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Sentenza 25 maggio 2026
Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/05/2026, n. 18846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18846 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UA MO nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 03/12/2025 del GIP TRIBUNALE di Lodi DI la relazione svolta dal Consigliere CO LU DA;
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha concluso per l’annullamento della decisione impugnata, limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio al Tribunale di Lodi per nuovo esame. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18846 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 09/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi, con sentenza pronunciata il 3 dicembre 2025, ha applicato a MO UA la pena di anni 4 di reclusione ed euro 16.000 di multa, ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti a fini di cessione e di resistenza a pubblico ufficiale, disponendo la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e la confisca della somma di denaro di euro 109.400, rinvenuta in possesso dell’imputato. Il giudice ha ricostruito i fatti muovendo dalle risultanze delle indagini preliminari svolte dalla polizia giudiziaria nell’ambito di un’operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, da cui era emerso che, nel pomeriggio del 22 maggio 2025, personale operante aveva attivato un servizio di osservazione nei confronti di un’autovettura già segnalata come utilizzata per attività di spaccio. Il mezzo era stato seguito fino a Casalmaiocco, dove un uomo era sceso con uno zaino ed era entrato in un’abitazione di via Torino. All’uscita, gli operanti si erano qualificati e avevano proceduto al controllo. L’uomo aveva reagito tentando la fuga, spintonando uno degli agenti e dimenandosi per sottrarsi alla presa, fino all’intervento degli altri operanti. Identificato in UA MO, era stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, che aveva condotto al rinvenimento di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, costituito da oltre ventuno chilogrammi di cocaina e circa quattro chilogrammi di hashish, occultati in diversi punti dell’abitazione e confezionati in panetti e involucri sottovuoto. Nel corso delle operazioni erano stati sequestrati anche un bilancino di precisione, telefoni cellulari, appunti con nominativi e numerazioni, nonché la somma in contanti di euro 109.400, suddivisa in banconote di piccolo taglio e nascosta in più luoghi dell’appartamento. Gli accertamenti tecnici avevano confermato la natura stupefacente delle sostanze rinvenute. Sulla base di questi elementi, il giudice ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica dei fatti e ha escluso la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 129 cod.proc.pen., reputando congrua la pena concordata. È stata riconosciuta l’aggravante dell’ingente quantità ai sensi dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed è stato ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra i reati. Sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, giudicate prevalenti sull’aggravante contestata. Il giudice ha inoltre disposto la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e la confisca della somma di denaro rinvenuta, destinata al Fondo unico giustizia. 3 2. Avverso questa sentenza MO UA propone ricorso, affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con la prima censura, la difesa lamenta l’erronea qualificazione giuridica del fatto, con specifico riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità. Deduce che il giudice ha recepito in modo acritico l’accordo delle parti, senza svolgere alcuna autonoma valutazione in ordine alla concreta ricorrenza della circostanza aggravante, pur essendo titolare, anche nel procedimento definito con applicazione della pena, del potere-dovere di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto. La difesa richiama l’art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., evidenziando come il legislatore abbia espressamente previsto la possibilità di dedurre come motivo di ricorso per cassazione l’erronea qualificazione giuridica del fatto anche in presenza di sentenza di patteggiamento. Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata si sarebbe limitata a richiamare il dato ponderale della sostanza sequestrata, senza spiegare perché, nel caso concreto, la quantità dovesse ritenersi “ingente” alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Sostiene che la mancata esplicitazione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice abbia inciso in modo diretto sul diritto di difesa, poiché ha impedito all’imputato di comprendere le ragioni effettive della decisione e di articolare censure puntuali sulla qualificazione aggravata del fatto. La difesa sottolinea che, anche nel rito alternativo, la motivazione non può ridursi a una mera formula di stile, ma deve rendere percepibile l’esercizio del potere valutativo riservato al giudice, soprattutto quando la qualificazione incide in modo significativo sul trattamento sanzionatorio. 