Sentenza 15 aprile 1999
Massime • 1
Sussiste l'interesse processuale della parte civile ad impugnare la decisione con la quale l'imputato è stato prosciolto con la formula perché il fatto non costituisce reato, anche quando questa manca di efficacia preclusiva; ciò al fine di ottenere l'affermazione della responsabilità per il fatto illecito. Infatti chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della sua controparte si giova di tale posizione.
Commentario • 1
- 1. Assoluzione, le parti possono impugnare per .. formula diversa? (Cass. SSUU, 40049/08)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/1999, n. 6581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6581 |
| Data del deposito : | 15 aprile 1999 |
Testo completo
composta dai signori: Udienza Pubblica
1) Dott. Umberto Papadia Presidente del 15.4.1999
2) Dott. Pietro Giammanco Consigliere SENTENZA
3) Dott. Vincenzo Accattatis " N. 1321
4) Dott. Alfredo Teresi " REGISTRO GENERALE
5) Dott. Carlo Grillo " N. 220/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AM LE, avverso la sentenza 3.11.1998 della Corte di appello di Torino. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Giammanco;
udito il P.G. che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AM IE ricorre avverso la sentenza 3.11.98 della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza in data 19.9.97 del GIP del Tribunale della stessa città, lo ha dichiarato responsabile, ai soli effetti della responsabilità civile, del reato di cui al capo A) e condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e morali in favore della costituita parte civile. A sostegno dell'impugnazione deduce i seguenti motivi:
- 1) erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 576/1^ comma e 538/1^ comma del codice di rito, affermando che i giudici di secondo grado non avrebbero potuto pronunciare condanna al risarcimento dei danni, perché - nel giudizio d'impugnazione ex art.576 cpp - il giudice penale dovrebbe limitarsi a modificare la statuizione della sentenza di primo grado soltanto relativamente all'affermazione della responsabilità per il fatto illecito;
- 2) inosservanza dell'art. 568/4^ comma cpp in relazione all'art. 591 lett. a) stesso codice, stante la mancanza di interesse ad impugnare della parte civile, la quale era libera di perseguire la sua pretesa risarcitoria nelle sedi proprie, dato che l'imputato era stato prosciolto con la formula "perché il fatto non costituisce reato";
- 3) manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione degli artt.319 e 321 c.p., per avere confuso la posizione di "politici locali" e "pubblici ufficiali". MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il collegio che il primo motivo di ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
Come esattamente rilevato il ricorrente, la Corte di merito ha violato il combinato disposto degli artt. 576/1^ comma, 538/1^ comma e 648 c.p.p. che sanciscono l'intangibilità del giudicato penale formatosi a seguito della mancata impugnazione del P.M. della sentenza di primo grado, con la quale l'imputato è stato assolto perché il fatto non costituisce reato dalla imputazione ascrittagli al capo A).
Non vi è dubbio alcuno, infatti che - a sensi dell'art. 538 c.p.p. - il giudice penale può provvedere sulle domande di restituzione e di risarcimento danni, in favore della parte civile, solo quando pronuncia sentenza di condanna.
Ne consegue che la Corte di appello di Torino, investita del giudizio a seguito di impugnazione della sola parte civile ex art. 576, avrebbe dovuto limitarsi ad una nuova valutazione dei fatti oggetto del procedimento ai soli fini della responsabilità civile, modificando la statuizione della sentenza di primo grado, ormai passata in giudicato, relativamente all'affermazione della responsabilità per il fatto illecito, astenendosi invece dalla condanna al risarcimento dei danni materiali e morali in favore della parte civile, sia pure da liquidarsi in separata sede. Il collegio giudica, invece, non fondato il secondo motivo di ricorso, ritenendo di non potere aderire alla tesi accolta con la sentenza di questa sezione n. 9410792 del 20.10.94 (indicata dal ricorrente), secondo cui "nessun interesse processuale avrebbe la parte civile ad impugnare la decisione penale quando questa manca di efficacia preclusiva e quindi lascia libera la stessa parte civile di perseguire la sua pretesa risarcitoria nelle sedi proprie". Tale massima, infatti, non tiene nel dovuto conto l'interesse manifestato dal danneggiato nel prendere parte al giudizio penale per ottenere il massimo di quanto può essergli riconosciuto. Non vi è alcun dubbio che la posizione di chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della sua controparte, sia ben diversa da quella di chi, invece, deve cominciare dall'inizio.
In tal senso è stato in passato l'indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 1669 del 15.12.73, Crespi;
n.306 del 30.11.74, Buzzi;
25.5.85, Marangoni), dal quale il collegio non ritiene vi siano motivi di discostarsi.
Deve disattendersi, infine il terzo motivo, avendo i giudici di merito, contrariamente a quanto viene dedotto, con ampia e corretta motivazione esente da vizi logici e conforme all'orientamento di questa corte, accertato tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione adottata, illustrando compiutamente l'iter logico con cui sono pervenuti alla stessa.
Non è dato assolutamente rilevare l'asserita confusione lamentata dal ricorrente nell'esaminare la posizione di "politici" e "pubblici ufficiali".
Sono state poste, invece, in chiara evidenza le contraddizioni in cui è incorso il giudice di primo grado nell'adottare differenti soluzioni per l'imputazione di cui al capo A), rispetto a quella adottata per le imputazioni di cui ai capi C) e D).
In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente al punto in cui condanna il AM al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separata sede, anche in ordine al reato già ascrittogli al capo A. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al punto in cui condanna il AM al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, anche in ordine al reato già ascrittogli al capo A). Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1999