Ordinanza collegiale 26 gennaio 2026
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 22/04/2026, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00772/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00789/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 789 del 2025, proposto da MO AS, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Picchi, Giorgio Leoncini e Demis Bessi, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
per l’ottemperanza:
alla sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, sezione Lavoro, n. 405/2024, pubblicata in data 17.07.2024, come integrata con provvedimento del 02.09.2024 a seguito di correzione di errore materiale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Vista la nota del 02.02.2026, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa NI LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1. La ricorrente ha domandato l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pisa, sez. lav., n. 405/2024, come integrata con provvedimento di correzione materiale del 2.09.2024.
2. L’intimato Ministero, costituitosi in giudizio, ha dedotto di aver soddisfatto la pretesa della parte istante.
3. Con ordinanza n. 166/2026 il Collegio ha rinviato la trattazione della causa all’udienza del 18.02.2026, ritenendo necessario interloquire con la parte ricorrente in merito alla possibile definizione del giudizio con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
4. Con memoria del 02.02.2026 parte ricorrente ha dunque chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.
5. All’udienza camerale del 18 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tutto ciò premesso, il Collegio ravvisa le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, D. Lgs. n. 104/2010; risulta, invero, pacifico tra le parti l’avvenuto soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio.
7. La regolamentazione delle spese di lite, indicata in dispositivo, segue il criterio della soccombenza virtuale, atteso che la corresponsione delle somme dovute è avvenuta dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero resistete al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO IA CC, Presidente
NI LI, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| NI LI | RO IA CC |
IL SEGRETARIO