2.2. Con la seconda censura, il ricorrente denuncia l’illegalità della misura di sicurezza della confisca della somma di euro 109.400, disposta in assenza dei presupposti previsti dall’art. 240 cod.pen. Si evidenzia, in primo luogo, che la confisca del denaro non aveva formato oggetto dell’accordo ex art. 444 cod.proc.pen. e che, pertanto, il giudice non avrebbe potuto disporla senza un’autonoma e specifica verifica dei requisiti di legge. La difesa osserva che il reato contestato riguarda la detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata alla cessione e non una condotta di vendita già realizzata. In questa prospettiva, la somma di denaro rinvenuta non potrebbe essere automaticamente qualificata come profitto o prodotto del reato, mancando la prova di un nesso di pertinenzialità diretta e immediata tra il denaro e la condotta per cui è intervenuta la declaratoria di responsabilità. 4 Secondo la difesa, la sentenza impugnata avrebbe omesso ogni accertamento sulla relazione funzionale tra la somma sequestrata e il reato accertato. Si evidenzia, inoltre, che la condotta di detenzione contestata non è qualificabile come reato “lucrogenetico”, poiché il profitto derivante dalla futura cessione non si era ancora realizzato al momento dell’intervento della polizia giudiziaria. Il ricorrente sottolinea, infine, che, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la confisca non può essere disposta in sede di applicazione della pena se non nei limiti dell’accordo o in presenza di una puntuale verifica dei presupposti normativi. Ne deriva, secondo la prospettazione difensiva, l’illegittimità del provvedimento ablatorio e la necessità dell’annullamento della sentenza sul punto, con restituzione della somma all’avente diritto. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, lamentando che il giudice si sarebbe limitato a recepire acriticamente l'accordo delle parti, senza procedere a un'autonoma verifica della circostanza aggravante. Il motivo è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Occorre premettere che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 – 01). 1.2. Ciò posto, la doglianza in esame non supera la soglia dell'ammissibilità. La sentenza impugnata ha dato conto del dato ponderale delle sostanze stupefacenti sequestrate — oltre ventuno chilogrammi di cocaina e circa quattro chilogrammi di hashish — in un quantitativo tale da collocarlo entro l'area applicativa dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. 5 La giurisprudenza di legittimità ha da tempo stabilito, con orientamento ormai consolidato, che, in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l’aggravante della ingente quantità, di cui all’art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, [...], Rv. 253150). Nel caso di specie, il riferimento quantitativo risultante dagli atti, ancorché sinteticamente evocato in motivazione (“oltre 21 kg di cocaina e 4 kg di hashish), non rende percepibile prima facie alcun errore manifesto di qualificazione giuridica né evidenzia un vizio logico-giuridico immediatamente apprezzabile in questa sede. Il motivo va pertanto dichiarato inammissibile. 2. Fondato è il secondo motivo di ricorso, che investe la confisca della somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell’imputato. La censura coglie un profilo effettivo di carenza motivazionale, pur non conducendo all’esito radicale auspicato dalla difesa. Occorre muovere dal principio, ormai consolidato, secondo cui, nei reati di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di cessione, il denaro non può essere automaticamente qualificato come profitto o prezzo del reato ai sensi dell’art. 240 cod.pen., in assenza di un accertamento sul nesso diretto e immediato tra la somma e la specifica condotta oggetto di imputazione. In questa direzione si colloca l’arresto delle Sezioni Unite che ha definito il profitto del reato come il vantaggio economico derivante in via diretta e immediata dalla commissione dell’illecito (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264436 - 01). Il principio è stato ribadito, con riferimento ai reati in materia di stupefacenti, dalla giurisprudenza più recente. Si è affermato che, in relazione al reato di detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato non è confiscabile ai sensi dell’art. 240 cod.pen., né ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/90, quando difetti la prova di una già avvenuta cessione e, quindi, il necessario nesso tra la somma oggetto di ablazione e il reato per cui è affermata la responsabilità. Solo in presenza dei presupposti dell’art. 240-bis cod.pen., applicabile per effetto del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il denaro può essere sottoposto a confisca (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248 – 01). 