CASS
Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2024, n. 23724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23724 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HI BE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/10/2023 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. MARIA FRANCESCA LOY per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, con ordinanza del 12/10/2023, depositata il 31/10/2023, ha rigettato la richiesta di riesame e per l'effetto ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Viterbo in data 25/9/2023 ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di CH BE in relazione al reato di cui agli artt. 575 e 577 nn. 1 e 3 cod. pen. 2. BE CH è sottoposta a indagini per essere stata la promotrice dell'omicidio del marito commesso con l'intermediazione della sorella 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 23724 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 28/02/2024 BR CH, che avrebbe reclutato gli esecutori materiali NI AC, LU La RA, MA TI e altri soggetti ignoti. Nei momenti immediatamente successivi all'omicidio sono stati individuati gli esecutori materiali e la sorella dell'indagata. A seguito di ulteriori indagini, per lo più costituite dall'analisi delle chat intercorse tra BE CH e la sorella, di quelle tra quest'ultima e AC, dall'analisi dei tabulati e da alcune intercettazioni ambientali nel carcere dove è detenuto NI AC, gli investigatori hanno attribuito all'attuale indagata il ruolo che le viene attualmente contestato. Secondo le indagini l'omicidio sarebbe maturato in quanto l'indagata aveva appreso che il marito, soggetto condannato per il reato di usura in esecuzione pena in regime di detenzione domiciliare, aveva l'intenzione separarsi e di andare a vivere a Tenerife con la figlia avuta da una precedente relazione portando con sé il "tesoretto" in contanti, costituito dai proventi della propria attività illecita. Acquisiti tali elementi il pubblico ministero ha richiesto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere anche nei confronti di BE CH, misura che il giudice per le indagini preliminari di Viterbo ha disposto e che il Tribunale del riesame di Roma ha confermato. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 575 cod. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sarebbe carente e contraddittoria. Dagli elementi acquisiti, nello specifico il tenore dei messaggi intercorsi tra la ricorrente e la sorella, infatti, non sarebbe possibile desumere il coinvolgimento dell'indagata nell'azione, ciò in quanto i riferimenti alla visita medica e all'operazione sarebbero reali e non parte di un codice cifrato nel quale AC si identificherebbe con il dottore. Anche le conversazioni intercettate in carcere, d'altro canto, non sarebbero chiare e idonee a ritenere che il quadro indiziario sia sufficiente. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. Nel secondo motivo la difesa censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha concluso per la sussistenza delle esigenze cautelari che sarebbero state ritenute sulla base di considerazioni astratte e senza tenere conto di quanto emerso in concreto. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 275 e 275 bis cod. proc. pen. Nel terzo e ultimo motivo la difesa rileva l'illogicità della ) 2 motivazione quanto alla ritenuta inidoneità di garantire le esigenze cautelari con l'applicazione della misura gradata degli arresti domiciliari, anche con l'imposizione del braccialetto elettronico. 3. In data 12 febbraio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni nelle quali il Sost. Proc. Gen. M. Francesca Loy chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente si deve dare atto che dagli atti risulta che l'impugnazione è stata inviata a un indirizzo PEC diverso da quello indicato nell'apposito provvedimento dal direttore del DGSIA di cui all'art. 87 bis D.Lgs 150 del 2022. 2.1. L'art. 311 cod. proc. pen. prevede che le parti presentino l'impugnazione con le modalità di cui all'art. 582 cod. proc. pen. presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. L'art. 582 cod. proc. pen. stabilisce che le modalità di presentazione dell'impugnazione sono quelle di cui all'art. 111 bis cod. proc. pen., cioè che il deposito debba essere telematico. Ai fini del deposito telematico tutte le parti sono tenute a utilizzare l'indirizzo indicato nell'apposito provvedimento emesso dal DGSIA per tutti gli uffici giudiziari. Tale modalità di deposito, d'altro canto, è quella prevista tassativamente come ordinaria per tutti gli atti, a eccezione di quelli che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica. Per le parti private e per gli atti che queste compiono personalmente, comunque, è prevista anche la possibilità di procedere al deposito in modalità non telematiche. In tale ipotesi, con specifico riferimento alle impugnazioni, la norma prevede che l'atto possa essere depositato personalmente dalla parte, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e che, in questo caso, l'addetto debba indicare il giorno e l'ora in cui è avvenuto il deposito e della persona che lo ha depositato che, a tal fine, deve essere quindi identificata. Il deposito dell'impugnazione, in conclusione, si ritiene correttamente eseguito solo se perviene entro la data prevista all'indirizzo PEC inserito nel provvedimento del DGSIA oppure se è personalmente effettuato dalla parte o da un suo incaricato. Nessuna modalità alternativa è allo stato ammissibile. 