Sentenza 14 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/05/2003, n. 7408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7408 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
REGISTRAZIONE E BOLLO L. 21-11-1991, N.374 PACE 4.08/03 ESENTE DA (IST.NE GIUDICE 39 ARTT, 46 E LICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI C Oggetto ECONDA07 SEZION RISARCIMENTO Composta dagli Ill.mi ri Magistrati: DI DANNI Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 11008/00 - - Cron. 16438 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Dott. Rosario DE JULIO -Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 26/11/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Dott. Ettore BUCCIANTE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA € sul ricorso proposto da: OT NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO SZEMERE, difeso dall'avvocato DANIELE GANZ, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RE RA;
- intimata avverso la sentenza n. 34/00 del Giudice di pace di VENEZIA, depositata il 19/02/00; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1534 udienza del 26/11/02 dal Consigliere Dott. Ettore -1- BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Rosario RUSSO rigetto del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per SM SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 19 febbraio 2000 il Giudice di pace di Venezia ha respinto la domanda propo- sta da NO BO, diretta a ottenere la condanna di AU EV al risarcimento dei danni materiali e morali derivati da immissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità, propa- gatesi la sera del 9 gennaio 1999 in casa dell'attore dalla sovrastante abitazione della convenuta, dove era stato tenuto ad alto volume un impianto stereofonico in occasione di una festa. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NO BO, in base a due motivi. AU EV non ha partecipato al giudizio di legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso NO Botte- ga, denunciando nullità del procedimento con conseguente nullità della sentenza impugnata»>, formula varie censure, lamentando che il Giudice di pace: arbitrariamente ha ritenuto "superflua" 1'audizione, come testimoni, degli agenti di polizia che avrebbero dovuto riferire su quanto 11008/2000 3 Mr. avevano constatato in occasione del loro inter- vento sul posto, nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 1999; - ha trascurato di considerare che analoghi fatti si erano verificato in altre occasioni, come aveva dichiarato una delle persone chiamate а deporre;
non ha tenuto conto del danno materiale subito dall'attore e consistito nella ingiustificata limitazione al diritto di utilizzazione del suo alloggio;
ha pronunciato secondo equità, mentre avrebbe dovuto provvedere in base al diritto, come gli era stato richiesto con l'atto introduttivo del giudizio. Nessuna di questa doglianze può essere accol- ta. La prima attiene a questioni precluse in que- sta sede, dato che in ordine ad esse l'attore non aveva sollevato eccezioni di sorta, né nella prima udienza successiva alla pronuncia del provvedimento di cui ora contesta la legittimità, né nel precisare le proprie conclusioni, (cfr. Cass. 16 settembre 2000 n. 12280, 17 maggio 2002 n. 7256). 11008/2000 4 Warn La seconda censura è inconferente, poiché la domanda è stata rigettata per ragioni attinenti non già all'unicità dell'episodio di immissioni, bensì al difetto di prova sul relativo danno: unicità che il Giudice di pace peraltro - ha correttamente e comunque insindacabilmente indi- viduato come la sola materia del contendere che era stata portata al suo esame, alla stregua delle deduzioni e delle richieste contenute nell'atto di citazione. Quanto poi alla lamentata omissione di pro- nuncia sul pregiudizio derivante dalla menomazio- ne del godimento dell'immobile investito dalle immissioni, Va osservato che sul punto nulla specificamente e concretamente era stato dedotto dal BO, salvo il richiamo alla giurispruden- za che consente, in simili casi, la liquidazione equitativa del quantum, ma comunque nel presuppo- in sede di merito ritenuto nella specie sto del raggiungimento della prova insussistente - sull'an. relativamente all'avvenuta adozione Infine, dell'equità come criterio di decisione della rilevare che a tanto il causa, è sufficiente tenuto, per il disposto Giudice di pace era 11008/2000 5 dell'art. 113 cod. proc. civ., avendo la
contro
- versia il valore di lire due milioni, pari al risarcimento al quale l'attore aveva chiesto che la convenuta fosse condannata. Con il secondo dei motivi addotti a sostegno del ricorso NO BO, dolendosi di con- traddittoria motivazione e omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia prospettato dal patrocinio attoreo>>, sostiene che illogicamente la sentenza impugnata, pur se pronunciata secondo equità, è stata motivata con argomentazioni in diritto;
lamenta inoltre che non è stato negato il risarcimento del danno morale, essendosi erroneamente esclusa la configurabilità nei fatti di causa di un reato, per la sola incongrua ragione della loro mancata denuncia alla Procura della Repubblica, da parte degli agenti di poli- zia intervenuti sul posto. Anche queste censure vanno disattese. In ordine alla prima, si deve osservare che nulla impedisce al giudice di pace, nella cause di valore fino a lire due milioni, di provvedere in conformità con il diritto, dovendosi ritenere che ciò non contrasti con l'equità (cfr. Cass. 716): il che peraltro s.u. 15 ottobre 1999 n. 11008/2000 espressamente risulta dalla sentenza impugnata, in cui si dà atto che «la presente decisione di equità adottata ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., trova riscontro nel diritto posi- tivo». D'altra parte, proprio perché la sentenza im- pugnata è stata pronunciata secondo equità, la sua motivazione non può essere sindacata in questa sede, se non sotto il profilo della totale della mera apparenza (cfr. Cass. mancanza о 716/1999, cit.). Ma da tali vizi essa risulta immune, anche nella parte contestata dal ricor- rente, poiché il Giudice di pace ha dato adegua- tamente conto delle ragioni della decisione sul punto, spiegando che «gli agenti di pubblica accorsi sul posto la sera stessa insicurezza, cui si era verificata l'immissione rumorosa, non hanno rilevato in tale circostanza possibili elementi di reato a carico della EV, prova ne sia che hanno provveduto a redigere delle semplici "annotazioni di servizio">>, sicché sull'accertamento incidentale del reato ex art. 659 c.p., che sarebbe stato allora commesso dalla EV, accertamento chiesto al giudicante dall'attore a fini risarcitori, questo stesso 11008/2000 7 Spon Giudice, sulla base degli elementi processuali acquisiti, ritiene che le immissioni rumorose allora verificate non abbiano superato i limiti della normale tollerabilità, in quanto non sono parse obiettivamente idonee a recare disturbo a una pluralità indeterminata di persone (Cass. n. 1937/1993)».
Per questi motivi
il ricorso viene rigettato. Non occorre provvedere sulle spese del giudi- zio di cassazione, poiché l'intimata non vi ha preso parte. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso. Klype Pres. Roma, 26 novembre 2002 Яна Впісні M IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico jelezica DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 MAG. 2003 Roma IL CANCELLIERE C1 Cazzo 11008/2000 8