Sentenza 24 maggio 1999
Massime • 1
In tema di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari, una volta emanato e pubblicato il decreto ministeriale (che riconosce l'eccezionalità dell'evento, stabilisce il periodo di tempo da esso interessato e determina il momento iniziale di decorrenza della proroga degli atti ancora da compiere) il periodo di sanatoria degli atti irregolari già compiuti (sino a cinque giorni dopo l'accertato irregolare funzionamento degli uffici) e quello previsto a pena di decadenza per gli atti ancora da compiere (sino a quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale) sono direttamente previsti dal D.Lgs. n. 437 del 1948 e su di essi non incide il D.M.. Ne consegue che, sulla base dell'art. 1 del citato D.Lgs., gli atti irregolari compiuti durante il periodo di mancato funzionamento degli uffici giudiziari e sino a cinque giorni dopo la cessazione del mancato funzionamento devono considerarsi tempestivi - con esclusione quindi di un onere di reiterazione - anche se anteriori al decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il quale ha effetto, con riguardo al concesso termine di proroga, soltanto per gli atti ancora da compiere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/1999, n. 5043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5043 |
| Data del deposito : | 24 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA TE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ZANELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO COSSU, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, DOMENICO PONTURO, RINA SARTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9887/96 del Tribunale di ROMA, depositata il 8/7/96 R.G.N. 61878/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/98 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'avvocato COSSU;
udito l'avvocato SGROI per delega PONTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Roma, in data 15 luglio 1992, accogliendo l'opposizione al decreto ingiuntivo per contributi omessi, somme aggiuntive e interessi, intimato dallo INPS nei confronti di TE FA nel complessivo importo di £.38.585.018, revocava il decreto intimato.
In parziale riforma di tale pronuncia, appellata dall'INPS, il Tribunale di Roma, con sentenza in data 19.12.1995/8 luglio 1996, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, riconosceva all'INPS una parte del credito intimato condannando l'opponente FA al pagamento, in favore dell'Istituto intimante, della somma di £.6.832.239, oltre somme aggiuntive e interessi e compensando le spese del doppio grado.
Il Tribunale, dopo avere respinto eccezioni procedurali sollevate da entrambe le parti sulla base dei documenti prodotti dall'INPS al momento di costituirsi in appello e respingendo, altresì, l'eccezione di tardività di tale produzione sollevata dallo FA, riteneva sfornito di prova, anche sulla base della nuova documentazione, il credito di £.930.775 vantato dall'INPS in via residuale per contributi di malattia relativi al periodo 1.4.1975/31.12.1979; mentre riconosceva come dovuto il credito di £.6.832.239, vantato per contributi previdenziali relativi al periodo 1.7.1979/28 febbraio 1980, trovando esso fondamento in dichiarazioni provenienti dallo stesso debitore con valore di ricognizione del debito e, quindi, con l'efficacia probatoria loro riconosciuta dall'art. 1988 C.C.. Contro tale sentenza lo FA propone ricorso per cassazione illustrato da memoria con unico articolato motivo e con atto notificato in data 10 luglio 1997 e cioè due giorni dopo l'anno di pubblicazione della sentenza impugnata, scaduto l'8 luglio 1997. Si è costituito con controricorso l'INPS eccependo l'inammissibilità del proposto ricorso per cassazione.
Con istanza depositata in cancelleria in data 8 settembre 1998 il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza del ricorso, fissato su istanza del Procuratore Generale per la camera di consiglio con richiesta di declaratoria di inammissibilità, in quanto il ricorso, pur se notificato oltre il termine annuale, sarebbe, invece, ammissibile giusta quanto stabilito dal decreto del Ministero di Grazia e Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10.11.1997 e che aveva disposto la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici notifiche della Corte d'Appello di Roma in data 8 luglio 1997. All'odierna udienza il difensore del ricorrente ha presentato osservazioni scritte di replica contro le conclusioni del Procuratore Generale a norma dell'art. 379 ultimo comma C.P.C.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in via preliminare, disattesa l'eccezione, sollevata dall'INPS, di inammissibilità del ricorso, in quanto proposto oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, ai sensi dell'art. 327 primo comma c.p.c..