2.2. Nel caso di specie il ricorso per cassazione è stato inviato a un indirizzo PEC, riesame.tribunale.roma@giustiziacert, diverso da quello previsto per l'ufficio che avrebbe dovuto riceverlo, depositoattipenali2.tribunale.romagiustiziacert). L'impugnazione, pertanto, è inammissibile:e ciò a prescindere dal fatto che la stessa sia comunque pervenuta presso una casella di posta elettronica riferibile all'ufficio in quanto l'unica altra modalità ammissibile sarebbe stata la presentazione "personale" della parte, che prevede la presenza fisica e l'identificazione della persona, la parte stessa o il suo incaricato, che provvede al deposito. ,thl_flr 2.3.W motivi motivi di ricorso, dedotti anche sotto il profilo della violazione di legge ma che in effetti si riferiscono alla logicità e completezza della motivazione, sono formulati in termini generici e, pertanto, non sono consentiti, oltre a essere manifestamente infondati. Ciò in quanto tutte le censure si risolvono in deduzioni in fatto, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura del compendio indiziario, a partire da una differente interpretazione del contenuto delle chat. Attività che non è non consentita a questa Corte, soprattutto qualora la motivazione del provvedimento impugnato risulti adeguata, logica e coerente agli elementi allo stato acquisiti. Come più volte ribadito, infatti, la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni, e quindi delle chat, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È quindi possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto indicato nel provvedimento sia difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. Di Maro, Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 4 259516 - 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 - 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). 2.4. Nel caso di specie la lettura degli elementi acquisiti, il contenuto delle chat e delle conversazioni, indicata nella motivazione dell'ordinanza impugnata risulta intrinsecamente logica e la difesa non ha assolto l'onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023 - 01). i. L'interpretazione resa in ordine ai messaggi della chat intercorsa tra l'indagata e la sorella è coerente e coordinata con gli altri accertamenti effettuati, come, ad esempio, il fatto che, mentre le due donne si scrivevano, era presente anche NI AC. ii. La spiegazione alternativa fornita dalla difesa, secondo la quale i messaggi si riferivano a una endonnetriosi, è stata considerata dal Tribunale e motivatamente esclusa. iii. Il tenore delle chat intercorse tra NI AC e BR CH, pure piuttosto chiaro nella sua formulazione letterale, è stato oggetto di attenta motivazione, resa sul punto in termini logici;
iv. Il riferimento al contenuto delle intercettazioni effettuate in carcere, e in specifico a quella nella quale NI AC parla della sua detenzione e dice che "le sorelle" lo devono ricompensare per il suo silenzio, appare pertinente ed è adeguatamente spiegato anche sulla base della narrazione indicata nella memoria difensiva depositata dallo stesso NI AC. v. Le considerazioni esposte circa la sussistenza del movente e del rilievo da attribuirgli sono fondate in termini logici sugli elementi di fatto allo stato acquisiti. 2.5. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto alla motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della custodia cautelare in carcere. Riguardo a tali aspetti, infatti, pure in presenza della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod, proc. pen., la giustificazione resa motivazione in ordine all'esistenza e all'attualità del pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio, fondati sulle modalità del fatto e sul coinvolgimento di altri soggetti allo stato rimasti ignoti, risulta adeguata e ciò anche in merito all'inidoneità della misura gradata degli arresti domiciliari, pure quanto all'esclusione della possibilità che questa sia eseguita con il braccialetto elettronico. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso a Roma il 28 febbraio 2024.
