CASS
Sentenza 4 luglio 2023
Sentenza 4 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/07/2023, n. 18767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18767 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2023 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 18767 Anno 2023 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: CANDIA UGO Data pubblicazione: 04/07/2023 «una sostanziale continuità regolativa» rispetto alla disciplina della TA, come affermato, in modo espresso, dalla pronuncia di questa Corte del 7 luglio 2022, n. 21490 e come già ritenuto nelle menzionate due pronunce del 23 aprile 2020, n. 8088 e 8089, che hanno esteso «alla T.A.R.I. l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di T.A.R.S.U. con riguardo all’art. 62, comma 3, del D.Lvo 15 novembre 1993, n. 507» (così alle pagine n. 7 delle citate sentenze). Analogamente, ancor più di recente, la pronuncia della Corte di cassazione dell’8 febbraio 2023, n. 3818 ha ribadito che «questa Corte ha più volte già ritenuto che alla TARI sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la TA e la IA (cfr. Cass. n. 22130 del 2017; n. 1963 del 2018; n. 12979 del 2019)». 9 di 10 In siffatti termini, resta allora applicabile il principio elaborato da questa Corte, secondo cui l’esclusione della tassa opera per «la sola parte della superfice in cui (ndr. a regime Tarsu), per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali (Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2015, n. 4793; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2016, nn. 4792 e 4793)» (così Cass., Sez. T. 23 aprile 2020, nn. 8088 e 8089 e, nello stesso senso, Cass., Sez. T., 14 marzo 2022, nn. 8205 e 8022) ed ora, in tema di TARI, alla luce del diverso, testuale, dato normativo, per la sola «parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali», come stabilito dall’art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 6.3. Alla luce di quanto precede, la decisione impugnata si è posta in contrasto con la suindicata disposizione nella parte in cui, nel confermare la sentenza di primo grado, ha fondato la decisione considerando dimostrato «che la superficie dell'immobile di proprietà della società ricorrente era destinata in larga misura alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili», con ciò utilizzando un metodo valutativo generico, eccentrico, incontrollabile (non essendo stato chiarito in cosa sia consistita la citata «larga misura»), che non trova riscontro nel suddetto parametro normativo, basato, invece, sulla verifica puntale della sola porzione della superfice in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati. 7. Per tale ragione, sussiste la dedotta violazione e quindi la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in altra composizione, perchè provveda a rinnovare l’esame, accertando la parte di superfice dello stabilimento della ricorrente in cui si sono formati nell’anno di imposta (2016), in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, nonché a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
10 di 10 la Corte accoglie la seconda parte del motivo di ricorso e dichiara inammissibili le altre censure, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per regolare le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2023.
P.Q.M.
10 di 10 la Corte accoglie la seconda parte del motivo di ricorso e dichiara inammissibili le altre censure, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per regolare le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2023.