6 Invero, il quadro normativo non si esaurisce nell’art. 240 cod.pen. La disciplina speciale introdotta dall’art. 85 bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, applicabile anche nei casi di applicazione della pena su richiesta, prevede il rinvio all’art. 240 bis cod.pen., configurando una forma di confisca per sproporzione, di natura obbligatoria, che prescinde dalla dimostrazione del nesso diretto con il singolo episodio di reato, ma richiede un accertamento specifico sulla sproporzione tra i beni nella disponibilità del condannato e i redditi leciti dichiarati. Su questo piano si colloca il vizio della sentenza impugnata. L'art. 240 bis cod. pen. prevede una misura di sicurezza patrimoniale per un catalogo di reati "spia", tra cui rientra anche l'ipotesi delittuosa in contestazione. La misura presuppone che il condannato non sia in grado di giustificare la provenienza dei beni di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o di cui risulta avere - a qualsiasi titolo - la disponibilità in valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte o alla propria attività economica. Pur non realizzando un'inversione dell'onere della prova, è comunque onere del soggetto interessato l'allegazione di fatti di segno contrario (Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, Rizzi, Rv. 285852 - 01) e, anche nel caso di patteggiamento, spetta al giudice la verifica dei presupposti con onere di congrua motivazione lì dove provveda alla ablazione di beni o danaro. Al riguardo va richiamata la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, se la sentenza di applicazione della pena dispone una misura di sicurezza sulla quale non è intervenuto accordo tra le parti, la relativa statuizione, che richiede l’accertamento dei presupposti giustificativi e un’adeguata motivazione, è impugnabile con ricorso per cassazione anche per vizio della motivazione (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, [...], Rv. 279348 - 02). Nel caso in esame, il Giudice di primo grado non ha assolto all'onere motivazionale su di lui incombente, avendo disposto la confisca della somma di danaro caduta in sequestro, “ai sensi dell’art.240 c.p.”, senza la disamina dei presupposti giustificativi e senza null'altro specificare in punto di sproporzione tra il reddito posseduto e il danaro rinvenuto nella disponibilità. Alla luce di tali argomentazioni, il motivo di ricorso è fondato limitatamente al difetto di motivazione sulla confisca. La soluzione coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale conduce, pertanto, all’annullamento della sentenza limitatamente alla statuizione sulla confisca del denaro, con rinvio al giudice competente per un nuovo esame esteso alla verifica dei presupposti applicativi della confisca per sproporzione prevista dall’art. 240-bis cod.pen., richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/90, e al correlato obbligo di motivazione. 7
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la confisca della somma di denaro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Lodi, in diversa persona fisica. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Così è deciso, 09/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CO LU DA SA VE
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha concluso per l’annullamento della decisione impugnata, limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio al Tribunale di Lodi per nuovo esame. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18846 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 09/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi, con sentenza pronunciata il 3 dicembre 2025, ha applicato a MO UA la pena di anni 4 di reclusione ed euro 16.000 di multa, ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti a fini di cessione e di resistenza a pubblico ufficiale, disponendo la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e la confisca della somma di denaro di euro 109.400, rinvenuta in possesso dell’imputato. Il giudice ha ricostruito i fatti muovendo dalle risultanze delle indagini preliminari svolte dalla polizia giudiziaria nell’ambito di un’operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, da cui era emerso che, nel pomeriggio del 22 maggio 2025, personale operante aveva attivato un servizio di osservazione nei confronti di un’autovettura già segnalata come utilizzata per attività di spaccio. Il mezzo era stato seguito fino a Casalmaiocco, dove un uomo era sceso con uno zaino ed era entrato in un’abitazione di via Torino. All’uscita, gli operanti si erano qualificati e avevano proceduto al controllo. L’uomo aveva reagito tentando la fuga, spintonando uno degli agenti e dimenandosi per sottrarsi alla presa, fino all’intervento degli altri operanti. Identificato in UA MO, era stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, che aveva condotto al rinvenimento di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, costituito da oltre ventuno chilogrammi di cocaina e circa quattro chilogrammi di hashish, occultati in diversi punti dell’abitazione e confezionati in panetti e involucri sottovuoto. Nel corso delle operazioni erano stati sequestrati anche un bilancino di precisione, telefoni cellulari, appunti con nominativi e numerazioni, nonché la somma in contanti di euro 109.400, suddivisa in banconote di piccolo taglio e nascosta in più luoghi dell’appartamento. Gli accertamenti tecnici avevano confermato la natura stupefacente delle sostanze rinvenute. Sulla base di questi elementi, il giudice ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica dei fatti e ha escluso la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 129 cod.proc.pen., reputando congrua la pena concordata. È stata riconosciuta l’aggravante dell’ingente quantità ai sensi dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed è stato ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra i reati. Sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, giudicate prevalenti sull’aggravante contestata. Il giudice ha inoltre disposto la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e la confisca della somma di denaro rinvenuta, destinata al Fondo unico giustizia. 