Art. 6.
Le percentuali contributive, limitatamente alla quota a carico degli aiuto ricevitori che non hanno la gestione di una ricevitoria e dei commessi avventizi del lotto, previste dall' articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699 , terzo comma, sono aumentate di 1,50 unita', con effetto dal 1 gennaio 1975.
Le percentuali contributive, limitatamente alla quota a carico degli aiuto ricevitori che non hanno la gestione di una ricevitoria e dei commessi avventizi del lotto, previste dall' articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699 , terzo comma, sono aumentate di 1,50 unita', con effetto dal 1 gennaio 1975.