Ordinanza cautelare 27 giugno 2024
Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 02/03/2026, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00966/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01172/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1172 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Nevenca Damiani Di Vergada Franzetti ed Enrico Damiani Di Vergada Franzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dei predetti difensori in Milano, via Romolo Gessi, n. 34;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1;
Prefettura di Milano, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
del provvedimento di archiviazione dell’istanza di emersione di rapporto di lavoro irregolare (prot. nr. -OMISSIS-) emesso in data 13.02.2024 dalla Prefettura di Milano, nonché di ogni atto presupposto, antecedente, conseguente, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa LE AC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La signora -OMISSIS-, cittadina peruviana, ha impugnato con il presente ricorso il provvedimento della Prefettura di Milano, in epigrafe meglio specificato, con cui è stata disposta l’archiviazione dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 del D.L. n. 34/2020 presentata in suo favore, in ragione della mancata presentazione della lavoratrice e della datrice di lavoro dinanzi allo Sportello Unico dell’Immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
2. A sostegno del gravame deduce censure di violazione degli artt. 1, 3 comma 4, 7, 8, 9 e 10 della Legge n. 241/1990, dell’art. 2, 5 comma 5 e 13, comma 7 del D.Lgs. n. 286/1998 e 2, 3, 4, 24, comma 2, 25 comma 1, 27 comma 2, 111 e 113 della Costituzione, illogicità e irragionevolezza.
3. Si è costituito il Ministero intimato per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto in quanto infondato.
4. All’esito della camera di consiglio del 26.06.2024, con ordinanza n. -OMISSIS- l’istanza cautelare è stata accolta, non essendovi in atti prova della notifica della comunicazione relativa alla convocazione delle parti per la stipula del contratto di soggiorno; conseguentemente, è stato ordinato all’amministrazione di procedere a un motivato riesame della posizione della ricorrente al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la positiva conclusione della procedura di emersione del rapporto di lavoro irregolare.
5. Successivamente, alla camera di consiglio del 27.01.2026, il legale della ricorrente ha rappresentato che il permesso di soggiorno è stato rilasciato e, previo avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Come anticipato alle parti, ritiene il Collegio che la causa possa essere definita con sentenza ex art. 60 c.p.c., poiché il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo più il ricorrente, alla luce dell’ottenimento del titolo di soggiorno di cui ha dato atto con dichiarazione riportata a verbale, alcun interesse alla coltivazione dell’impugnativa e alla decisione nel merito della causa.
7. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti tenuto conto della necessità di supplemento istruttorio da parte dell’amministrazione, della natura della controversia e della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA DA US, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
LE AC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE AC | MA DA US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.