3 2. Avverso questa sentenza MO UA propone ricorso, affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con la prima censura, la difesa lamenta l’erronea qualificazione giuridica del fatto, con specifico riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità. Deduce che il giudice ha recepito in modo acritico l’accordo delle parti, senza svolgere alcuna autonoma valutazione in ordine alla concreta ricorrenza della circostanza aggravante, pur essendo titolare, anche nel procedimento definito con applicazione della pena, del potere-dovere di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto. La difesa richiama l’art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., evidenziando come il legislatore abbia espressamente previsto la possibilità di dedurre come motivo di ricorso per cassazione l’erronea qualificazione giuridica del fatto anche in presenza di sentenza di patteggiamento. Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata si sarebbe limitata a richiamare il dato ponderale della sostanza sequestrata, senza spiegare perché, nel caso concreto, la quantità dovesse ritenersi “ingente” alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Sostiene che la mancata esplicitazione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice abbia inciso in modo diretto sul diritto di difesa, poiché ha impedito all’imputato di comprendere le ragioni effettive della decisione e di articolare censure puntuali sulla qualificazione aggravata del fatto. La difesa sottolinea che, anche nel rito alternativo, la motivazione non può ridursi a una mera formula di stile, ma deve rendere percepibile l’esercizio del potere valutativo riservato al giudice, soprattutto quando la qualificazione incide in modo significativo sul trattamento sanzionatorio. 2.2. Con la seconda censura, il ricorrente denuncia l’illegalità della misura di sicurezza della confisca della somma di euro 109.400, disposta in assenza dei presupposti previsti dall’art. 240 cod.pen. Si evidenzia, in primo luogo, che la confisca del denaro non aveva formato oggetto dell’accordo ex art. 444 cod.proc.pen. e che, pertanto, il giudice non avrebbe potuto disporla senza un’autonoma e specifica verifica dei requisiti di legge. La difesa osserva che il reato contestato riguarda la detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata alla cessione e non una condotta di vendita già realizzata. In questa prospettiva, la somma di denaro rinvenuta non potrebbe essere automaticamente qualificata come profitto o prodotto del reato, mancando la prova di un nesso di pertinenzialità diretta e immediata tra il denaro e la condotta per cui è intervenuta la declaratoria di responsabilità. 4 Secondo la difesa, la sentenza impugnata avrebbe omesso ogni accertamento sulla relazione funzionale tra la somma sequestrata e il reato accertato. Si evidenzia, inoltre, che la condotta di detenzione contestata non è qualificabile come reato “lucrogenetico”, poiché il profitto derivante dalla futura cessione non si era ancora realizzato al momento dell’intervento della polizia giudiziaria. Il ricorrente sottolinea, infine, che, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la confisca non può essere disposta in sede di applicazione della pena se non nei limiti dell’accordo o in presenza di una puntuale verifica dei presupposti normativi. Ne deriva, secondo la prospettazione difensiva, l’illegittimità del provvedimento ablatorio e la necessità dell’annullamento della sentenza sul punto, con restituzione della somma all’avente diritto. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, lamentando che il giudice si sarebbe limitato a recepire acriticamente l'accordo delle parti, senza procedere a un'autonoma verifica della circostanza aggravante. Il motivo è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Occorre premettere che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 – 01). 1.2. Ciò posto, la doglianza in esame non supera la soglia dell'ammissibilità. La sentenza impugnata ha dato conto del dato ponderale delle sostanze stupefacenti sequestrate — oltre ventuno chilogrammi di cocaina e circa quattro chilogrammi di hashish — in un quantitativo tale da collocarlo entro l'area applicativa dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. 5 La giurisprudenza di legittimità ha da tempo stabilito, con orientamento ormai consolidato, che, in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l’aggravante della ingente quantità, di cui all’art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, [...], Rv. 253150). Nel caso di specie, il riferimento quantitativo risultante dagli atti, ancorché sinteticamente evocato in motivazione (“oltre 21 kg di cocaina e 4 kg di hashish), non rende percepibile prima facie alcun errore manifesto di qualificazione giuridica né evidenzia un vizio logico-giuridico immediatamente apprezzabile in questa sede. Il motivo va pertanto dichiarato inammissibile. 