Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1268
CASS
Sentenza 29 gennaio 2003

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Il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo per mezzo del suo legale rappresentante, se non sia stato formalmente dichiarato o notificato dal difensore a norma dell'art. 300, cod. proc. civ., resta privo d'incidenza nel corso del processo, che prosegue regolarmente nei confronti del suo rappresentante legale, al quale pertanto bene vengono notificate le impugnazioni avverso le sentenze pronunciate nelle diverse fasi del giudizio, senza che rilevi la conoscenza o conoscibilità che di tale evento la parte impugnante abbia o possa acquisire 'aliunde', ancorché prima della proposizione dell'impugnazione (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la notificazione del ricorso per Cassazione ai genitori del minore, divenuto maggiorenne nel corso del processo, giudicando irrilevante la circostanza che, essendo stato il ricorso notificato "agli attuali controricorrenti, nella cessata qualità di genitori esercenti la potestà", risultava che il ricorrente aveva avuto piena conoscenza dell'evento anteriormente alla proposizione del ricorso stesso).

L'omessa sottoscrizione della sentenza di appello da parte del presidente del collegio, in mancanza dell'indicazione di una causa di impedimento del medesimo, determina la nullità insanabile della decisione, rilevabile d'ufficio, senza che sia possibile distinguere se l'omissione sia stata provocata da errore o da dimenticanza, con conseguente rinvio della causa al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1268
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1268
Data del deposito : 29 gennaio 2003

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