Cass. civ., sez. III, sentenza 12/07/1999, n. 7342
CASS
Sentenza 12 luglio 1999

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Il ricorso per Cassazione (alle S.U. della Corte) avverso le decisioni del Consiglio Nazionale degli Architetti è consentito oltre che nei casi contemplati dall'art. 17 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 (eccesso di potere ed incompetenza) anche ai sensi dell'art. 111 Cost. per violazione di legge in ipotesi di mancanza di motivazione o di motivazione cosiddetta apparente.

Nelle regole del procedimento di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione delle decisioni in materia disciplinare dei Consigli Nazionali degli Ordini Professionali non è ravvisabile la violazione dei principi dettati dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848) per mancata concessione all'incolpato del diritto ad intervenire per ultimo, in quanto l'art. 379 cod. proc. civ. consente ai difensori delle parti, a tutela del diritto di difesa, di presentare osservazioni per iscritto dopo le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in sede di discussione orale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 12/07/1999, n. 7342
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7342
    Data del deposito : 12 luglio 1999

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