Sentenza 12 giugno 2001
Massime • 2
Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni; pertanto, la loro congiunta trattazione lascia integra la loro identità tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite pur essendo formalmente unica si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise: conseguentemente, la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolte in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa.
Ai fini della revisione e modificazione delle tabelle millesimali prevista dall'art 69 disp. att. cod. civ., è rilevante l'accertamento della natura contrattuale o meno delle stesse, poiché, in caso di tabella cosidetta "contrattuale", l'errore non rileva nella sua oggettività ma solo in quanto abbia determinato un vizio del consenso; pertanto, non è esperibile l'azione prevista dall'art.69 disp. cit., ma solo l'ordinaria azione di annullamento del contratto, previa allegazione di un vizio della volontà.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/06/2001, n. 7908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7908 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MULTISERVIZI DI EL VE & C. SAS, in persona del legale rappresentante Sig.ra VE EL, DEL LAURO DI NN RI & C. SNC, in persona del legale rappresentante Sig. SI IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SALARIA 72, presso lo studio dell'avvocato DEL BIANCO A., difesi dall'avvocato GONDOLINI MARCELLO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LO IO, RO IA, OL IU, NI SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VITTORIO LOCCHI 6, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO PIZZI, che li difende unitamente all'avvocato LILIANA MUSSI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
COND. VIA DELL'ORSO 9 MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 275/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 02/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nel periodo che va dal 25 giugno al 12 ottobre 1992 la società TI e la società EL AU, proprietarie di unità immobiliari site nell'edificio sito in Milano, via dell'Orso n. 9, affermarono che la tabella millesimale utilizzata per ripartire le spese condominiali, allegata al regolamento condominiale, ed al pari di quest'ultimo di natura contrattuale, era errata, perché non teneva conto di alcune parti dell'edificio, i cui proprietari erano conseguentemente esonerati dall'obbligo di contribuire agli oneri condominiali;
pertanto convennero innanzi al Tribunale di Milano il condominio e i condomini tutti, e chiesero che fosse formata una nuova tabella millesimale, che contemplasse tutte le proprietà individuali.
Il condominio si costituì e chiese il rigetto della domanda;
si costituirono anche i condomini PE SO, BI LO, RI SA, la società NI, RI PI DR e LI DO;
i primi quattro aderirono alle tesi e alle richieste del Condominio, i restanti due a quelle delle attrici.
Con successivo atto di citazione, notificato nell'ottobre 1993 al solo condominio, le attrici (insieme con RI PI DR e LI DO) impugnarono una deliberazione adottata dall'assemblea del condominio nel luglio del 1993, perché con essa erano state ripartite spese condominiali applicando la tabella di cui avevano contestato giudizialmente la legittimità con il precedente atto di citazione.
I due giudizi vennero riuniti, ipotizzandosi una pregiudizialità del primo.
Pregiudizialità che poi il Tribunale adito escluse. Infatti il Tribunale, con sentenza del 6 maggio 1996, affermò la natura costitutiva della pronunzia di eventuale accoglimento della prima domanda delle attrici (che ha qualificato come di revisione della tabella, ai sensi dell'art. 69 disp. att. cod. civ.), e la sua conseguente efficacia per il futuro;
si pronunziò quindi sulla seconda domanda, quella con cui le attrici avevano impugnato la deliberazione assembleare, e la rigettò, in ragione del presupposto in base al quale era stata formulata, e della affermazione appena detta;
e con ordinanza in pari data dispose per la prosecuzione del processo, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti istruttori per pronunziarsi sulla prima domanda.
Il Tribunale, nel rigettare l'impugnazione della deliberazione assembleare, condannò anche i soccombenti al pagamento delle spese giudiziali relative a tale controversia, non solo a favore del condominio vittorioso, ma anche dei condomini PE SO, BI LO, RI SA e società NI.
Le società TI e EL AU oltre che la DR e la DO, proposero appello, e censurarono tale sentenza per averle condannate a rifondere anche a questi ultimi le spese di lite, pur avendo esse proposto la seconda domanda, quella con cui avevano impugnato la menzionata deliberazione assembleare, che era stata rigettata, ed in relazione alla quale era quindi configurabile una loro soccombenza, soltanto nei confronti del condominio. Affermarono poi che il Tribunale aveva errato nel qualificare la loro prima domanda come di revisione della tabella millesimale, e non indice come di accertamento e dichiarazione della sua nullità o illegittimità, avente come tale efficacia retroattiva;
e conseguentemente ribadirono il rapporto di pregiudizialità esistente tra le loro due domande, e la necessità di una loro decisione congiunta.
La Corte d'appello di Milano ha rigettato il gravame, osservando, quanto al primo motivo, che la decisione censurata era stata adottata nei confronti di tutti i soggetti processuali delle controversie riunite, e quindi che i soccombenti erano stati correttamente condannati a rifondere a tutte le contrapposte parti le spese giudiziari relative alla "questione" definitivamente decisa. Quanto poi alla seconda censura, la Corte milanese confermò la qualificazione data dal Tribunale alla domanda sulla quale si era pronunziato, osservando che la società TI e la società EL AU si erano in primo grado limitate a chiedere la revisione della tabella millesimale, sostenendo che essa non considerava tutte le unità immobiliari dell'edificio, e solo in secondo grado ne avevano denunziato la nullità o invalidità, proponendo così una inammissibile domanda nuova.
