Cass. civ., sez. II, sentenza 12/06/2001, n. 7908
CASS
Sentenza 12 giugno 2001

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Massime2

Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni; pertanto, la loro congiunta trattazione lascia integra la loro identità tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite pur essendo formalmente unica si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise: conseguentemente, la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolte in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa.

Ai fini della revisione e modificazione delle tabelle millesimali prevista dall'art 69 disp. att. cod. civ., è rilevante l'accertamento della natura contrattuale o meno delle stesse, poiché, in caso di tabella cosidetta "contrattuale", l'errore non rileva nella sua oggettività ma solo in quanto abbia determinato un vizio del consenso; pertanto, non è esperibile l'azione prevista dall'art.69 disp. cit., ma solo l'ordinaria azione di annullamento del contratto, previa allegazione di un vizio della volontà.

Commentario1

  • 1Tabelle millesimali, in quali ipotesi è possibile la modifica o revisione?Accesso limitato
    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 22 febbraio 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 12/06/2001, n. 7908
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7908
Data del deposito : 12 giugno 2001

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