CASS
Sentenza 15 febbraio 2023
Sentenza 15 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/02/2023, n. 6381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6381 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso, nel procedimento penale a carico di: SC RO, nata a [...] il [...], avverso la sentenza del 17/03/2022 della Corte di appello di Campobasso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere SE DA;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale AN TO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, avv. Michele Robustini che ha chiesto l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso riportandosi al contenuto della memoria in atti;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso, adita su impugnazione del Pubblico ministero, confermava la sentenza con la quale il 1 hA Penale Sent. Sez. 2 Num. 6381 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 10/11/2022 Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Campobasso aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di SC RO in ordine ai reati di danneggiamento ed appropriazione indebita per difetto di querela, ritenendo, a proposito del primo reato, non sussistente l'aggravante contestata di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod.pen. (condotta commessa su cose esposte alla pubblica fede) tenuto conto che i beni oggetto di danneggiamento si trovavano all'interno di un immobile condotto in locazione dall'imputata. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso, deducendo violazione di legge per avere la Corte escluso l'aggravante di cui all'art. 61, primo comrna, n. 7 cod.pen. non sulla base di condizioni oggettive dei beni ma sulla relazione soggettiva tra questi ed il detentore qualificato. Si dà atto che nell'interesse dell'imputata è stata depositata una memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. Il Giudice dell'udienza preliminare, al di là delle considerazioni circa il rapporto esistente tra l'imputata ed i beni danneggiati, aveva affermato che questi ultimi "non si trovavano in luogo privato aperto al pubblico bensì all'interno di un immobile condotto in locazione..e custodito secondo le normali formule di custodia le quali inibivano l'accesso indiscriminato ai più". Tale circostanza di fatto - invero decisiva per ritenere in radice insussistente il reato di danneggiamento di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1, cod.pen. sotto il profilo oggettivo ed a prescindere dalla esistenza di una querela, non più richiesta dalla nuova formulazione della norma per effetto del D.L.vo n. 7 del 15 gennaio del 2016 - non era stata contestata dal Pubblico ministero nel suo atto di appello, avendo il rappresentante della pubblica accusa messo in evidenza come la relazione tra il bene e la conduttrice non potesse essere assimilata a quella tra il bene ed il suo proprietario. Il dato decisivo volto ad escludere (non l'aggravante ma) il reato nella sua attuale conformazione normativa, non è stato oggetto di rivisitazione neanche dalla Corte di appello, in disparte dalla motivazione adottata a proposito della relazione soggettiva tra il bene e l'imputata, che rimane ininfluente;
di tal che, ogni diversa considerazione sul punto da parte del ricorrente non può essere presa in considerazione, basandosi sulla introduzione di elementi fattuali non portati alla cognizione del giudice di merito. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.11. Il Consigliere estensore SE DA L'insussistenza oggettiva del reato, per non essere i beni danneggiati esposti alla pubblica fede ma conservati in luogo privato non accessibile al pubblico, rende irrilevante ogni altra considerazione.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere SE DA;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale AN TO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, avv. Michele Robustini che ha chiesto l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso riportandosi al contenuto della memoria in atti;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso, adita su impugnazione del Pubblico ministero, confermava la sentenza con la quale il 1 hA Penale Sent. Sez. 2 Num. 6381 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 10/11/2022 Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Campobasso aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di SC RO in ordine ai reati di danneggiamento ed appropriazione indebita per difetto di querela, ritenendo, a proposito del primo reato, non sussistente l'aggravante contestata di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod.pen. (condotta commessa su cose esposte alla pubblica fede) tenuto conto che i beni oggetto di danneggiamento si trovavano all'interno di un immobile condotto in locazione dall'imputata. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso, deducendo violazione di legge per avere la Corte escluso l'aggravante di cui all'art. 61, primo comrna, n. 7 cod.pen. non sulla base di condizioni oggettive dei beni ma sulla relazione soggettiva tra questi ed il detentore qualificato. Si dà atto che nell'interesse dell'imputata è stata depositata una memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. Il Giudice dell'udienza preliminare, al di là delle considerazioni circa il rapporto esistente tra l'imputata ed i beni danneggiati, aveva affermato che questi ultimi "non si trovavano in luogo privato aperto al pubblico bensì all'interno di un immobile condotto in locazione..e custodito secondo le normali formule di custodia le quali inibivano l'accesso indiscriminato ai più". Tale circostanza di fatto - invero decisiva per ritenere in radice insussistente il reato di danneggiamento di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1, cod.pen. sotto il profilo oggettivo ed a prescindere dalla esistenza di una querela, non più richiesta dalla nuova formulazione della norma per effetto del D.L.vo n. 7 del 15 gennaio del 2016 - non era stata contestata dal Pubblico ministero nel suo atto di appello, avendo il rappresentante della pubblica accusa messo in evidenza come la relazione tra il bene e la conduttrice non potesse essere assimilata a quella tra il bene ed il suo proprietario. Il dato decisivo volto ad escludere (non l'aggravante ma) il reato nella sua attuale conformazione normativa, non è stato oggetto di rivisitazione neanche dalla Corte di appello, in disparte dalla motivazione adottata a proposito della relazione soggettiva tra il bene e l'imputata, che rimane ininfluente;
di tal che, ogni diversa considerazione sul punto da parte del ricorrente non può essere presa in considerazione, basandosi sulla introduzione di elementi fattuali non portati alla cognizione del giudice di merito. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.11. Il Consigliere estensore SE DA L'insussistenza oggettiva del reato, per non essere i beni danneggiati esposti alla pubblica fede ma conservati in luogo privato non accessibile al pubblico, rende irrilevante ogni altra considerazione.