Sentenza 5 marzo 2009
Massime • 1
Ai fini della dichiarazione d'abitualità nel reato ritenuta dal giudice è richiesto l'accertamento della pericolosità sociale del soggetto, desunta dalla valutazione complessiva della condotta da lui tenuta senza che rilevino termini o periodi prefissati entro i quali siano stati commessi i reati, nonché della qualità dei fatti commessi e dei beni giuridici offesi, elementi tutti che, insieme con la reiterazione delle condotte illecite, sono indicativi della pervicacia del reo nel delinquere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2009, n. 14508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14508 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 05/03/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 936
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 040378/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FU GI, N. IL 06/02/1956;
avverso ORDINANZA del 01/10/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Salzano F., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 1 ottobre 2008 il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava il reclamo proposto da IA FU avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Napoli del 30 maggio 2008 che lo aveva dichiarato delinquente abituale ai sensi dell'art. 103 c.p. e lo aveva sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro per due anni, con assorbimento in essa della libertà vigilata per un anno, applicata dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia il 30 gennaio 2004 in relazione alla condanna inflitta con sentenza della Corte d'appello di Napoli del 23 maggio 2002. 2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, FU, il quale lamenta: a) erronea applicazione dell'art. 103 c.p., tenuto conto del carattere risalente dei precedenti penali, del lungo lasso di tempo intercorso tra il penultimo reato, commesso il 1977, e l'ultimo, posto in essere tra il 1996 e il 1998; b) violazione dell'art. 203 c.p., non essendo FU inserito in alcuna organizzazione criminale;
c) carenza e illogicità della motivazione nella valutazione dei fatti posti a fondamento della decisione adottata. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
L'abitualità a delinquere ritenuta dal giudice, ai sensi dell'art.103 c.p., è rimessa al potere discrezionale del magistrato, il quale, dovendo prima verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge ed accertare, poi, la pericolosità sociale del soggetto, è tenuto a darne giustificazione con un'adeguata motivazione.
La dichiarazione di abitualità esige la valutazione complessiva della condotta tenuta dal soggetto sia in precedenza che nel periodo ultimo di libertà, nonché della natura e qualità dei reati commessi e dei beni giuridici offesi, elementi tutti che, insieme con la reiterazione della condotte illecite, sono indicativi della pervicacia del reo nel delinquere (Cass., Sez. 6, 4 dicembre 1996, n. 1110). Inoltre, contrariamente all'assunto difensivo, l'art. 103 c.p., a differenza delle disposizioni concernenti l'abitualità presunta dalla legge ex art. 102 c.p., non fa alcun riferimento a termini o periodi prefissati entro i quali i reati siano stati posti in essere (Cass., Sez. 5, 6 ottobre 1981, n. 10262). L'attualità della pericolosità sociale può essere desunta da qualsiasi elemento utile, oltre alla natura e alla gravità dei reati commessi, e anche da semplici indizi, sempre che questi siano costituiti da elementi di fatto certi dai quali sia possibile far discendere, sul piano congetturale, la formulazione del giudizio probabilistico in ordine alla futura commissione di reati (Cass., Sez. 1, 7 luglio 1992, n. 2356).
2. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata è esente dai vizi denunciati, avendo correttamente messo in luce, nella prospettiva di cui all'art. 103 c.p., i precedenti penali per tentato omicidio, sequestro di persona a scopo di estorsione, detenzione di armi, nonché la sussistenza dell'attualità della pericolosità sociale, desumibile dalla consumazione degli ultimi reati, per i quali il ricorrente è stato arrestato il 15 ottobre 2007, durante il periodo di sottoposizione alla sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, e dalle informazioni di polizia acquisite, che confermano l'inserimento di FU nell'organizzazione camorristica capeggiata da RI BB.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2009