CASS
Sentenza 2 agosto 2023
Sentenza 2 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/08/2023, n. 34129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34129 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON NI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/04/2023 del Tribunale di Terni visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale MO PE, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, avvocato Cesare Galloni, che reitera le deduzioni difensive e insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1.ON NI chiede l'annullamento dell'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale ha respinto la richiesta di riesame avverso il decreto del 24 marzo 2023, con il quale il Pubblico Ministero del Tribunale di Terni aveva convalidato il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria, in sede di perquisizione Penale Sent. Sez. 6 Num. 34129 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 07/07/2023 a esito di esecuzione di misura cautelare personale, del telefono cellulare dell'indagato. Dal provvedimento impugnato si rileva che NI ON è sottoposto ad indagini per il reato di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990, per acquisto di cocaina a fini di spaccio e si dà atto che dall'esame visivo del cellulare era stata rilevata, in sede di ispezione, la presenza di "chat di rilevante interesse investigativo per l'accertamento dell'attività di spaccio", il cui contenuto confermava il fumus del delitto per il quale si procede a carico del ON. 2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia: 2.1.vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen, per omessa motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti sul rilievo che il refuso contenuto nel provvedimento del Pubblico Ministero in merito all'autorità di polizia procedente (nella specie la Polizia di Stato e non i Carabinieri) contraddistingue anche la individuazione degli elementi di fatto alla stregua dei quali il Tribunale ha ritenuto motivato e sussistente il presupposto degli elementi che giustificavano il sequestro probatorio;
2.2. vizio di violazione di legge in relazione all'art. 275 cod. proc. pen., per omessa motivazione sulla proporzionalità del sequestro poiché la genericità della motivazione posta , a base del provvedimento di convalida del Pubblico Ministero non consente di verificare la proporzione tra la misura applicata e le esigenze probatorie. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga al 30 giugno 2023 disposta con l'art. 94 del Igs. n. 150 del 2022 e del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022 convertito, con modificazioni, dall'art.
5 -duodecies della legge 199 del 30 dicembre 2022 e, infine, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023 n. 75 che ha previsto la trattazione dei giudizi di impugnazione per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31 dicembre 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. Evidentemente generico, in carenza di altre deduzioni specificamente volte a contestare la sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 per 2 cui si procede, è l'assunto, oggetto del primo motivo di ricorso, secondo cui l'errore nella indicazione dell'autorità di polizia procedente trasmigra anche sul risultato dell'ispezione condotta sull'apparecchio, viceversa chiaramente descritto richiamando l'esito dell'ispezione che aveva accertato la presenza nella memoria del telefono sequestrato di chats ritenute rilevanti ai fini di prova del reato di cessione di sostanze stupefacenti. • 2. Il secondo motivo è relativo alla denuncia di un violazione di legge che non era stata precisamente devoluta ai giudici del riesame poiché la deduzione difensiva aveva riguardato la insussistenza tout court delle esigenze probatorie. Posta la precisazione che il cellulare in sequestro costituisce, piuttosto che corpo del reato, secondo la ricostruzione dell'ordinanza impugnata, cosa pertinente al reato, i giudici del riesame hanno richiamato i principi generali in materia, nella parte in cui sono comuni al sequestro probatorio sia del corpo del reato che delle cose pertinenti al reato, e hanno adeguatamente assolto all'onere di verifica e controllo della motivazione del decreto di convalida del Pubblico Ministero sulle concrete finalità probatorie perseguite, individuate nella necessità di approfondimento del contenuto delle chats (cioè le conversazioni di gruppo) presenti nella memoria del "device" in relazione alle attività investigative in corso, tese a ricostruire le operazioni di acquisto e cessione di droga. La verifica del rispetto del principio di proporzione, quindi il bilanciamento tra le esigenze connesse all'acquisizione della prova in relazione al sequestro probatorio di cose pertinenti al reato e la tutela della riservatezza, evidenziata nel ricorso con riferimento ai dati contenuti nel cellulare, quando non sia ictu °culi evidente la sproporzione del provvedimento adottato, esige l'apprezzamento di elementi di fatto la cui individuazione non può essere affidata al giudice di legittimità, tenuto conto che, nel caso in esame, secondo la sintetica ma efficace descrizione contenuta nel provvedimento impugnato, mutuata dal decreto del Pubblico Ministero, erano state visionate conversazioni il cui contenuto era di rilevante interesse investigativo per l'acquisizione della prova della cessione. La prova del reato di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti non si esaurisce e risolve nella visione, attraverso l'ispezione, di foto e filmini (secondo la riduttiva prospettazione difensiva), potendo risultare dal contenuto comunicativo delle conversazioni intervenute in chats che deve essere oggetto di analisi e raccordo con gli ulteriori elementi di indagine attraverso operazioni che non si esauriscono nella mera lettura dei messaggi attraverso l'ispezione dell'apparecchio. 