2. Fondato è il secondo motivo di ricorso, che investe la confisca della somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell’imputato. La censura coglie un profilo effettivo di carenza motivazionale, pur non conducendo all’esito radicale auspicato dalla difesa. Occorre muovere dal principio, ormai consolidato, secondo cui, nei reati di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di cessione, il denaro non può essere automaticamente qualificato come profitto o prezzo del reato ai sensi dell’art. 240 cod.pen., in assenza di un accertamento sul nesso diretto e immediato tra la somma e la specifica condotta oggetto di imputazione. In questa direzione si colloca l’arresto delle Sezioni Unite che ha definito il profitto del reato come il vantaggio economico derivante in via diretta e immediata dalla commissione dell’illecito (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264436 - 01). Il principio è stato ribadito, con riferimento ai reati in materia di stupefacenti, dalla giurisprudenza più recente. Si è affermato che, in relazione al reato di detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato non è confiscabile ai sensi dell’art. 240 cod.pen., né ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/90, quando difetti la prova di una già avvenuta cessione e, quindi, il necessario nesso tra la somma oggetto di ablazione e il reato per cui è affermata la responsabilità. Solo in presenza dei presupposti dell’art. 240-bis cod.pen., applicabile per effetto del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il denaro può essere sottoposto a confisca (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248 – 01). 6 Invero, il quadro normativo non si esaurisce nell’art. 240 cod.pen. La disciplina speciale introdotta dall’art. 85 bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, applicabile anche nei casi di applicazione della pena su richiesta, prevede il rinvio all’art. 240 bis cod.pen., configurando una forma di confisca per sproporzione, di natura obbligatoria, che prescinde dalla dimostrazione del nesso diretto con il singolo episodio di reato, ma richiede un accertamento specifico sulla sproporzione tra i beni nella disponibilità del condannato e i redditi leciti dichiarati. Su questo piano si colloca il vizio della sentenza impugnata. L'art. 240 bis cod. pen. prevede una misura di sicurezza patrimoniale per un catalogo di reati "spia", tra cui rientra anche l'ipotesi delittuosa in contestazione. La misura presuppone che il condannato non sia in grado di giustificare la provenienza dei beni di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o di cui risulta avere - a qualsiasi titolo - la disponibilità in valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte o alla propria attività economica. Pur non realizzando un'inversione dell'onere della prova, è comunque onere del soggetto interessato l'allegazione di fatti di segno contrario (Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, Rizzi, Rv. 285852 - 01) e, anche nel caso di patteggiamento, spetta al giudice la verifica dei presupposti con onere di congrua motivazione lì dove provveda alla ablazione di beni o danaro. Al riguardo va richiamata la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, se la sentenza di applicazione della pena dispone una misura di sicurezza sulla quale non è intervenuto accordo tra le parti, la relativa statuizione, che richiede l’accertamento dei presupposti giustificativi e un’adeguata motivazione, è impugnabile con ricorso per cassazione anche per vizio della motivazione (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, [...], Rv. 279348 - 02). Nel caso in esame, il Giudice di primo grado non ha assolto all'onere motivazionale su di lui incombente, avendo disposto la confisca della somma di danaro caduta in sequestro, “ai sensi dell’art.240 c.p.”, senza la disamina dei presupposti giustificativi e senza null'altro specificare in punto di sproporzione tra il reddito posseduto e il danaro rinvenuto nella disponibilità. Alla luce di tali argomentazioni, il motivo di ricorso è fondato limitatamente al difetto di motivazione sulla confisca. La soluzione coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale conduce, pertanto, all’annullamento della sentenza limitatamente alla statuizione sulla confisca del denaro, con rinvio al giudice competente per un nuovo esame esteso alla verifica dei presupposti applicativi della confisca per sproporzione prevista dall’art. 240-bis cod.pen., richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/90, e al correlato obbligo di motivazione. 7
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la confisca della somma di denaro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Lodi, in diversa persona fisica. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Così è deciso, 09/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CO LU DA SA VE