Sentenza 8 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/10/2002, n. 14404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14404 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:144 04/02 R.G.N.4019/00 Presidente ConsigliereDott. Paolino Cron.33419 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Rel. Ud. 06/05/02 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che per legge lo rappresenta e difende;
ricorrente -
contro
NN LO intimato avverso la sentenza n. 27155 del Tribunale di Roma CANCELLERIA depositata il 16 dicembre 1999 (R.G. n. 19496/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 maggio 2002 dal Relatore Cons. Antonio 1934 1 Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 19 settembre 1996 il RE di Roma condannava il Ministero dell'Interno al pagamento in favore di LO NE della somma di lire 65.463.790, per ratei arretrati di pensione d'inabilità (dall'aprile 1990 al dicembre 1993, lire 14.395.375) e di indennità di accompagnamento (dall'aprile 1990 al maggio 1996, lire 51.068.415), prestazioni riconosciute allo stesso in precedenza con altra sentenza, resa il 15 febbraio 1992 dal medesimo giudice. L'appello del Ministero avverso la suddetta decisione del 19 settembre 1996 l'Amministrazione aveva eccepito la inammissibilità della domanda, essendo stato il credito del NE per le suindicate prestazioni assistenziali già riconosciuto con sentenza passata in giudicato e mancando, conseguentemente, l'interesse del NE ad instaurare un nuovo processo per il medesimo credito è stato rigettato dal Tribunale di Roma 2 con pronuncia depositata il 16 dicembre 1999. Ha affermato il giudice del gravame che la prima sentenza del RE (in data 15 febbraio 1992), in quanto di condanna generica al pagamento dei “ratei maturati e maturandi" della pensione d'inabilità e dell'indennità di accompagnamento, non precludeva l'azione di accertamento e di condanna per l'ammontare dei ratei scaduti delle prestazioni e degli interessi maturati, in quanto l'entità dei ratei non era determinabile in base a mere operazioni contabili con dati contenuti nella stessa sentenza e senza l'ausilio di elementi ad essa estrinseci. Di tale pronuncia il Ministero dell'Interno ha richiesto la cassazione, formulando un solo motivo di annullamento. L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 100 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione. Premesso che i ratei dei benefici 3 assistenziali erogati dal Ministero dell'Interno sono predeterminati nel loro ammontare e che quindi allorché sia stato riconosciuto il diritto dell'assistibile alla prestazione, per stabilire l'ammontare del relativo credito occorre procedere ad una semplice operazione di calcolo aritmetico, moltiplicando l'importo del singolo rateo per i mesi arretrati, il Ministero ricorrente deduce che il NE non aveva alcun apprezzabile interesse a rivolgersi nuovamente al giudice per il medesimo credito, ben potendo, per ottenerne il pagamento, agire esecutivamente nei confronti dell'Amministrazione debitrice. Neppure - prosegue può ipotizzarsi alla base di il Ministero una - azione giudiziaria ulteriore diretta all'accertamento del medesimo credito un problema di tutela della Pubblica Amministrazione, in quanto ogni eventuale questione concernente la importi dovuti per laquantificazione degli prestazione in esame, poteva essere fatta valere dalla debitrice in sede di opposizione all'esecuzione. Sostiene ancora il Ministero ricorrente la insufficienza delle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata per qualificare la prima pronuncia del RE come di condanna 4 generica ed evidenzia che in quella successiva il RE, adito per la determinazione del credito, per quantificare le somme spettanti al NE si era limitato a recepire le indicazioni fornite da costui con l'atto introduttivo del secondo giudizio, senza espletare alcuna attività istruttoria, chiaramente superflua. Il ricorso è fondato. A norma dell'art. 474 cod. proc. civ., l'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, ed è opinione assolutamente pacifica in dottrina e in giurisprudenza che sussista la liquidità del credito sebbene il suo ammontare non sia specificato nel titolo esecutivo, quando l'importo spettante al creditore sia determinabile con un'operazione aritmetica. Tale principio generale è stato applicato relativamente al credito per risarcimento del danno, in misura pari ad un determinato numero di - mensilità di retribuzione, riconosciuto al lavoratore a seguito dell'accertamento della illegittimità del licenziamento. In tale ipotesi, secondo quanto già affermato da questa Corte (v. fra le più recenti le sentenze 19 gennaio 1999 n. 5 478, 11 giugno 1999 n. 5784), il lavoratore non può chiedere in separato giudizio che la condanna sia espressa in termini monetari più precisi, essendo sufficiente ad integrare il requisito della liquidità del credito di cui all'art. 474 cod. proc. civ. che questo sia determinabile nel suo ammontare, con un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi tutti contenuti e nel titolo fatto valere, i quali sono da m identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dal giudice come certi ed oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché così presupposti dalle parti e non controversi, e, pertanto, acquisiti al processo per implicito. Analogamente si è concluso nella ipotesi in cui il giudice abbia, con sentenza passata in giudicato, riconosciuto al richiedente il diritto ad una determinata prestazione assistenziale e condannato il Ministero dell'Interno al pagamento dei relativi ratei, senza avere specificato in termini monetari l'ammontare del credito (cfr. Cass. 11 luglio 2001 n. 9389). Si è osservato che una volta accertata la prestazione spettante all'assistibile, essendo il suo contenuto 6 precisamente determinato in base alla legge che la prevede, sia l'invalido che l'ente erogatore sono in grado di conoscere l'ammontare del beneficio assistenziale riconosciuto e quindi di procedere a determinare l'entità del credito per i relativi ratei maturati. Tale indirizzo giurisprudenziale deve essere qui ribadito. Σ È pur vero che in passato, con altre pronunce questa Corte (v. sentenze 28 febbraio 1980 n. 1396, 1543), riferendosi a prestazioni4 aprile 1978 n. previdenziali, ha ritenuto di condanna generica le sentenze di condanna dell'Inps in cui non era stato specificato l'ammontare del credito dell'assicurato, ma provvisoriamente esecutive a norma dell'art. 447 cod. proc. civ., e che il medesimo istituto previdenziale è tenuto ad eseguire procedendo ai relativi calcoli aritmetici, trattandosi di “un'attività meramente computistica, particolarmente affidabile ad un ente pubblico, ancorché parte in causa, per la sua imparzialità ed S obbligo di concorrere al buon andamento della pubblica amministrazione". Ma èa questo risalente orientamento preferibile l'altro innanzi esposto, poiché anche 7 expe nelle ipotesi da ultimo accennate le somme spettanti all'assicurato per i ratei maturati della prestazione sono determinabili con un semplice calcolo aritmetico e perciò ricorre il requisito della liquidità del credito. Essendo inammissibile, per difetto di interesse ad agire, la domanda proposta dal NE con il ricorso introduttivo al RE di Roma per la quantificazione del credito derivante suindicate prestazioni in precedenza dalle riconosciute, la sentenza impugnata deve essere cassata a norma dell'art. 382 cod. proc. civ. Trattandosi di giudizio promosso per ottenere prestazione assistenziale, il NE resta una esonerato, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., dal pagamento delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa REGISTRO, E DA OGNI SPEŠA, TASSA la - DIRITTO AI SENSI DELL'ART 10 DELLA sentenza impugnata;
nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2002. iere Il Presidente Il Consigliere est. Autow fahaha D Катодан IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 8 OTT 200% Oggi 8 IL CANCELLIERE