Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/1999, n. 5043
CASS
Sentenza 24 maggio 1999

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In tema di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari, una volta emanato e pubblicato il decreto ministeriale (che riconosce l'eccezionalità dell'evento, stabilisce il periodo di tempo da esso interessato e determina il momento iniziale di decorrenza della proroga degli atti ancora da compiere) il periodo di sanatoria degli atti irregolari già compiuti (sino a cinque giorni dopo l'accertato irregolare funzionamento degli uffici) e quello previsto a pena di decadenza per gli atti ancora da compiere (sino a quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale) sono direttamente previsti dal D.Lgs. n. 437 del 1948 e su di essi non incide il D.M.. Ne consegue che, sulla base dell'art. 1 del citato D.Lgs., gli atti irregolari compiuti durante il periodo di mancato funzionamento degli uffici giudiziari e sino a cinque giorni dopo la cessazione del mancato funzionamento devono considerarsi tempestivi - con esclusione quindi di un onere di reiterazione - anche se anteriori al decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il quale ha effetto, con riguardo al concesso termine di proroga, soltanto per gli atti ancora da compiere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/1999, n. 5043
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5043
    Data del deposito : 24 maggio 1999

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