Il ricorrente con la proposta istanza di fissazione della pubblica udienza per la trattazione del ricorso ha dedotto che tale inammissibilità non sussisterebbe in forza del decreto di proroga dei termini di decadenza scaduto l'8 luglio 1997 e nei cinque giorni successivi, decreto di proroga adottato dal Ministro di Grazia e Giustizia in conseguenza dello sciopero nazionale del personale dipendente dell'ufficio notifiche di Roma, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 1997.
Ha rilevato il Procuratore Generale in udienza, a sostegno della richiesta di inammissibilità del ricorso già avanzata per iscritto, che l'invocato decreto ministeriale, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948 n.437, ha prorogato il termine di decadenza in questione, scaduto l'8 luglio 1997, di ulteriori quindici giorni decorrenti, però, in conformità a quanto sancito dal citato decreto legislativo del 1948, dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale, eseguita in data 10 novembre 1997.
La suggestiva tesi del Procuratore Generale si pone, però, in contrasto con la "ratio legis" del citato decreto legislativo del 1948, il quale ha inteso prevedere all'art. 1 una vera e propria sanatoria degli atti compiuti irritualmente o intempestivamente nel periodo di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari nei cinque giorni successivi alla cassazione di tale irregolare funzionamento;
e una proroga di per gli atti ancora da compiere e per i quali viene previsto un termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale.
Ne consegue che la discrezionalità del Ministro, nella specie, è limitata alla facoltà di dichiarare o meno l'eccezionalità dell'evento per il quale s'è verificato l'irregolare funzionamento degli uffici e la determinazione del periodo in cui tale irregolare funzionamento s'è verificato nonché il momento iniziale di decorrenza della proroga degli atti ancora da compiere in quanto coincidenti con la data in cui sarà disposta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale (art. 2 D.L. citato). Una volta, però, che il decreto ministeriale ha riconosciuto l'eccezionalità dell'evento e il periodo di mancato funzionamento, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il periodo di sanatoria degli atti irregolari già compiuti (sino a cinque giorni dopo l'accertato irregolare funzionamento degli uffici giudiziari) e quello previsto a pena di decadenza per gli atti ancora da compiere (sino a quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale) sono direttamente previsti dalla legge (il D.L. del 1948 già citato) gli effetti.
Pertanto in forza del citato art. 1 del d.leg. 3 aprile 1948 n.437, gli atti irregolari compiuti durante il periodo di mancato funzionamento degli uffici giudiziari e sino a cinque giorni dopo la cessazione del mancato funzionamento devono considerarsi tempestivi anche se anteriori al decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e che ha effetto, in riferimento al concesso termine di proroga, soltanto per gli atti ancora da compiere (con esclusione quindi di un onere di reiterazione per la parte che ha già compiuto la notifica entro i cinque giorni dalla cessazione del periodo di mancato funzionamento determinato dal Ministero nel decreto pubblicato).
Pertanto il ricorso per cassazione notificato dallo FA due giorni dopo la scadenza del termine annuale di pubblicazione della sentenza impugnata (termine scaduto l'8 luglio 1997 coincidente con la data di mancato funzionamento degli uffici giudiziari presso la Corte d'appello di Roma come determinato dal decreto ministeriale pubblicato sulla G.U. n.262 del 10 novembre 1997) deve ritenersi ammissibile, perché la notifica è stata eseguita entro i cinque giorni dalla data (8 luglio 1997) in cui il Ministro ha accertato la sussistenza dell'evento eccezionale del mancato funzionamento degli uffici notifiche, esecuzioni e proventi del distretto della Corte d'appello a causa dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali del personale dipendente - (v. in tale senso sostanzialmente conforme Cass. Sez. I, 27.9.1996 n. 8519). Nel merito, tuttavia, il proposto ricorso è infondato. Con esso lo FA denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c. con omesso esame di un punto decisivo della controversia e violazione degli artt. 414, 416 e 437 c.p.c., rilevando che l'INPS aveva prodotto i documenti a sostegno del suo credito e in base ai quali aveva ottenuto la condanna, sia pure parziale, dell'opponente, non già davanti al pretore, come prescritto dall'art. 416 c.p.c., bensì in appello.
