Legge 21 novembre 1950, n. 897

Commentario1

  • 1Il testo del Decreto Milleproroghe 2011, DL 225/2010
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 29 dicembre 2010

Giurisprudenza2

  • 1Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/07/2023, n. 1607
    Provvedimento: n.362/2020 RG. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Seconda Sezione Civile composta dai magistrati: Dott.ssa Dania Mori Presidente Dott. Ludovico Delle Vergini Consigliere Dott.ssa Giuseppina Mastrodomenico Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi al n. 362 dell'anno 2020, promossa da: (già con il patrocinio dell'avv. Fulvio Controparte_1 Controparte_2 Ferlito, per procura in atti; Appellante CONTRO in proprio e quale titolare dell' , con il patrocinio Controparte_3 Organizzazione_1 dell'avv. Giovanni Bruni, per procura in atti; Appellato …
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    • conflitto giudicati·
    • art. 614 bis c.p.c.·
    • giurisdizione cautelare·
    • provocatio ad proseguendum·
    • segnalazione in Centrale Rischi·
    • compensazione spese processuali·
    • art. 669 duodecies c.p.c.·
    • art. 700 c.p.c.·
    • revoca provvedimento cautelare·
    • giudicato cautelare

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/1987, n. 6552
    Provvedimento: La Fondazione gerolamo gaslini, eretta con legge 21 novembre 1950 n. 897 e munita della personalità giuridica di diritto pubblico, ha natura di ente pubblico non economico, provvedendo, con organizzazione priva di connotati imprenditoriali, alla gestione di cespiti patrimoniali per il potenziamento dell'istituto giannina gaslini e delle sue finalità assistenziali. Ne consegue il carattere pubblicistico del rapporto di lavoro dei dipendenti della Fondazione, stabilmente inseriti in detta organizzazione, e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie ad esso inerenti.*
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    • giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo·
    • giurisdizione civile·
    • impiego pubblico·
    • rapporto di lavoro con i dipendenti·
    • ente pubblico non economico·
    • fondazione gerolamo gaslini·
    • giurisdizione ordinaria e amministrativa·
    • controversie relative·
    • enti pubblici

Versioni del testo

  • Art. 1.

    E' eretta in ente di diritto pubblico, con sede in Genova, la "Fondazione Gerolamo Gaslini", che trae origine dall'atto costitutivo 28 novembre 1949, a rogito del notaio Schiaffino in Genova, con il quale il cavaliere del lavoro Gerolamo Gaslini trasferisce in proprieta' alla Fondazione stessa tutto il suo patrimonio valutato in L. 1.332.838.040, oltre i valori liquidi che risulteranno al momento del trapasso della gestione.
    ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
    Il D.L. 20 giugno 2012, n. 79 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 131 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Al fine di continuare a perseguire gli originari scopi contenuti nell'atto costitutivo, l'ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini», con sede in Genova, e' trasformato in fondazione con personalita' giuridica di diritto privato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 . A decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 , cessano di avere efficacia le disposizioni della legge 21 novembre 1950, n. 897 , con particolare riferimento a quelle che attribuiscono al Ministro dell'interno l'esercizio di funzioni di alta vigilanza nei confronti della predetta fondazione".
  • Art. 2.

    La Fondazione ha per iscopo, in linea principale, di esercitare la difesa e l'assistenza dell'infanzia e della fanciullezza in tutte le sue forme, mediante il potenziamento dell'Istituto "Giannina Gaslini", costituito dallo stesso fondatore ed eretto in ente morale con regio decreto 5 settembre 1940.
    All'uopo la Fondazione gestira' il suo patrimonio e devolvera' al detto Istituto le proprie rendite, salvo le particolari destinazioni previste dallo statuto e, occorrendo, cespiti del patrimonio stesso. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
    Il D.L. 20 giugno 2012, n. 79 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 131 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Al fine di continuare a perseguire gli originari scopi contenuti nell'atto costitutivo, l'ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini», con sede in Genova, e' trasformato in fondazione con personalita' giuridica di diritto privato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 . A decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 , cessano di avere efficacia le disposizioni della legge 21 novembre 1950, n. 897 , con particolare riferimento a quelle che attribuiscono al Ministro dell'interno l'esercizio di funzioni di alta vigilanza nei confronti della predetta fondazione".
  • Art. 3.

    La "Fondazione Gerolamo Gaslini", pur non rivestendo il carattere di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972 , e successive modificazioni ed integrazioni, fruisce delle disposizioni di favore vigenti o che saranno emanate nell'interesse degli istituti operanti nel quadro della legge suddetta.
    ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
    Il D.L. 20 giugno 2012, n. 79 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 131 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Al fine di continuare a perseguire gli originari scopi contenuti nell'atto costitutivo, l'ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini», con sede in Genova, e' trasformato in fondazione con personalita' giuridica di diritto privato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 . A decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 , cessano di avere efficacia le disposizioni della legge 21 novembre 1950, n. 897 , con particolare riferimento a quelle che attribuiscono al Ministro dell'interno l'esercizio di funzioni di alta vigilanza nei confronti della predetta fondazione".