Sentenza 24 giugno 2014
Massime • 1
Integra il reato di falsificazione materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (artt. 477- 482 cod. pen.) e non quello di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), la condotta di colui che espone all'interno della propria autovettura una riproduzione fotostatica a colori di un contrassegno con autorizzazione per invalidi al parcheggio di autoveicoli, in quanto l'uso personale - nell'interesse proprio - del documento falso consente di ritenere che il soggetto in questione, direttamente o ricorrendo all'opera altrui, sia l'autore della contraffazione.
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Indice: 1. Che cos'è e come è punito? 2. Quando si configura il reato di falsità materiale commessa dal privato? 3. Il falso innocuo e grossolano 4. Reato impossibile 5.I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e come è punito? Il reato di falso materiale commesso dal privato è un delitto previsto dall'art. 482 del codice penale e punisce il privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, che commette uno dei gatti previsti dagli articoli 476 (Falsità materiale) 477 (Falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 478 (Falsità in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti). Si applicano …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2014, n. 47079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47079 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 24/06/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 2045
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 48679/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME TR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 23/05/2013 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Volpe GI, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Passero Cinzia Cesarina, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 23 maggio 2013 la Corte d'Appello di Palermo, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale, ha riconosciuto ME TR responsabile del delitto di cui agli artt. 482 e 477 c.p., per avere formato una falsa copia fotostatica a colori di un pass per invalidi rilasciato a RE US, esponendola all'interno dell'autovettura da lui usata e così dandole l'apparenza dell'originale.
1.1. Ha ritenuto quel collegio che l'imputato avesse concorso nella falsità del documento autorizzativo, traendone argomento dal fatto che l'avesse utilizzato nell'interesse proprio, essendo l'unico soggetto interessato alla contraffazione;
e che non fossero attendibili le dichiarazioni scagionanti del teste LL IP, marito della RE, la cui denuncia di smarrimento dell'originale era stata presentata solo dopo l'accertamento della falsificazione.
2. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, affidandolo a due motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente denuncia illogicità della motivazione e violazione dei criteri di valutazione della prova. Sostiene di non aver avuto contezza della falsità del documento, che aveva utilizzato soltanto nelle occasioni in cui trasportava sul proprio veicolo la zia RE US, titolare dell'autorizzazione in quanto affetta da grave invalidità. Si richiama alla deposizione testimoniale dello zio LL GI, che aveva dichiarato di aver formato una copia del pass per esporla sul lunotto posteriore, e di averla poi consegnata al nipote per consentirgli di accompagnare la zia, senza comunicargli che si trattava di una copia e che, nel frattempo, l'originale era andato smarrito. Lamenta che tali dichiarazioni siano state ingiustificatamente ritenute inattendibili.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente, denunciando carenza motivazionale ed errata qualificazione del fatto, lamenta che gli si sia immotivatamente attribuito il concorso nella falsità, fra l'altro in assenza di specifica contestazione sul punto, atteso che l'imputazione si riferiva soltanto all'uso del documento contraffatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
1.1. Le dichiarazioni rese in sede testimoniale da LL GI, zio dell'imputato e marito della titolare del permesso di parcheggio originale, sono state giudicate inattendibili in base a motivazione congrua e immune da vizi. Ha rilevato, infatti, la Corte territoriale che la denuncia di smarrimento era stata presentata solo il giorno successivo all'accertamento della falsità del contrassegno esposto sulla vettura del ME: il che mal poteva conciliarsi con l'importanza dell'autorizzazione amministrativa, della quale il Comune aveva vietato l'esibizione di fotocopie, rendendo obbligatorio il rilascio di un nuovo originale in caso di smarrimento;
inoltre ha osservato che la natura posticcia del pass - privo del timbro a secco del Comune - non poteva essere sfuggita al ME, che conosceva l'originale per averne fatto uso in altre occasioni;
e ha valorizzato altresì il fatto che sul veicolo, all'atto della contestazione, non vi fosse la presenza dell'invalida e ciò nonostante l'imputato si fosse avvalso del permesso per posteggiare irregolarmente il proprio veicolo;
da tutto ciò quel collegio ha tratto la conclusione che il ME avesse consapevolmente utilizzato la fotocopia, spacciandola per l'originale, in contrasto con le dichiarazioni rese dal LL allo scopo di scagionarlo.
Tale modo di argomentare rende pienamente conto della ratio decidendi adottata e mostra una tenuta logica che resiste al controllo di legittimità.
1.2. Anche l'attribuzione al ME della responsabilità per la falsificazione, e non già per il solo uso del documento contraffatto, è sorretta da motivazione congrua, conforme ai canoni della logica e del diritto. Essa, invero, sì basa sull'incontrastata considerazione che solo al ME faceva capo l'interesse a disporre di un falso duplicato del permesso di parcheggio, per farne uso personalmente sul proprio veicolo (come infatti è avvenuto):
donde la logica conclusione che egli stesso, direttamente o ricorrendo all'opera altrui, fosse stato l'autore della contraffazione.
Non vale obiettare che l'imputazione si riferisse soltanto all'uso del documento contraffatto. In realtà, sebbene la descrizione del fatto ponesse in particolare rilievo le modalità di utilizzo del pass, il reato contestato era precisamente quello previsto e punito dagli artt. 482 e 477 c.p.: il che significa che l'accusa riguardava precisamente l'aver contraffatto un'autorizzazione amministrativa, facendone poi uso.
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2014