Sentenza 3 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2002, n. 6304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6304 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 06 3 04 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente R.G.N. 22263/99 Cron. 18 19318.193 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Rep. 1 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 18/12/01 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZ A sul ricorso proposto da: PI MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta2001 5182 delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 747/98 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 25/11/98 R.G.N. 251/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso pe l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al ET di La Spezia AN Romano conveniva in giudizio l'INAIL lamentando di avere ingiustamente subito l'azzeramento della rendita al 46% per silicosi ed ipoacusia anche se la prima malattia non era suscettibile di miglioramento ed in ogni caso non poteva essere effettuata la rettificazione per errore (ex art. 55, comma V, L. n. 88/89) senza che venisse specificato l'errore commesso in sede di concessione. L'INAIL contrastava la domanda, ma il ET, istruita la causa con consulenza tecnica, riconosceva la ipoacusia come malattia professionale invalidante all'11%, con decorrenza dall'8/9/93, dichiarava l'insussistenza della angioneurosi e nulla statuiva per la silicosi. Il Tribunale di La Spezia, investito in grado di appello ad istanza di entrambe le parti, con sentenza del 16 - 25/11/98, rigettava l'appello proposto dal AN ed in accoglimento dell'opposto gravame rigettava la domanda di rendita per silicosi e fissava la decorrenza di quella per ipoacusia dal 1/12/93. Precisava il giudice del riesame che doveva essere confermata la tesi pretorile secondo cui era applicabile per rendite costituite in precedenza l'istituto della revisione per errore introdotto dall'art. 55, comma V, della L. n. 88 del 1989, con l'unico limite dell'impossibilità di operare la rettificazione prima della entrata in vigore delle legge medesima. La norma, avente natura innovativa solo per la disciplina relativa alla ripetizione d'indebito, ma per la parte restante ricognitiva dei dati normativi già presenti nell'ordinamento, prevedeva la rettifica per "le prestazioni a qualsiasi titolo erogate" (e quindi liquidate in precedenza, anche se sottoposte al nuovo regime dopo l'entrata in vigore della legge) "in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione". L'elemento che legittimava la revisione era l'insussistenza attuale delle condizioni che giustificavano l'erogazione della prestazione dovuta dall'Istituto a norma di legge;
legittimamente quindi il ET aveva disposto la consulenza tecnica per accertare se il AN si trovasse, o meno, nelle condizioni, ed eventualmente in quale misura, per godere delle prestazioni e correttamente aveva poi respinto le ulteriori istanze istruttorie per accertare i metodi impiegati dai sanitari per accertare la malattia al momento costituzione della rendita, essendo tale accertamento del tutto irrilevante. Il CTU aveva concluso per l'insussistenza della affezione silicotica, con procedimento corretto dal punto di vista logico e metodologico e non erano necessari ulteriori accertamenti, stante l'assenza attuale dei requisiti che facevano sorgere, per legge, l'obbligazione assicurativa. Il pretore aveva però omesso ogni statuizione sulla rendita per silicosi, pur in presenza di una espressa domanda in proposito. Il Tribunale aderiva alle conclusioni del consulente di ufficio, che con accertamento esaustivo e logico aveva stabilito l'insussistenza di tale tecnopatia. 2 Inoltre, la revisione per errore da parte dell'INAIL aveva avuto efficacia azzerante dall'1/12/93 e non dalla data della visita di revisione (8/9/93) e quindi sul punto doveva essere accolto l'appello dell'Istituto, non potendosi certo riconoscere una duplicazione delle prestazioni per il periodo 8/9/93 - 1/12/93. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il AN fondato su due motivi. Resiste l'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disattesa, non sussistendone i presupposti, l'istanza formulata dall'INAIL e diretta ad ottenere un rinvio a nuovo ruolo della causa. Lamentando, col primo motivo, violazione degli art. 83 del T. U. n. 1124 del 1965 e 55 L. n. 88 del 1989, anche in relazione all'art. 55 lett. g) della L. n. 144 del 17/5/99, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che l'art. 55 L. n. 88/89 aggiunge la revisione per errore all'istituto della revisione regolato dalla legge del 1965 in caso di miglioramento della malattia. Per questa seconda normativa è previsto il limite di dieci anni per la revisione, ritenuto costituzionalmente legittimo con sentenza n. 80 del 1971, con la conseguenza di rendere immutabile la rendita. Per la revisione ex art. 55 nessun limite è attualmente previsto, con la conseguenza nel caso di specie la revisione è stata operata nel 1993, dopo 15 anni dalla concessione. In un lasso di tempo così lungo 3 si evolvono le conoscenze mediche ed i criteri di accertamento delle malattie, che possono dare risultati notevolmente diversi. La revisione però non può essere effettuata solo