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. MARIA FRANCESCA LOY per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, con ordinanza del 12/10/2023, depositata il 31/10/2023, ha rigettato la richiesta di riesame e per l'effetto ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Viterbo in data 25/9/2023 ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di CH BE in relazione al reato di cui agli artt. 575 e 577 nn. 1 e 3 cod. pen. 2. BE CH è sottoposta a indagini per essere stata la promotrice dell'omicidio del marito commesso con l'intermediazione della sorella 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 23724 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 28/02/2024 BR CH, che avrebbe reclutato gli esecutori materiali NI AC, LU La RA, MA TI e altri soggetti ignoti. Nei momenti immediatamente successivi all'omicidio sono stati individuati gli esecutori materiali e la sorella dell'indagata. A seguito di ulteriori indagini, per lo più costituite dall'analisi delle chat intercorse tra BE CH e la sorella, di quelle tra quest'ultima e AC, dall'analisi dei tabulati e da alcune intercettazioni ambientali nel carcere dove è detenuto NI AC, gli investigatori hanno attribuito all'attuale indagata il ruolo che le viene attualmente contestato. Secondo le indagini l'omicidio sarebbe maturato in quanto l'indagata aveva appreso che il marito, soggetto condannato per il reato di usura in esecuzione pena in regime di detenzione domiciliare, aveva l'intenzione separarsi e di andare a vivere a Tenerife con la figlia avuta da una precedente relazione portando con sé il "tesoretto" in contanti, costituito dai proventi della propria attività illecita. Acquisiti tali elementi il pubblico ministero ha richiesto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere anche nei confronti di BE CH, misura che il giudice per le indagini preliminari di Viterbo ha disposto e che il Tribunale del riesame di Roma ha confermato. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 575 cod. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sarebbe carente e contraddittoria. Dagli elementi acquisiti, nello specifico il tenore dei messaggi intercorsi tra la ricorrente e la sorella, infatti, non sarebbe possibile desumere il coinvolgimento dell'indagata nell'azione, ciò in quanto i riferimenti alla visita medica e all'operazione sarebbero reali e non parte di un codice cifrato nel quale AC si identificherebbe con il dottore. Anche le conversazioni intercettate in carcere, d'altro canto, non sarebbero chiare e idonee a ritenere che il quadro indiziario sia sufficiente. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. Nel secondo motivo la difesa censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha concluso per la sussistenza delle esigenze cautelari che sarebbero state ritenute sulla base di considerazioni astratte e senza tenere conto di quanto emerso in concreto. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 275 e 275 bis cod. proc. pen. Nel terzo e ultimo motivo la difesa rileva l'illogicità della ) 2 motivazione quanto alla ritenuta inidoneità di garantire le esigenze cautelari con l'applicazione della misura gradata degli arresti domiciliari, anche con l'imposizione del braccialetto elettronico. 3. In data 12 febbraio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni nelle quali il Sost. Proc. Gen. M. Francesca Loy chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente si deve dare atto che dagli atti risulta che l'impugnazione è stata inviata a un indirizzo PEC diverso da quello indicato nell'apposito provvedimento dal direttore del DGSIA di cui all'art. 87 bis D.Lgs 150 del 2022. 2.1. L'art. 311 cod. proc. pen. prevede che le parti presentino l'impugnazione con le modalità di cui all'art. 582 cod. proc. pen. presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. L'art. 582 cod. proc. pen. stabilisce che le modalità di presentazione dell'impugnazione sono quelle di cui all'art. 111 bis cod. proc. pen., cioè che il deposito debba essere telematico. Ai fini del deposito telematico tutte le parti sono tenute a utilizzare l'indirizzo indicato nell'apposito provvedimento emesso dal DGSIA per tutti gli uffici giudiziari. Tale modalità di deposito, d'altro canto, è quella prevista tassativamente come ordinaria per tutti gli atti, a eccezione di quelli che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica. Per le parti private e per gli atti che queste compiono personalmente, comunque, è prevista anche la possibilità di procedere al deposito in modalità non telematiche. In tale ipotesi, con specifico riferimento alle impugnazioni, la norma prevede che l'atto possa essere depositato personalmente dalla parte, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e che, in questo caso, l'addetto debba indicare il giorno e l'ora in cui è avvenuto il deposito e della persona che lo ha depositato che, a tal fine, deve essere quindi identificata. Il deposito dell'impugnazione, in conclusione, si ritiene correttamente eseguito solo se perviene entro la data prevista all'indirizzo PEC inserito nel provvedimento del DGSIA oppure se è personalmente effettuato dalla parte o da un suo incaricato. Nessuna modalità alternativa è allo stato ammissibile. 