Sentenza 2 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/10/2003, n. 14691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14691 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANAES LO DE DEL POPOLO ITALIANO ENTE DA IM POSTA DI BO SIU PREMA DI CASSAZIONE REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART DELLA LEGGEC1 873 N. 533 Oggetto 14 6 9 1 / 0 3 Indennità per miglioramenti Composta dagli I l agist ti: .G.N. 9145/01 - Presidente Dott. Vittorio DUVA 11612/01 Consigliere PERCONTE LICATESE Dott. Renato 29693 Cron. Consigliere - Dott. Bruno DURANTE Rep. Dott. Mario - Consigliere FINOCCHIARO - Rel. Consigliere Ud. 12/02/03 CALABRESE Dott. Donato ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VE DR, FI GI, elettivamente domiciliați in ROMA VIA L ANDRONICO 24, presso 10 studio dell'avvocato ETTORE ROMAGNOLI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato DOMENICO A SELLA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LL AR, LL IO;
intimati e sul 2° ricorso n° 11612/01 proposto da: 2003 AR, LL IO, elettivamente LL 415 domiciliati in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, 1 presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che li difende anche disgiuntamente RICCARDOall'avvocato RAVIGNANI, giusta delega in atti;
F controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
VE DR, FI GI;
-- intimati avverso la sentenza n. 24/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione IV Agraria, emessa 07/06/00 e depositata il 09/11/00 (R.G. 4/00); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/03 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Domenico SELLA;
udito l'Avvocato Riccardo RAVIGNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore см Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 12.2.1996 SA IA e P- ZI GI, affittuari di un fondo rustico di pro- prietà di BE EN in località Forziello di il- lasi, adivano la Sezione specializzata agraria del Tri- bunale di Verona perché i proprietari fossero condanna- ti al pagamento dell'indennizzo per miglioramenti, con- 2 sistenti in parziale impianto e reimpianto di vigneti, tubazione di un pozzo per l'irrigazione, impianto di susini e di albicocchi. E I BE replicavano che le migliorie effettive erano consistite nel solo impianto del frutteto. Svolta l'istruttoria, mediante acquisizione di do- cumenti e l'espletamento di consulenza tecnica, l'adita Sezione con sentenza emessa il 24.9.1999 condannava i resistenti al pagamento della somma di L. 18.037.000, con gli interessi dalla data di restituzione del fondo (al cui rilascio ricorrenti erano stati condannati per il 10.11.1997). Impugnata la decisione da SA e PO, la Corte d'appello di Venezia I Sezione specializzata agraria, in parziale riforma della decisione stessa, الو con sentenza depositata in data 9.11.2000 condannava i BE al pagamento della diversa e maggiore somma di L. 45.037.000, oltre accessori come già determinato. Avverso tale sentenza gli stessi SA e P- - ZI hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, articolato in più censure. Resisto- no con controricorso e ricorso incidentale i BE. I ricorrenti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Previamente i ricorsi vanno riuniti ai sensi 3 dell'art. 335 c.p.c.\ Con l'unico motivo i ricorrenti principali SA e PO denunciano, ex art. 360 n. 5 c.p.c., omes- sa, insufficiente e contraddittoria motivazione su pun- to decisivo della controversia. In particolare i pre- detti censurano la sentenza impugnata quanto alla moti- vazione addotta relativamente alla quantificazione dell'indennizzo riguardante l'impianto di susini e di albicocchi e l'installazione del pozzo ai fini irrigui. Il motivo va disatteso, avendo la Corte territoria- le con insindacabile valutazione di merito ritenuto ge- th nerico il motivo di appello, non essendo dato ricavare dallo stesso in quale errore sarebbe incorso il CTU e perché il dato economico sarebbe sbagliato. E, del resto, i ricorrenti, che lamentavano che nella consulenza tecnica "non fossero stati rispettati e nemmeno indicati in concreto i criteri prescelti e stabiliti dall'art. 17 1. n. 20382 per il calcolo del valore del c.d. migliorato", non indica, neppure ora, quali fossero i criteri da rispettare e individuare in concreto, permanendo quindi in una enunciazione generi- ca e generalizzante, come pure non chiarisce quali fos- sero le "condizioni tecnico-economico-estimative" da specificare ai fini del detto valore, l'analisi "di tutte le caratteristiche della zona" e "delle caratte- 4 ristiche intrinseche ed estrinseche del fondo medesimo" da effettuare. Il fatto, inoltre, che il giudice a quo ha procedu- - to a valutare e determinare il miglioramento relativo al vigneto avvalendosi della competenza degli esperti, mentre per il miglioramento relativo al susineto e al- bicoccheto ha recepito la consulenza tecnica, non inte- gra alcuna contraddittorietà, giacchè la diversità non può che significare che essa si spiega con gli elementi di valutazione in concreto a disposizione. Integrano, poi, questioni di merito le censure sub c) e sub d) del ricorso, con cui si lamenta la mancata indicazione nella CTU delle fonti che sono concorse a determinare i valori esposti e la contraddizione degli stessi (c) e si assume essere state sollevate contesta- zioni in ordine alla quantificazione dell'indennizzo, per essere stato attribuito lo stesso о addirittura maggior valore di due distinte colture arboree al semi- nativo (d). In ordine, infine, alla ritenuta non indennizzabi- lità del pozzo, la Corte veneziana, con valutazione di th fatto, che concreta una motivazione sufficiente e logi- ca, ha osservato in modo precipuo che il parere dell'IRA era subordinato alla mancata concessione di attingimen- to dell'acqua dal pozzo insistente sul limitrofo fondo 5 dei concedenti e che, essendo stato manifestato da co- storo la disponibilità in tal senso, il pozzo era stato installato illegittimamente, per cui non era dovuto l'indennizzo. Il ricorso principale va quindi rigettato. Da rigettare è pure il ricorso incidentale dei Bel- lomi, i quali deducono omessa motivazione circa la quantificazione dell'indennizzo del miglioramento del vigneto, nonché assumono non essersi trattato di un mi- glioramento in senso tecnico, ma di sostituzione di so- prassuoli. Ed infatti la Corte d'appello ha determinato l'indennizzo in lire 40 milioni richiamando in proposi- to il costo del reimpianto, la tecnica maggiormente M produttiva utilizzata, il valore di mercato del ricono- scimento dell'origine DOC, dando così conto adeguata- mente di tale determinazione. A parte il valore di me- rito del relativo profilo censura, la stessa Corte ha altresì evidenziato che l'opera eseguita dagli affit- tuari "ha determinato una migliore e maggior produtti- vità del fondo". Non pertinente è, d'altronde, la ri- giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. chiamata 5277/1995), che non fa riferimento al reimpianto di vi- gneto specializzato -quale operato nel caso in esame- ma a "messa a dimora di esili palloni radicali di noc- 6 cioli autoctoni". Il rigetto di entrambi i ricorsi consiglia la com- pensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso, il 12.2.2003, nella Camera di Consi- glio. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Vinor's furn IL CANCELLIERE CT Dott.ssa Marja Aiello Depositata in Cancelleria 2 - 011. 2003 oggi, IL CANGELLIERE C1 Dott.ssa Maria AielloMara 7