Sentenza 12 luglio 1999
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Il ricorso per Cassazione (alle S.U. della Corte) avverso le decisioni del Consiglio Nazionale degli Architetti è consentito oltre che nei casi contemplati dall'art. 17 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 (eccesso di potere ed incompetenza) anche ai sensi dell'art. 111 Cost. per violazione di legge in ipotesi di mancanza di motivazione o di motivazione cosiddetta apparente.
Nelle regole del procedimento di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione delle decisioni in materia disciplinare dei Consigli Nazionali degli Ordini Professionali non è ravvisabile la violazione dei principi dettati dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848) per mancata concessione all'incolpato del diritto ad intervenire per ultimo, in quanto l'art. 379 cod. proc. civ. consente ai difensori delle parti, a tutela del diritto di difesa, di presentare osservazioni per iscritto dopo le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in sede di discussione orale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/07/1999, n. 7342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7342 |
| Data del deposito : | 12 luglio 1999 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA Presidente
Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere
Dott. Ernesto LUPO Consigliere
Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere
Dott. Michele LO PIANO rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ZZ AN, elettivamente domiciliato in Roma, via B. Bertolini n. 34, presso lo studio dell'avv. Nicolò Paoletti, che lo difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Giuseppe Melzi, giusta delega in atti.
-ricorrente-
contro
Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Milano e Lodi;
Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano;
Consiglio Nazionale degli Architetti;
Procuratore generale presso la Corte di Cassazione. -intimati-
avverso la decisione n. 7/98 del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli architetti e ingegneri di Roma, emessa il 15 dicembre 1997 e depositata 3 febbraio 1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 febbraio 1999 dal relatore Consigliere Dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Marco Paoletti, delegato dall'avv. Nicolò Paoletti;
udito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 23 novembre 1996, l'architetto AN ZZ propose l'impugnazione contro la delibera del Consiglio dell'ordine degli architetti di Milano, con la quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall'albo per la durata di due mesi.
Era stato accertato che l'architetto ZZ, nella qualità di assessore al Comune di Carugate, aveva emesso fatture per servizi inesistenti in favore dell'architetto MA, assessore al Comune di Nerviano, il quale, a sua volta, aveva emesso altre fatture, sempre per servizi inesistenti in favore del ZZ;
inoltre il ZZ, sempre nella suddetta qualità, aveva affidato incarichi all'MA, ricevendo, a sua volta, altri incarichi dal predetto, in materia di progettazione di opere pubbliche.
Con l'impugnazione il ZZ dedusse la infondatezza dei fatti addebitati e, in ogni caso, la insussistenza di comportamenti diretti a favorire altri professionisti.
Il Consiglio Nazionale degli architetti, con decisione del 15 dicembre 1997, depositata il 3 febbraio 1998, respinse il ricorso, osservando:
- che il Consiglio dell'ordine degli architetti di Milano era pervenuto all'accertamento dei fatti dopo un'adeguata istruttoria di merito ed aveva valutato il complessivo comportamento dell'incolpato senza riferirsi esclusivamente alle risultanze del procedimento penale che era stato aperto a suo carico;
- che il predetto Consiglio aveva puntualmente accertato la ricorrenza di rapporti esistenti tra il ZZ ed altre persone, tutti rivolti al perseguimento di scopi non leciti;
- che la condotta come sopra accertata non rispondeva ai principi generali posti a tutela del decoro della professione. Per l'annullamento della suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ZZ.
Il ricorso è stato notificato al Consiglio dell'Ordine degli architetti di Milano, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, al Consiglio Nazionale degli Architetti ed al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Da parte degli intimati non è stata svolta attività difensiva. Il ricorrente ha depositato note di udienza al sensi dell'art.379, terzo comma, c.p.c. Motivi della decisione
Con le note d'udienza il difensore del ricorrente ha eccepito la nullità del procedimento davanti a questa Corte poiché non gli è stata offerta la possibilità di parlare per ultimo, in violazione del principio del contraddittorio previsto dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ribadito nella sentenza 25 giugno 1997, nella causa Van Orshoven c. Regno del Belgio.