sulla base della comparazione dei risultati finali dell'indagine, prescindendo dalla comparazione con gli accertamenti effettuati in precedenza. Peraltro, mentre da una parte è prevista la revisione per errore in favore dell'INAIL, in caso di minore inabilità, non è prevista in favore dell'assicurato nel caso di evoluzione negativa della malattia e di una maggiore inabilità, operando in danno dell'assicurato la prescrizione triennale ex art. 112 DPR n. 1124 del 1965; da qui la palese violazione dell'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento. In considerazione di ciò è stata emanata la L. n. 141 del 17/5/99 di delega al governo per l'emanazione di norme di "riordino, anche con riferimento a situazioni pregresse, dell'art. 55, comma V, della L. n. 88/89 e degli art. 80 e 146 del T. U., al fine di ricondurre entro limiti temporali certi e predefiniti il potere di rettifica dell'INAIL dei propri provvedimento errati in materia di prestazioni", con la precisazione che il mutamento della diagnosi e valutazione conseguente all'impiego di più sofisticati sistemi d'indagine, in assenza dolo o colpa grave, non integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della rettifica. Sono quindi entrati nell'ordinamento principi sicuramente applicabili anche ai rapporti non ancora esauriti, come nella specie Lamentando, col secondo motivo, violazione degli art. 3 e 74 e ss. DPR n. 1124 del 30/6/65, nonché insufficiente e contraddittoria 4 motivazione (art. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che la sentenza deve essere annullata anche per la totale mancanza di motivazione in ordine alle critiche mosse in grado di appello alla consulenza di ufficio, espletata in primo grado e che non era stata rinnovata pur essendo stato evidenziato, con consulenza di parte, che con un accertamento ospedaliero del 1996, dell'ENPI e dell'Ospedale di Carrara del 1997 era stato riscontrato “interessamento degli interstizi polmonari e insufficienza respiratoria", in contrasto con le valutazioni del CTU. La controversia deve essere decisa con l'applicazione della normativa entrata in vigore nelle more del ricorso. La Corte ha già avuto modo di intervenire ripetutamente nella materia, stabilendo i seguenti principi di diritto, condivisi dal Collegio, secondo cui "in forza del disposto dell'art. 9, comma primo, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, applicabile ai procedimenti in corso secondo la previsione di cui al comma quinto dello stesso articolo, l'Inail decade - per effetto di una decadenza di ordine pubblico, rilevabile d'ufficio - dalla possibilita' di sopprimere o ridurre le prestazioni in corso di erogazione, quali le rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, all'esito di un riesame dei presupposti relativi alla esistenza o alla misura del diritto, ove non comunichi all'interessato la rettifica dell'errore commesso entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della determinazione iniziale assunta come erronea, senza che rilevino le eventuali successive conferme del medesimo errore in sede di revisione. L'errore assume rilevanza ai fini della soppressione o della riduzione delle prestazioni solo se accertato con i 5 criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto della determinazione assunta erronea;
in ogni caso, nella sussistenza delle condizioni necessarie per la sua rilevanza, l'errore e' verificato dal giudice indipendentemente dal fatto che l'Inail abbia aperto un procedimento rivolto al riesame di quanto deciso in precedenza oppure alla revisione della rendita per sopravvenienze Cass. n. 12915 del 29/9/2000). Ed ancora: "in forza del disposto di cui all'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 38 del 2000, applicabile ai procedimenti in corso secondo la previsione di cui al comma 5 dello stesso articolo, l'INAIL decade - in base ad una decadenza di ordine pubblico e rilevabile d'ufficio - dalla possibilita' di ritenere non dovute o di ridurre le prestazioni all'esito di riesame dei suoi comportamenti precedenti, ove non comunichi all'interessato la rettifica dell'errore commesso entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della determinazione iniziale erronea, salva l'ipotesi di dolo o colpa grave dell'assicurato non rilevando le eventuali successive conferme del medesimo errore in - e, inoltre, l'errore assume rilevanza ai fini sede di revisione dell'annullamento o della riduzione delle prestazioni solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto della determinazione erronea;
in ogni caso, nella sussistenza delle condizioni necessarie per la sua rilevanza, l'errore e' verificato dal giudice indipendentemente dal fatto che l'INAIL abbia aperto un : procedimento rivolto al riesame di quanto deciso in precedenza oppure di revisione per sopravvenienze” Cass. n. 14959 del 20/11/2000). 6 Pronunciando sul ricorso la sentenza va quindi cassata con rimessione della causa alla Corte di Appello di Firenze, che deciderà, in applicazione della normativa sopravvenuta, in base ai principi di diritto sopra enunciati. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze. Roma 18 dicembre 2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTĘ francesca Maiorans IL CANCELLIERE Depositato in Canceteria 3 MOG 2002 099, IL CANCELWEAV 7