Sentenza 6 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/2002, n. 6445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6445 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA 5 / 02 96-445 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G.N. 22248/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 18407 - Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere Ud. 07/03/02 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente contro domiciliata in ROMA SANTORO GIUSEPPA, elettivamente VIA CLAUDIO MONTEVERDI 18, presso lo studio dell'avvocato SABINA MARONCELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato PASQUALE PAPPALARDO, giusta 2002 delega in atti;
B 1030 controricorrente - -1- avversO la sentenza n. 2124/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 21/06/99 R.G.N. 4065/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 11/21 giugno 1999 n. 2124 il Tribunale di Catania, in riforma della sentenza pretorile impugnata, ha accertato il diritto di AN SE all' indennità di con decorrenza 1.3.1999, sulla base dellaaccompagnamento ctu rinnovata in grado di appello, che aveva accertato grave deficit visivo per cataratta bilaterale in donna obesa di 83 anni con declino cognitivo di grado grave e con notevoli difficoltà alla deambulazione per manifesti segni e coxo-artrosi nonché dadi spondilo artrosi Ази miocardiosclerosi ipertensiva già operata di ernia iatale, appendicectomia e colicistectomia, stato demenziale con incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita. На compensato le spese del grado di appello, in considerazione della decorrenza della indennità posticipata rispetto alla domanda. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero del Tesoro, con otto motivi. La intimata si è costituita con controricorso, munita di procura speciale alle liti, rilasciata per atto notarile, allegata al fascicolo di primo grado. Motivi della decisione Si deve preliminarmente dichiarare 1'inammissibilità del controricorso, per nullità della procura, in quanto conferita per atto notarile prima del giudizio pretorile. 3 Infatti, a norma dell'art. 366 c.p.C., la procura per il ricorso per Cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di Cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, se conferita per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorché per tutti i gradi del giudizio, sia anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass. Sez. U., 6-2-1998 n. 1272; Cass. 5-8-2000n. 10319). Azey Identico principio si applica al controricorso, per effetto 370 c.p.c. all'art. 366 del richiamo operato dall'art. c.p.c. Con i primi due motivi il Ministero ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1 Legge 17 marzo 1898, n. 80, omessa, insufficiente e contradditoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, 5 c.p.c.) censura la valutazione operata dallann. 3 e sentenza impugnata della consulenza tecnica d'ufficio rinnovata in grado di appello. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili, perché si risolvono in una diversa valutazione della gravità delle singole patologie accertate dal ctu. 4 Nel giudizio in materia di invalidità pensionabile, nel caso in cui il giudice del merito si basi sulle conclusioni d'ufficio, affinché i lamentatidel consulente tecnico errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in Cassazione, è necessario che siano riscontrabili carenze 0 deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte (Cass. 9-3-2001 n. 3519; Cass. 4-12-2001 n. 15318). Con successivi tre motivi di ricorso il Ministero ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 83 c.p.c.; nullità della sentenza о del procedimento;
omessa, insufficiente e contradditoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), eccepisce la nullità e/o la inesistenza del rapporto processuale, avendo la parte, affetta da incapacità assoluta, agito personalmente in giudizio e non tramite un legale rappresentante. Il motivo non fondato, perché, come già statuito da questa Corte, l'art. 75 cod. proc. civ., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire 5 con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con provvedimento di nomina di un tutore ○ di un curatore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacità naturale (Cass. 26-05-1999 n. 5152). Con i successivi tre motivi il Ministero ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e nullità del procedimento e omessa, 295 c.p.c., contraddittoria motivazione su punto insufficiente e decisivo della controversia (art. 360, nn. 3, 4 e 5 censura la sentenza impugnata perché, a suo dire,c.p.c.), il preventivo accertamento dello status di interdizione Ази legale condizionerebbe l'accertamento peritale ai fini della indennità di accompagnamento. Il motivo è palesemente infondato. La sistemazione dommatica della complessa materia operata da questa Corte con la sentenza a Sezioni Unite 12-7-2000 n. 483 distingue l'azione di accertamento della posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona, riassumibile nello status di invalido, e l'azione di condanna ad una provvidenza economica, nella specie la indennità di accompagnamento, la accertamento soltanto quale viceversa comporta un incidentale dello status di invalido. Il ricorso va pertanto respinto in toto. 6 Nulla per le spese processuali del presente giudizio, essendo il controricorso inammissibile e non avendo 1'intimata svolto attività defensionale all'udienza.
p.q.m.
rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 7 marzo 2002. Il Presidente на Il Consigliere Estensore Alds ве Матей E A L E D G L L G E 1 - 8 1 - 3 N 7 5 . 3 3 R I T O D I I O T S E S A N I D R . L E ' A L T 0 1 E G I E T R S , A R G O D O P I N S E T A A A I D S , S L O S B A O , I S O I P L N T E E M D T D S A E IL CANCELLORE Depositato conceller 091 MAG. 2004 IL CANCELLERE ass\invalido psichico-capacità processuale RG 22248/1999 7