Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2001, n. 5791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5791 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
ee 61481 REPUBBL 5791/0 R.G. 18897/1998 Udienza del 26.2, 2001 ESENTE DA REGISTRAZIONE . 26/4/19 ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IN NOME DEL POPOLO MALIANO .R N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 AI SENSI DEL D.P TRIBUTARIA SEZIONE TRIBUTARIA 4o4 12447 MATERIA Composta dai sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Mario Delli Priscoli Dott. Giovanni Paolini Consigliere Consigliere Dott. Mario Cicala Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Salvatore Di Palma ha pronunciato la seguente CIVILE CAMPION SENTENZA N. 61481 sul ricorso proposto dalla 1 Famiglia Cooperativa di Salorno soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, via dei Gracchi 137, presso lo studio dell'avv. Daniela Maurelli,, rappresentate e difesa dall'avv. Giorgio Albarello del foro di Bolzano, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-controricorrente- e nei confronti della I.P.E.A., Istituto per l'Edilizia Abitativa Agevolata della Provincia di Bolzano, in persona del legale rappresentante -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria di 2° grado di Bolzano, sezione 2, n. 51/2/1997, del 25.3/25.8.1997; 1. 3 ! Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26. 2. 2001 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso - Svolgimento del processo Con atto denominato di divisione in data 17.12.1991, registrato il 27.12.1991 presso l'Ufficio del registro di Bressanone, l'Istituto per l'Edilizia Abitativa Agevolata delle provincia di Bolzano e la società cooperativa "Famiglia Cooperativa di Salorno" soc. coop. a r.l., premesso che in forza di atto di compravendita in data 14.1.1980, registrato a Bolzano il successivo 4 febbraio, la "Famiglia Cooperativa di Salorno" aveva ceduto alla I.P.E.A.A. la quota indivisa, pari a 718 millesimi di un edificio e relative pertinenze, sito in Salorno, angolo via Trento - via Stazione, costituendosi così tra i due enti una comproprietà per quote millesimali, dichiaravano di procedere alla divisione della proprietà comune e di assegnare in divisione: all'I.P.E.A.A. la piena proprietà di 13 appartamenti e relative pertinenze, tavolarmente identificati con le porzioni materiali da 1 a 13, della porzione materiale 14 (ripostiglio), della particella edificiale 130/1 e della porzione materiale 2 (vano caldaia) della particella edificiale 742; - alla Famiglia Cooperativa di Salorno la piena proprietà delle porzioni materiali 15 (negozio ) e 16 (ripostiglio) della particella edificiale 130/1, della particella edificiale 741, la porzione materiale 1 della neocostituita particella edificiale 742 e la particella edificiale neocostituita 743. Nell'atto denominato di divisione i contraenti dichiaravano che l'assegnazione non aveva dato luogo a conguagli e che i beni divisi avevano un valore complessivo di lire 1.300.000.000, di cui lire 933.400.000 quello dei beni assegnati alla I.P.E.A.A. e lire 366.600.000 quelli assegnati alla "Famiglia Cooperativa di Salorno". I contraenti dichiaravano nell'atto di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 12, comma, 1, d.l. 70/1988 conv. in legge 154/1988. Con avviso di accertamento notificato in data 20.12.1993 l'Ufficio del registro notificava ai due enti avviso di accertamento con cui rettificava il valore degli immobili assegnati alla I.P.E.A.A. da lire 933.400.000 a lire 331.160.000 e quello degli immobili assegnati alla "Famiglia Cooperativa di Salorno" da lire 366.600.000 a lire 864.716.000. Il valore complessivo dei beni veniva, invece, ritenuto congruo. Sulla differenza di valore per le pp.mm. assegnate alla Famiglia Cooperativa l'Ufficio calcolava l'imposta, le soprattasse e gli interessi. La "Famiglia Cooperativa di Salorno" proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria di 1° grado di Bolzano deducendo, tra l'altro, che l'atto di divisione del 1991 aveva funzione di mera ricognizione della situazione tavolare sorta con la stipulazione dell'atto di compravendita del 14.1.1980; precisava in merito che in quest'ultimo atto e nella j relativa intavolazione il notaio rogante era incorso in errori materiali che si erano voluti rettificare con l'atto di divisione del 1991. In data 21.6.1994 l'Ufficio faceva notificare ad entrambe le parti avviso di liquidazione sul conguaglio divisionale determinato ai sensi dell'art. 12 del d.l. 70/1988. Avverso detto avviso entrambe le parti proponevano ricorso. La Commissione di 1° grado, riuniti i ricorsi, li accoglieva. Il giudice di prima istanza, premesso che oggetto della compravendita del 1980 erano bene identificate porzioni di immobile e non una quota indivisa della particella edificiale A30/1, sosteneva che l'Amministrazione finanziaria non aveva assolto all'onere di provare il fondamento della pretesa tributaria. Proponeva appello l'Ufficio deducendo che l'imposta complementare di registro, ipotecaria ed interessi erano state liquidate ai sensi dell'art. 12 del D.L. 70/1988 sul conguaglio determinato in lire 527.479.000, e che tale somma era stata accettata dalla I.P.E.A.A. che l'aveva indicata nella denunzia INVIM quale valore finale. 