Le società TI e EL AU hanno chiesto la cassazione di tale sentenza per cinque motivi.
PE SO, BI LO, RI SA e la società NI hanno resistito con controricorso.
Il condominio non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del loro ricorso le società TI e EL AU denunziano in primo luogo l'errore commesso dalla Corte d'appello che nella sua sentenza ha affermato, contrariamente a quanto emerge di tutta evidenza dagli atti processuali che nel dettaglio indicano, che esse, nell'impugnare la deliberazione assembleare indicata in narrativa, convennero in giudizio non solo il condominio, ma anche i condomini tutti, similmente a quanto avevano fatto nel proporre l'altra domanda, quella avente ad oggetto la tabella millesimale.
Sostengono poi che, proprio perché nell'impugnare la deliberazione assembleare hanno convenuto soltanto il condominio, e non anche singoli condomini, esse hanno instaurato soltanto con il condominio un rapporto processuale, relativamente a tale domanda, e solo nei confronti di quest'ultimo è configurabile una loro soccombenza, tale da giustificare la loro condanna alla rifusione delle spese processuali. Denunziano quindi violazione degli art. 279, 103, 112 e 132 cod. proc. civ.. La prima censura è inammissibile, perché l'errore denunziato, che appare essere soltanto materiale, non ha minimamente influenzato la decisione della Corte territoriale, che ha rigettato l'appello per tutt'altra ragione, quella appunto oggetto della seconda censura, ed in narrativa sintetizzata.
La seconda censura è fondata.
La riunione di due controversie, per il prospettato rapporto di pregiudizialità tra le domande con esse proposte, non ne determina l'unificazione e la commistione: la loro congiunta trattazione lascia integra la loro identità, che riappare di tutta evidenza al momento della decisione, quando occorre prenderle singolarmente in considerazione, con le loro connotazioni oggettive e soggettive;
ed i soggetti che sono parti dell'una controversia non diventano per ciò solo parti dell'altra, essendo necessario a tal fine un formale atto di intervento, posto in essere con le formalità di legge, segnatamente con il ministero di un avvocato munito di specifico mandato, quando questo sia necessario per legge, come nel caso di specie.
La diversa identità delle cause riunite si manifesta in modo quanto mai evidente quando esse, prima ancora di essere decise, vengano separate, come è accaduto nel caso di specie, essendo stato escluso il prospettato rapporto di pregiudizialità: in tal caso infatti viene meno ogni ragione (peraltro, come si è appena detto, soltanto apparente) per considerare congiuntamente le singole controversie, e ritenere che parti dell'una siano le diverse parti dell'altra). Tutto ciò si riflette necessariamente anche sulla decisione relativa alle spese giudiziali, non potendo all'evidenza essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti del giudizio, sicché la sentenza per la parte in cui ha condannato i ricorrenti nei confronti dei singoli condomini, va cassata.
Con i restanti motivi di ricorso le società TI e EL AU sostengono che esse in primo grado hanno prospettato ragioni di invalidità della tabella millesimale contestata, tali da determinarne l'inefficacia retroattiva, e conseguentemente l'illegittimità della deliberazione assembleare impugnata, che ha ripartito le spese condominiali considerate facendone applicazione;
censurano quindi la sentenza impugnata per aver qualificato l'azione da esse proposta come di revisione della tabella, riferendola al paradigma di cui all'art. 69 disp. att. cod. civ., e denunziano violazione di svariate norme di legge, nonché vizi di motivazione. La censura è infondata.
L'art. 1123 cod. civ. stabilisce che alle spese condominiali devono far fronte tutti i condomini, in ragione del valore e delle caratteristiche delle rispettive proprietà individuali;
e l'art. 69 delle disp. att. cod. civ. concede azione ai singoli condomini, per far sì che la tabella millesimale consenta la ripartizione delle spese condominiali nel rispetto di tale principio, e sia dunque corretta in caso di errori, ovvero di innovazioni che abbiano determinato variazioni degli originali valori o caratteristiche delle proprietà individuali.
Trattandosi peraltro di diritti disponibili, il principio legislativo detto può essere derogato dalla comune volontà dei condomini, che ben possono, ovviamente tutti insieme, stipulare (o accedere alla stipulazione in tal senso posta in essere dai loro danti causa) una tabella millesimale che si ponga in contrasto con esso, segnatamente che esoneri alcuni condomini dall'obbligo di concorrere al pagamento delle spese condominiali.
Ne deriva che, nel caso in cui la tabella millesimale è contrattuale, per l'appunto nella specie, l'azione prevista dall'art. 69 disp. att. cod. civ., fondata sull'oggettiva violazione del ricordato principio legislativo, non è esperibile, ed è esperibile invece l'ordinaria azione di annullamento del contratto, previa allegazione di un vizio della volontà (vedi in tal senso la sentenza di questa Corte, sez. II^, 1 marzo 2000, n. 2253). Dalla sentenza impugnata e dal ricorso risulta che le ricorrenti hanno allegato, a sostegno della impugnazione della deliberazione assembleare, errori oggettivi della tabella millesimale, non anche vizi della volontà nel senso appena detto;
considerato allora il quadro normativo di riferimento innanzi delineato, la qualificazione data dalla Corte d'appello all'azione da esse esperita, con tutte le conseguenze che ne derivano, appare corretta.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti di lite.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, e rigetta i restanti;
cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione, in relazione al motivo accolto, senza rinvio;
compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2001