3 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/07/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale MO PE, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, avvocato Cesare Galloni, che reitera le deduzioni difensive e insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1.ON NI chiede l'annullamento dell'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale ha respinto la richiesta di riesame avverso il decreto del 24 marzo 2023, con il quale il Pubblico Ministero del Tribunale di Terni aveva convalidato il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria, in sede di perquisizione Penale Sent. Sez. 6 Num. 34129 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 07/07/2023 a esito di esecuzione di misura cautelare personale, del telefono cellulare dell'indagato. Dal provvedimento impugnato si rileva che NI ON è sottoposto ad indagini per il reato di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990, per acquisto di cocaina a fini di spaccio e si dà atto che dall'esame visivo del cellulare era stata rilevata, in sede di ispezione, la presenza di "chat di rilevante interesse investigativo per l'accertamento dell'attività di spaccio", il cui contenuto confermava il fumus del delitto per il quale si procede a carico del ON. 2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia: 2.1.vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen, per omessa motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti sul rilievo che il refuso contenuto nel provvedimento del Pubblico Ministero in merito all'autorità di polizia procedente (nella specie la Polizia di Stato e non i Carabinieri) contraddistingue anche la individuazione degli elementi di fatto alla stregua dei quali il Tribunale ha ritenuto motivato e sussistente il presupposto degli elementi che giustificavano il sequestro probatorio;
2.2. vizio di violazione di legge in relazione all'art. 275 cod. proc. pen., per omessa motivazione sulla proporzionalità del sequestro poiché la genericità della motivazione posta , a base del provvedimento di convalida del Pubblico Ministero non consente di verificare la proporzione tra la misura applicata e le esigenze probatorie. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga al 30 giugno 2023 disposta con l'art. 94 del Igs. n. 150 del 2022 e del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022 convertito, con modificazioni, dall'art.
5 -duodecies della legge 199 del 30 dicembre 2022 e, infine, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023 n. 75 che ha previsto la trattazione dei giudizi di impugnazione per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31 dicembre 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. Evidentemente generico, in carenza di altre deduzioni specificamente volte a contestare la sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 per 2 cui si procede, è l'assunto, oggetto del primo motivo di ricorso, secondo cui l'errore nella indicazione dell'autorità di polizia procedente trasmigra anche sul risultato dell'ispezione condotta sull'apparecchio, viceversa chiaramente descritto richiamando l'esito dell'ispezione che aveva accertato la presenza nella memoria del telefono sequestrato di chats ritenute rilevanti ai fini di prova del reato di cessione di sostanze stupefacenti. • 2. Il secondo motivo è relativo alla denuncia di un violazione di legge che non era stata precisamente devoluta ai giudici del riesame poiché la deduzione difensiva aveva riguardato la insussistenza tout court delle esigenze probatorie. Posta la precisazione che il cellulare in sequestro costituisce, piuttosto che corpo del reato, secondo la ricostruzione dell'ordinanza impugnata, cosa pertinente al reato, i giudici del riesame hanno richiamato i principi generali in materia, nella parte in cui sono comuni al sequestro probatorio sia del corpo del reato che delle cose pertinenti al reato, e hanno adeguatamente assolto all'onere di verifica e controllo della motivazione del decreto di convalida del Pubblico Ministero sulle concrete finalità probatorie perseguite, individuate nella necessità di approfondimento del contenuto delle chats (cioè le conversazioni di gruppo) presenti nella memoria del "device" in relazione alle attività investigative in corso, tese a ricostruire le operazioni di acquisto e cessione di droga. La verifica del rispetto del principio di proporzione, quindi il bilanciamento tra le esigenze connesse all'acquisizione della prova in relazione al sequestro probatorio di cose pertinenti al reato e la tutela della riservatezza, evidenziata nel ricorso con riferimento ai dati contenuti nel cellulare, quando non sia ictu °culi evidente la sproporzione del provvedimento adottato, esige l'apprezzamento di elementi di fatto la cui individuazione non può essere affidata al giudice di legittimità, tenuto conto che, nel caso in esame, secondo la sintetica ma efficace descrizione contenuta nel provvedimento impugnato, mutuata dal decreto del Pubblico Ministero, erano state visionate conversazioni il cui contenuto era di rilevante interesse investigativo per l'acquisizione della prova della cessione. La prova del reato di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti non si esaurisce e risolve nella visione, attraverso l'ispezione, di foto e filmini (secondo la riduttiva prospettazione difensiva), potendo risultare dal contenuto comunicativo delle conversazioni intervenute in chats che deve essere oggetto di analisi e raccordo con gli ulteriori elementi di indagine attraverso operazioni che non si esauriscono nella mera lettura dei messaggi attraverso l'ispezione dell'apparecchio. 3 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/07/2023