Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art.650 cod.pen. in tema di violazione di una ordinanza sindacale in materia di igiene, occorre che la violazione sia relativa a "provvedimenti contingibili e urgenti" adottati dal Sindaco quale ufficiale di Governo "al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini", a norma dell'art.38, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142. La violazione dei precetti contenuti nelle ordinanze emesse dal Sindaco "in conformità alle leggi ed ai regolamenti" resta invece assoggettata alla disciplina sanzionatoria - ora depenalizzata - prevista dall'art.106 dl testo unico approvato con r.d. 3 marzo 1934, n.383, tuttora vigente in forza della salvezza enunciata dall'art.64,lett.c), della legge n.142 del 1990. (Nella fattispecie, in applicazione di detto principio, la S.C. ha ritenuto che non costituisce reato la violazione di una ordinanza emessa dal Sindaco in conformità alle disposizioni di apposita disciplina regolamentare in materia di esercizio della vendita ambulante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/1999, n. 3201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3201 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 12.01.1999
1.Dott. GIORDANO UMBERTO Consigliere SENTENZA
2.Dott. GIRONI EMILIO " N. 70
3.Dott. CANZIO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 42796/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) NO SE n. il 03.03.1953
avverso sentenza del 06.11.1997 PRETORE di ENNAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. CANZIO GIOVANNI
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. G. Viglietta, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Osserva.
1.- Con sentenza 6.11.1997 il pretore di Enna dichiarava EP LE colpevole della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. - per avere inosservato le ordinanze sindacali n. 61 del 1987 e n. 130 del 12.12.1990 che, per ragioni d'igiene e di traffico, facevano divieto di esercizio dell'attività di venditore ambulante nelle vie del comune di Calascibetta senza la prescritta autorizzazione - e lo condannava alla pena di lire 400.000 di ammenda, valorizzando la deposizione del verbalizzante m.llo Repaci. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto l'illegittimità delle ordinanze sindacali per mancanza dei presupposti, con la conseguente inapplicabilità del precetto di cui all'art. 650 c.p., e il vizio motivazionale sulla prova della responsabilità.
2.- Il primo motivo di gravame è fondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che, in tema di violazione dei precetti di un'ordinanza sindacale in materia di igiene, ai fini della configurabilità dell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p., occorre che la violazione sia relativa a "provvedimenti contingibili e urgenti", adottati dal Sindaco quale ufficiale del Governo "alfine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini", ai sensi dell'art. 38.2 l.
8.6.1990 n. 142 - disposizione che, a seguito dell'abrogazione dell'intero t.u.l.c.p. n. 148 del 1915, ivi compreso l'art. 153, e, insieme ad altri, anche dell'art. 55 t.u.l.c.p. n. 383 del 1934, sancita dall'art. 64 l. 142/90, delimita attualmente i confini della potestà sindacale extra ordinem -; mentre le violazioni dei precetti contenuti nelle ordinanze emesse dal Sindaco "in conformità alle leggi ed ai regolamenti" restano assoggettate alla più mite disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 106 t.u.l.c.p. approvato con r.d.
3.3.1934 n. 383, tuttora vigente in forza della clausola di salvezza recata dall'art. 64 lett. c) l.142/90. Ritiene il Collegio di aderire al menzionato orientamento giurisprudenziale, che appare in realtà meglio rispondente alla moderna configurazione normativa (art. 38.2 l. n. 142 del 1990 cit.) del potere eccezionale del Sindaco, quale ufficiale del Governo, di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, rispetto al normale potere di ordinanza spettante al medesimo organo "in conformità alle leggi ed ai regolamenti" (art. 106 co. 2^ r.d. n. 383 del 1934 cit.). La fattispecie contravvenzionale in esame ha per presupposto un'ordinanza emessa dal sindaco in riferimento e in conformità alle disposizioni di apposita disciplina regolamentare in materia di esercizio della vendita ambulante, e non in forza di contingenti, urgenti e transeunti opportunità, la cui sussistenza è esclusa proprio dal tenore letterale dei provvedimenti.
L'ordinanza sindacale de qua rientra pertanto nell'ambito di applicazione dell'art. 106 co. 2^ r.d. n. 383 del 1934 e non dell'art. 650 c.p. E poiché le "contravvenzioni" a questa categoria di ordinanze sindacalì erano punite, in forza del primo comma del medesimo art. 106, con la pena della "ammenda", esse sono convertite in illeciti amministrativi puniti con la sanzione pecuniaria, a norma degli artt. 32 e 38 della l. 24.11.1981 n. 689, la quale, peraltro, con l'art. 42 ha abrogato la precedente legge di depenalizzazione 3.5.1967 n. 317. Non essendo il fatto previsto dalla legge come reato - in virtù del principio di specialità di cui all'art. 9 co. 1^ l. n. 689 del 1981 - deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 12 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 1999