Sentenza 29 gennaio 2003
Massime • 2
Il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo per mezzo del suo legale rappresentante, se non sia stato formalmente dichiarato o notificato dal difensore a norma dell'art. 300, cod. proc. civ., resta privo d'incidenza nel corso del processo, che prosegue regolarmente nei confronti del suo rappresentante legale, al quale pertanto bene vengono notificate le impugnazioni avverso le sentenze pronunciate nelle diverse fasi del giudizio, senza che rilevi la conoscenza o conoscibilità che di tale evento la parte impugnante abbia o possa acquisire 'aliunde', ancorché prima della proposizione dell'impugnazione (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la notificazione del ricorso per Cassazione ai genitori del minore, divenuto maggiorenne nel corso del processo, giudicando irrilevante la circostanza che, essendo stato il ricorso notificato "agli attuali controricorrenti, nella cessata qualità di genitori esercenti la potestà", risultava che il ricorrente aveva avuto piena conoscenza dell'evento anteriormente alla proposizione del ricorso stesso).
L'omessa sottoscrizione della sentenza di appello da parte del presidente del collegio, in mancanza dell'indicazione di una causa di impedimento del medesimo, determina la nullità insanabile della decisione, rilevabile d'ufficio, senza che sia possibile distinguere se l'omissione sia stata provocata da errore o da dimenticanza, con conseguente rinvio della causa al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - rel. Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. PETTI AN Battista - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
BA NI, IO IC, BA CO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PRUDENZANO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 431/99 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 09/12/98 e depositata il 15/02/99 (R.G. 3225/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Roberto TORTORA;
udito l'Avvocato Giuseppe PRUDENZANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per la nullità della sentenza e la rimessione degli atti alla Corte d'Appello di Roma. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi LÀ AN e FI NR, in proprio e per il figlio minore CO, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, il Ministero della Pubblica Istruzione, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni patite dal ragazzo che, il 17 aprile 1991, durante la lezione di educazione musicale nella Scuola Media Virgilio di Roma, era stato urtato dal vicino di banco, riportando la frattura di due denti anteriori, per effetto della spinta subita dal flauto che stava suonando.
II Ministero contestava la responsabilità dei due docenti presenti in aula e, di conseguenza, anche la propria, sostenendo l'imprevedibilità, la repentinità e l'inevitabilità dell'evento, come comprovato dagli stessi insegnanti, indotti come testi. Il Tribunale, ritenuta l'incapacità dei testi, affermava la responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 2048 C.c., degli insegnanti, e condannava il Ministero al risarcimento, nella misura accertata dal consulente tecnico d'ufficio.
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 5 febbraio 1999, ha rigettato il gravame del Ministero.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il soccombente, sulla base di due motivi. Resistono con controricorso e memoria i LÀ e la FI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella memoria i resistenti LÀ AN e FI NR fanno notare che, essendo il ricorrente "venuto a conoscenza della raggiunta maggiore età di LÀ CO, come provato dalla richiesta di notificazione allo stesso", è invalida e inefficace, o meglio inesistente, "la notificazione del ricorso fatta agli attuali controricorrenti, nella cessata qualità di genitori esercenti la potestà".
Il rilievo è infondato.
Il Collegio non ignora l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'impugnazione notificata al rappresentante legale anziché al minore diventato maggiorenne in corso di causa sarebbe invalida, quando risulti che il notificante abbia conosciuto, ovvero abbia colpevolmente ignorato, l'intervenuta maggiore età e perciò la cessazione della rappresentanza legale.
Tuttavia il Collegio ritiene preferibile il diverso orientamento, alla stregua del quale il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito per mezzo del suo legale rappresentante, se non sia stato dichiarato o notificato dal difensore, a norma dell'art. 300 C.p.c., resta privo di incidenza nel corso del processo, che prosegue regolarmente nei confronti del rappresentante, al quale pertanto ben vengono notificate le impugnazioni avverso le sentenze pronunciate nelle diverse fasi del giudizio (Cass. 25 novembre 1998 n. 11966; 6 giugno 1998 n. 5593; 18 febbraio 1995 n. 1814; 30 agosto 1984 n. 4737). Rilevando pertanto unicamente la conoscenza della, sopravvenuta maggiore età acquisita nelle forme legali, è indifferente non solo la semplice conoscibilità dell'evento in base agli atti, ma la stessa piena sua conoscenza di fatto "aliunde" raggiunta dalla parte prima della proposizione dell'impugnazione.
Nessun dubbio quindi che il ricorso dovesse essere necessariamente notificato al già minore, per l'appunto, come è avvenuto, "a LÀ AN e FI NR (...), quali legali rappresentanti del figlio LÀ CO (...), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato G. Prudenzano"; restando (per più di una ragione, che non occorre spiegare) decisamente priva di efficacia, in presenza dell'unica valida, la notifica fatta in aggiunta, presso lo stesso procuratore, anche "a LÀ CO in proprio" (il quale ultimo, peraltro, è bene comunque sottolineare, ha provveduto, in questa sede, anche a costituirsi, con lo stesso avvocato Prudenzano).
Ciò premesso, deve rilevarsi, "in limine", la nullità della sentenza impugnata, perché sottoscritta, invece che dal presidente del collegio giudicante e dal consigliere estensore, da quest'ultimo e dal componente più anziano del collegio.
Se tutto lascia presumere che si sia trattato di un semplice disguido, è noto che l'omessa sottoscrizione della sentenza collegiale da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla a norma dell'art. 132 u.c. C.p.c. (nella specie, il presidente) determina la nullità insanabile della sentenza medesima, rilevabile anche d'ufficio, senza possibilità di distinguere tra omissione intenzionale o involontaria, cioè provocata da errore o dimenticanza.
Consegue la cassazione della sentenza impugnata, col rinvio ad altro giudice di pari grado, designato nel dispositivo, il quale provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2003