2.2. Nel caso di specie il ricorso per cassazione è stato inviato a un indirizzo PEC, riesame.tribunale.roma@giustiziacert, diverso da quello previsto per l'ufficio che avrebbe dovuto riceverlo, depositoattipenali2.tribunale.romagiustiziacert). L'impugnazione, pertanto, è inammissibile:e ciò a prescindere dal fatto che la stessa sia comunque pervenuta presso una casella di posta elettronica riferibile all'ufficio in quanto l'unica altra modalità ammissibile sarebbe stata la presentazione "personale" della parte, che prevede la presenza fisica e l'identificazione della persona, la parte stessa o il suo incaricato, che provvede al deposito. ,thl_flr 2.3.W motivi motivi di ricorso, dedotti anche sotto il profilo della violazione di legge ma che in effetti si riferiscono alla logicità e completezza della motivazione, sono formulati in termini generici e, pertanto, non sono consentiti, oltre a essere manifestamente infondati. Ciò in quanto tutte le censure si risolvono in deduzioni in fatto, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura del compendio indiziario, a partire da una differente interpretazione del contenuto delle chat. Attività che non è non consentita a questa Corte, soprattutto qualora la motivazione del provvedimento impugnato risulti adeguata, logica e coerente agli elementi allo stato acquisiti. Come più volte ribadito, infatti, la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni, e quindi delle chat, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È quindi possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto indicato nel provvedimento sia difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. Di Maro, Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 4 259516 - 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 - 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). 2.4. Nel caso di specie la lettura degli elementi acquisiti, il contenuto delle chat e delle conversazioni, indicata nella motivazione dell'ordinanza impugnata risulta intrinsecamente logica e la difesa non ha assolto l'onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023 - 01). i. L'interpretazione resa in ordine ai messaggi della chat intercorsa tra l'indagata e la sorella è coerente e coordinata con gli altri accertamenti effettuati, come, ad esempio, il fatto che, mentre le due donne si scrivevano, era presente anche NI AC. ii. La spiegazione alternativa fornita dalla difesa, secondo la quale i messaggi si riferivano a una endonnetriosi, è stata considerata dal Tribunale e motivatamente esclusa. iii. Il tenore delle chat intercorse tra NI AC e BR CH, pure piuttosto chiaro nella sua formulazione letterale, è stato oggetto di attenta motivazione, resa sul punto in termini logici;
iv. Il riferimento al contenuto delle intercettazioni effettuate in carcere, e in specifico a quella nella quale NI AC parla della sua detenzione e dice che "le sorelle" lo devono ricompensare per il suo silenzio, appare pertinente ed è adeguatamente spiegato anche sulla base della narrazione indicata nella memoria difensiva depositata dallo stesso NI AC. v. Le considerazioni esposte circa la sussistenza del movente e del rilievo da attribuirgli sono fondate in termini logici sugli elementi di fatto allo stato acquisiti. 2.5. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto alla motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della custodia cautelare in carcere. Riguardo a tali aspetti, infatti, pure in presenza della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod, proc. pen., la giustificazione resa motivazione in ordine all'esistenza e all'attualità del pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio, fondati sulle modalità del fatto e sul coinvolgimento di altri soggetti allo stato rimasti ignoti, risulta adeguata e ciò anche in merito all'inidoneità della misura gradata degli arresti domiciliari, pure quanto all'esclusione della possibilità che questa sia eseguita con il braccialetto elettronico. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso a Roma il 28 febbraio 2024.