L'eccezione è priva di fondamento per un duplice ordine di ragioni (v. testualmente in caso analogo Cass. civile se. un. 5 febbraio 1999, n. 39, la cui motivazione, condivisa da questo Collegio, di seguito si riporta: "In primo luogo il ricorrente noti ha chiesto di parlare per ultimo, ne' di replicare alle conclusioni del pubblico ministero, per cui in concreto non si configura alcuna lesione del diritto di difesa. In secondo luogo la decisione della Corte Europea è riferita ad un caso in cui la parte, in forza della disciplina applicabile, non aveva avuto la possibilità, attraverso il sito legale, di far valere le sue ragioni dopo le richieste del pubblico ministero, possibilità che invece l'art. 379, ultimo comma, c.p.c. consente, proprio a tutela del diritto di difesa, tanto è
vero che questa Corte (tra le varie conformi Cass. 15 luglio 1988, n. 4638; 22 agosto 1989, n. 3736; 2 giugno 1994, n. 5356) ha ripetutamente escluso ogni dubbio di legittimità costituzionale al riguardo").
Con il primo motivo si denuncia: "Violazione dell'art. della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848 e dell'art. 14 dell'atto internazionale sui diritti politici e civili, adottato a New York il 16 dicembre, 1966, ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e degli artt. 10 e 11 della Costituzione: nullità della sentenza e del procedimento davanti al Consiglio Nazionale per inosservanza del principio generale della pubblicità dell'udienza; difetto assoluto di motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p. c. ". Il motivo non può trovare ingresso in questa sede.
Dall'esame degli atti, consentito in questa sede stante la natura del vizio denunziato, risulta che il ZZ, regolarmente citato a comparire davanti al Consiglio Nazionale per sostenere le ragioni del ricorso proposto contro la decisione del Consiglio dell'Ordine di Milano e Lodi, non comparve all'udienza di discussione.
In quella sede egli avrebbe dovuto chiedere che il procedimento fosse celebrato pubblicamente e solo in caso di decisione negativa del Consiglio Nazionale avrebbe potuto dedurre la nullità del procedimento davanti allo stesso Consiglio per inosservanza del principio generale della pubblicità dell'udienza. La questione, dedotta per la prima volta davanti a questa Corte, non può pertanto essere esaminata.
Con il secondo motivo si denuncia: "Omessa e/o insufficiente motivazione".
Si deduce che il provvedimento disciplinare, del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Milano e Lodi, è stato emesso in assenza di una idonea istruttoria e motivazione di supporto ed a seguito del solo esame dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari. Le stesse censure possono poi essere rivolte alla decisione del Consiglio Nazionale, che, con motivazione erronea ed insufficiente ha confermato il provvedimento del Consiglio dell'Ordine. La censura non può trovare accoglimento.
Il ricorso per cassazione contro le deliberazioni del Consiglio nazionale, previsto dall'art. 17 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 (Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto) nei casi di incompetenza o eccesso di potere, è attualmente consentito - giusta l'interpretazione di questa Suprema Corte - ai sensi dell'art. 111 Cost., per violazione di legge, in ipotesi di mancanza di motivazione o di cosiddetta motivazione apparente (Sez. Un., sent. 5 luglio 1994 n. 6332). Non ricorrono, nella specie, tali ipotesi. La decisione impugnata è sorretta, infatti, da adeguata motivazione e spiega sufficientemente, senza incorrere in salti logici ed errori di diritto, le ragioni del convincimento dei giudici, sicché non può ravvisarsi carenza, ovvero mera apparenza, di motivazione. Il Consiglio Nazionale, invero, ha fatto proprie le ragioni addotte dal Consiglio dell'Ordine a sostegno della irrogazione della sanzione disciplinare e, rispondendo alle critiche che a quella statuizione aveva mosso il ZZ, ha ritenuto adeguata l'istruttoria svolta in relazione ai fatti contestati, ha ritenuto che fosse stata valutata nel suo complesso la condotta tenuta dal professionista, senza che ci si fosse riferiti esclusivamente alle risultanze del procedimento penale a suo carico;
ha, infine, ritenuto con insindacabile accertamento che, essendo rimasti accertati i rapporti del ZZ con altri personaggi, tutti volti a favorire il raggiungimento di scopi non lecitamente conseguibili, la condotta accertata non rispondesse al principi generali posti a tutela del decoro della professione e della categoria.
Ora se si considera che, in questa sede di legittimità, non è consentita una nuova ed autonoma valutazione del materiale probatorio e che l'indicazione delle regole della deontologia professionale e la loro applicazione alla valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento e sono insindacabili in sede di legittimità, qualora, come nella specie, siano sorrette da adeguata motivazione, appare evidente come la censura non possa trovare accoglimento. Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Non vi sono da emettere provvedimenti sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso.
Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 1999