice adito, con la sentenza depositata il 6 maggio 1997, accoglieva parzialmente la domanda, ritenendo applicabile la presunzione di uguale responsabilità dei due conducenti prevista dall'art. 2054, secondo comma, c.c.. Proposto appello dal AR e costituitasi soltanto l'Assitalia, il Tribunale di Latina, con la sentenza depositata il 23 marzo 1998, confermava la pronunzia di primo grado, ma con una motivazione parzialmente diversa. Il Tribunale premetteva che dal modulo previsto m E dall'art.5 del decreto legge 23 dicembre 1976 n.857, convertito dalla legge 26 febbraio 1977 n.39 (c.d. modulo c.i.d.), sottoscritto da ambedue i conducenti, risultava che la AR aveva dichiarato di avere invaso la sede stradale riservata alla circolazione in senso contrario e di assumersi “la responsabilità del sinistro". Tale dichiarazione costituiva una confessione stragiudiziale avente efficacia di prova legale nei confronti della dichiarante e liberamente apprezzabile nei confronti dell'assicuratore. Il contenuto di tale confessione, però, era limitato alla condotta colposa della AR (che quindi non era più presunta, ma effettivamente accertata), ma non forniva la prova che l'attore AR 3 4 aveva fatto tutto il possibile per evitare la collisione tra i due mezzi, onde restava ferma la presunzione che egli aveva concorso alla causazione del sinistro. In ordine alla percentuale di detto concorso il Tribunale riteneva applicabile la presunzione legale di parità tra i due conducenti, in considerazione del fatto che non era nota "l'entità" dell'invasione della corsia opposta da parte della AR, né si conosceva “se l'attore tenesse o meno strettamente la sua destra". Avverso la sentenza del Tribunale IO AR ha proposto ricorso per cassazione. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte. } Motivi della decisione. Con l'unico complesso motivo di ricorso il ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, secondo comma, c.c. e art.5 del D.L. 857/76. Contraddittorietà della motivazione. Mancata valutazione della prova sull'unica contestazione mossa dalla convenuta Assitalia s.p.a.". Il ricorrente osserva che, avendo la società assicuratrice convenuta dedotto in giudizio che il sinistro si era verificato per colpa del AR che aveva invaso la corsia opposta di marcia percorsa dalla AR, nessuna altra presunzione poteva essere presa in esame dai giudicanti una volta che, con il deposito del "modello c.i.d." sottoscritto da ambedue i conducenti, si è provato che l'invasione della corsia opposta era stata compiuta dalla AR. Poiché non vi era stata contestazione diversa sulla condotta di guida del AR, nessun altro onere probatorio poteva essergli posto a carico. Il detto "modello c.i.d." escludeva ogni colpa del AR, che, con il proprio motoveicolo, teneva 4 5 la propria corsia di percorrenza ed è stato investito dalla autovettura della AR. Il motivo di ricorso è infondato. L'accertamento positivo della condotta colposa dell'un conducente dei due veicoli scontratisi non rende inoperante la presunzione di colpa prevista dal primo comma dell'art.2054 c.c., onde l'altro conducente, per evitare che sia affermata la sua (concorrente) responsabilità, è tenuto pur sempre a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare lo scontro. Tale onere probatorio prescinde dal tipo di violazione nella condotta di guida che venga asserito dalla controparte, nel senso che non è limitato alla confutazione degli elementi di colpa affermati dalla parte avversa ed alla dimostrazione della loro insussistenza. Alla luce delle due affermazioni che precedono, va osservato che, nel caso di specie, secondo l'accertamento del giudice di merito, nel m “modulo c.i.d." sottoscritto dai due conducenti si è fatto riferimento soltanto al comportamento colposo della AR (invasione della corsia opposta di marcia), ma nulla si è detto sulla condotta di guida del AR, onde il Tribunale ha ritenuto insussistenti gli elementi per stabilire che egli abbia fatto tutto il possibile per evitare lo scontro e così superare la presunzione di responsabilità posta dal primo comma del citato art. 2054. A tal fine non è sufficiente che sia stata smentita la tesi sostenuta dalla società assicuratrice che il AR aveva invaso la opposta corsia di marcia e che tale condotta di guida sia stata invece accertata in capo all'altra conducente AR. Il giudice del merito ha, infatti, rilevato che "non è noto se l'attore tenesse o meno strettamente la sua destra", né 5 "l'entità dell'invasione della corsia opposta da parte della AR. E tali elementi di fatto sono stati ritenuti necessari dal Tribunale per accertare l'eziologia dello scontro indipendentemente dalle tesi sostenute dalla società assicuratrice in ordine alla dinamica ed alle cause dello scontro, tesi che non possono limitare il potere di accertamento del giudice investito della richiesta delle parti di stabilire quale dei due conducenti sia responsabile del sinistro. Il conclusione, il ricorso, essendo infondato, va rigettato. Poiché nessun intimato si è costituito, manca il presupposto per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di OCT 2966 cassazione. 10714577 Così deciso a Roma il 17 dicembre 2001. RU Fiduccion Il Presidente Il Relatore-Estensore Еший про Depositata in Cancelleria Dogg, 11 11.11.02 ог IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli IL CANCELLIERE C1 Gina Gasoli ntrate E elle 12 d Ufficio di Roma genzia A a Iscritto rt. n....... A 6