Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/05/2026, n. 18846
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Sentenza 25 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Erronea qualificazione giuridica del fatto per ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità

    Il motivo è inammissibile poiché la qualificazione giuridica del fatto, anche in caso di patteggiamento, è sindacabile solo in caso di errore manifesto. Il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata (oltre 21 kg di cocaina e 4 kg di hashish) non rende percepibile prima facie un errore manifesto di qualificazione giuridica.

  • Accolto
    Illegalità della confisca della somma di denaro per assenza dei presupposti previsti dall'art. 240 cod.pen.

    Il motivo è fondato limitatamente al difetto di motivazione sulla confisca. Il giudice di primo grado non ha assolto all'onere motivazionale disponendo la confisca ai sensi dell'art. 240 c.p. senza esaminare i presupposti giustificativi o la sproporzione tra il reddito e il denaro rinvenuto. La confisca è annullata con rinvio per nuovo esame sulla sussistenza dei presupposti della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod.pen., richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309/90.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/05/2026, n. 18846
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18846
    Data del deposito : 25 maggio 2026

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