Aggiunge il ricorrente che, contrariamene a quanto ritenuto dal Tribunale l'INPS davanti al Pretore era rimasto contumace nel giudizio instaurato a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo intimato dall'Istituto e soltanto con l'atto di appello, cioè tardivamente, aveva prodotto la suindicata documentazione. Osserva, tuttavia, questa Corte, in conformità a quanto da essa più volte ribadito anche a Sezioni Unite, che nel rito del lavoro il divieto di nuovi mezzi di prova in appello sancito dall'art. 437 c.p.c. non concerne i nuovi documenti a condizione che essi, per il rispetto del contraddittorio, siano specificamente indicati con il primo atto difensivo e contestualmente depositati con l'appello o con la memoria di costituzione in appello, a norma degli artt. 414 e 416 c.p.c. richiamati dagli artt. 434 e 436 dello stesso codice. In tal caso i documenti prodotti restano sottratti a una preventiva valutazione di indispensabilità per l'esercizio della ammissione d'ufficio ad opera del giudice di appello ai sensi dell'art. 420 c.p.c.. e sono assoggettati soltanto al giudizio di rilevanza in sede di decisione dell'appello.
L'operatività della decadenza, peraltro, che sarebbe rilevabile d'ufficio dal giudice di appello nell'ipotesi in cui il convenuto sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado incorrendo nelle preclusioni sancite dall'art. 416, è esclusa in base al criterio desumibile dall'art. 420 quinto comma c.p.c. in riferimento ai documenti sopravvenuti o anche anteriori, se la loro produzione è giustificata dallo sviluppo assunto dalla vicenda processuale successivamente al ricorso introduttivo del giudizio o alla memoria di costituzione (v. Cass. SS.UU.
6.9.1990 n. 9199; Cass. 14.3.1992 n. 3167). In conclusione il divieto di nuovi mezzi di prova si riferisce solo alle prove costituende, richiedenti una ulteriore attività processuale e non anche alle prove già costituite come nuovi documenti, con la duplice limitazione, però, che essi devono essere pertinenti e utili al "thema decidendum" e che devono essere prodotti, per la garanzia del contraddittorio, in termini utili al fine di consentirlo e, comunque, prima che sia iniziata la discussione orale (v. Cass. 19.5.1995 n. 8927). Nella specie, sin dal momento in cui aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo l'INPS a sostegno della richiesta, aveva prodotto un'analitica dichiarazione dei suoi crediti e dei titoli giustificativi rilasciata dal Direttore della Sede compartimentale. Già tale dichiarazione, per la qualità imprenditoriale dello FA, aveva posto in condizione il medesimo di contraddire o di ottenere in sede di opposizione, prima, e in sede di appello, poi la modifica, sia pure parziale, del decreto intimato, a dimostrazione del fatto che la garanzia del contraddittorio non era stata attenuata nemmeno dalla semplice allegazione del credito ad opera dell'INPS in sede di richiesta del decreto ingiuntivo intimato. La successiva nuova documentazione prodotta dall'INPS in sede di appello e giustificata dall'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo intimato e, quindi, dalla successiva vicenda processuale, non aveva perciò, posto in discussione la garanzia del contraddittorio tra le parti sia per la precedente allegazione da parte dell'INPS in sede di richiesta del decreto ingiuntivo intimato e sia per la tempestiva produzione della documentazione contestualmente alla proposizione dell'atto di appello. La contumacia dell'INPS nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo intimato non può, perciò, essere configurato come un fatto preclusivo per la produzione dei nuovi documenti in appello, correttamente ritenuta come consentita dal giudice del gravame a norma dell'art. 437 c.p.c. Pertanto il proposto ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.