Sentenza 15 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2002, n. 5446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5446 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLI IN NOME DEL PO. IANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 11392/99 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Cron.15342 Dott. Maura LA TERZA - Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 25/01/02 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere Dott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
BO DO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE BRUNO BUOZZI 53, presso lo studio dell'avvocato ZACCHEO, che lo rappresenta e difende, giusta MASSIMO delega in atti;
2002 - controricorrente 371 avverso la sentenza n. 734/98 del Tribunale di -1- BRESCIA, depositata il 29/05/98 - R.G.N. 8190/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 20 maggio 1998 il Tribunale di Brescia rigettava l'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza n. 51/97 emessa dal Pretore del lavoro di Bergamo, con cui il Ministero stesso era stato condannato a pagare al signor SI RD l'assegno ex art. 13 legge 118/71. Con riguardo alla dedotta inammissibilità improcedibilità dell'azione di condanna in caso di ricorso giurisdizionale avverso gli accertamenti sanitari, il Tribunale rilevava che la distinzione del procedimento amministrativo nelle due fasi dell'accertamento degli stati invalidanti e della concessione delle correlative provvidenze economiche, non vale ad escludere il carattere complessivamente unitario delle due fasi né ad immutare la funzione propria della verifica W giurisdizionale, che è quella di stabilire non già l'esistenza di una certa AL situazione di fatto, bensì la spettanza di un certo diritto soggettivo, concretatesi, nella specie, nel diritto alla provvidenza rivendicata. Il Tribunale, nel rigettare il motivo d'appello dedotto in via subordinata dal Ministero in punto interessi, ne confermava la decorrenza dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda amministrativa. Avverso detta sentenza propone ricorso il Ministero dell'Interno affidato a quattro motivi. Il SI ha depositato controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il Ministero denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 38 Costituzione, degli artt. 101, 102 e 103 cod. proc. civ., dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958, dell' art. 11 della legge 24.12.1993 n. 537, degli artt. 6/5, 3/5, 4/1/2 del DPR 21.9.1994 n. 698, nonché difetto di motivazione, perché stante l'esistenza di due distinti procedimenti, facenti capo a due diversi 1 organi, fino a che non sia definita la fase relativa all'accertamento sanitario non sarebbe possibile ottenere la statuizione di condanna al pagamento della prestazione, come desumibile dall'art. 6/5 del DPR citato, in cui si esclude che si possa agire nei confronti del Ministero dell'Interno per gli aspetti sanitari dopo l'entrata in vigore della norma. Dette disposizioni non sarebbero in contrasto con norme costituzionali. Il motivo non merita accoglimento. Hanno infatti affermato le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 483 del 2000 che, nel vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 537 del 1993 e श्र dal regolamento approvato con il DPR n. 698 del 1994, il privato, che intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale per invalidità civile ed abbia ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario, non è tenuto a chiedere preventivamente in giudizio l'accertamento del requisito sanitario nei confronti del Ministero del Tesoro e poi a chiedere, con distinto processo, l'attribuzione della prestazione pecuniaria nei confronti del Ministero dell'Interno, essendo invece sufficiente che egli proponga un'unica azione nei confronti di quest'ultimo Ministero;
la suddetta azione, peraltro, essendo volta all'affermazione del diritto alla prestazione economica richiesta, comporta un accertamento soltanto incidentale dello status di invalido, laddove la richiesta (del privato o del Ministero convenuto) di accertamento di tale status con efficacia di giudicato implica la chiamata in causa del Ministero del Tesoro. -Nella presente causa in cui non è stato chiesto l'accertamento con efficacia di giudicato dello stato di invalidità ma solo l'erogazione di prestazioni ad esso ricollegate - l'applicazione del principio enunciato dalle Sezioni unite comporta la permanente titolarità del rapporto controverso in capo al Ministero dell'Interno, onde questo motivo va respinto. Con il secondo motivo si denunzia subordinatamente ed in via alternativa la violazione degli artt. 75 e 83 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza e del 2 procedimento, nonché difetto di motivazione, per essere stato il ricosso proposto direttamente dal SI che, come invalido psichico, non era in grado di instaurare un valido rapporto processuale. Neppure questo motivo merita accoglimento, perché, come già rilevato (cfr. Cass. 26 maggio 1999 n. 5152), l'art. 75 cod. proc. civ., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione, o con provvedimento di nomina di un tutore o un curatore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacità naturale. W Con il terzo motivo, sempre in via subordinata ed alternativa, si denunzia مصير violazione degli artt. 34 e 295 cod proc. civ. la nullità del procedimento e difetto di motivazione, perché il riconoscimento del beneficio sul presupposto dell'accertata patologia psichica, risolvendosi in un inammissibile accertamento di status circa la capacità di intendere e di volere, non avrebbe potuto formare oggetto di accertamento incidentale ai fini della concessione del beneficio, ma avrebbe dovuto essere oggetto di apposito accertamento mediante il provvedimento camerale di cui all'art. 712 cod. proc. civ.. Anche questo motivo è infondato, perché la sentenza che accerta il diritto alla prestazione assistenziale non implica alcun riconoscimento di status, ma la verifica delle condizioni sanitarie funge da mero presupposto per il riconoscimento del beneficio. Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge 118/71 e difetto di motivazione, perché esso Ministero aveva eccepito l'inammissibilità di qualsiasi statuizione di condanna al beneficio richiesto, e detta inammissibilità potrebbe riproporsi in relazione al mancato accertamento in primo grado del requisito reddituale, che funge da elemento costitutivo del diritto. 3 Il motivo è inammissibile, perché la questione non era stata dedotta in sede d'appello. Ed infatti, a fronte della sentenza di primo grado di riconoscimento della prestazione richiesta e di condanna del Ministero all'erogazione, era necessario contestare con l'appello l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto all'assegno, e quindi anche il rispetto del limite reddituale. Al contrario, il Ministero espresse in appello due sole doglianze, e cioè la inammissibilità dell'azione di condanna in quanto non preceduta dalla domanda di accertamento sanitario e la errata decorrenza degli interessi e non si può ritenere che nella prima fosse stata implicitamente sollevata anche la censura relativa alla mancata prova del limite di reddito. La prima costituiva infatti questione preliminare attinente alla titolarità del rapporto controverso e non implicava contestazione sul merito del diritto, che viene quindi fatto valere per la prima volta in questa sede. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 14.00, oltre duemila euro peronorari. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Тоша ва ши reb e IL CANCELLIERE Depositato in Gencateria 09.15 APR. 2002 CANCELLIERE