3 Si costituiva in giudizio la "Famiglia Cooperativa di Salorno" ribadendo la funzione meramente ricognitiva dell'atto del 17.12.1991. La Commissione tributaria di 2° grado di Bolzano, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l'appello dell'Ufficio, deducendo che correttamente l'Amministrazione finanziaria aveva proceduto alla valutazione delle porzioni materiali sulla base della situazione di diritto risultante dalla iscrizione nei libri fondiari ( cd. intavolazione) e che non spettava a quel Collegio "decidere se l'atto di divisione era stato redatto in maniera corretta e se il medesimo abbia prodotto intavolazioni errate o meno”. Propone ricorso per cassazione la "Famiglia Cooperativa di Salorno" denunciando, con un il 1° e il 2° motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., e l'omessa o insufficiente motivazione circa il punto decisivo della controversia concernente la mancanza di prova della fondatezza della pretesa tributaria;
con il 3° motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 20 del d.p.r. 131/1986, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere tenuto conto dell'errata intavolazione dell'atto di compravendita del 14.1.1980. Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria. Motivi della decisione Preliminarmente si osserva che il ricorso, pur risultando formalmente proposto nei confronti dell'Ufficio del registro di Bressanone -anziché, come prescritto dall'art. 11 del r.d. 30.10.1933 n. 1611, del Ministro delle Finanze- risulta notificato, tra l'altro, anche all'Avvocatura generale dello Stato;
quest'ultima notificazione lascia intendere che il ricorso medesimo era rivolto anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, la quale in effetti si é costituita in giudizio, tramite l'Avvocatura generale, senza nulla eccepire. Il ricorso deve ritenersi, quindi, ammissibile. Si può quindi passare all'esame congiunto dei tre motivi enunciati dalla ricorrente. Con uno di essi ( il terzo, secondo l'esposizione contenuta nel ricorso) la "Famiglia Cooperativa di Salorno" in sostanza lamenta la violazione da parte dell'Ufficio dell'art. 20 del d.p.r. 131/1986, che prevede che l'imposta di registro é applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione anche se non vi corrisponde il titolo e la forma apparente;
con il 1° e il 2° motivo la "Famiglia Cooperativa di Salorno si duole poi per l'omessa o insufficiente motivazione in ordine all'effettivo contenuto dell'atto di divisione del 17.12.1991 anche in relazione a quello della precedente compravendita del 14.1.1980. Il ricorso é fondato. رصل La contribuente sostiene/l'oggetto della compravendita non era stato una quota indivisa della "particella edificiale" 130/1 ma distinte e separate porzioni immobiliari comprese in detta particella;
la cd. divisione del 17.12.1991, secondo l'assunto della soc. cooperativa, era un atto meramente ricognitivo delle rispettive proprietà, resosi necessario per alcuni errori commessi dal notaio in sede di stipulazione della compravendita e di "intavolazione", e non un atto di effettiva divisione e tanto meno traslativo di proprietà. Tale questione non é stata affatto esaminata dalla Commissione di 2° grado, la quale si é limitata a fare richiamo alla situazione risultante dalla intavolazione, senza porsi il problema dell'effettiva natura e contenuto dell'atto cd. di divisione e della rispondenza dell'intavolazione a quanto con esso statuito;
in tal modo incorrendo nei denunziati vizi di violazione di legge e di carenza di motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla cooperativa. Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria di 2° grado di Bolzano, che dovrà fare applicazione del principio di diritto di cui all'art. 20 del d.p.r. 131/1986.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria di 2° grado di Bolzano. 5 Roma, 26.2.2001 Il PresidenteM i lli Smed. Il Consigliere est. Equin Hume IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi 19 APR. 2001 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio D E R P T N E O ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA 6