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Sentenza 24 aprile 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/04/2026, n. 14855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14855 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Brescia nel procedimento a carico di: US SO nato in [...] il [...], avverso la sentenza del 20/11/2025 del Tribunale di Brescia. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’omesso aumento della pena per la recidiva. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Brescia, all’esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato SO US responsabile del reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e, previa applicazione della diminuente determinata dalla scelta del rito, lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione ed € 1.200,00 di multa, con contestuale confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro e confisca della somma di denaro pure sequestrata, ai sensi dell’art.85-bis, T.U. stup.. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Brescia, articolando due motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 4 Num. 14855 Anno 2026 Presidente: GN EA Relatore: RI IL Data Udienza: 14/04/2026 2 Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art.99, comma 3, cod.pen., determinato dall’omesso aumento della pena per la recidiva;
ha osservato che, in motivazione, il giudice aveva ritenuto correttamente contestata la recidiva pluriaggravata dopo avere escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, omettendo però di effettuare l’aumento di pena nella misura fissa della metà. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art.81 cod.pen., conseguente all’omesso aumento della pena a titolo di continuazione;
ha esposto che l’imputato era stato condannato in relazione alla detenzione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia e che il capo di imputazione aveva fatto espresso riferimento alla sussistenza di una continuazione tra reati;
deduceva, quindi, che il giudice avrebbe errato nel non apportare alcun aumento di pena a tale titolo. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio in riferimento all’omesso aumento di pena per la recidiva. 4. Il ricorso, proposto dal Procuratore Generale ai sensi dell’569 cod.proc.pen. per violazione di legge, è fondato limitatamente al primo motivo. 5. Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che il giudice procedente, dopo avere ritenuto insussistenti i presupposti per l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ha ritenuto correttamente contestata e sussistente la recidiva reiterata e specifica, valutando il reato sub iudice quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato; omettendo, peraltro, nel calcolo della sanzione, di provvedere all’aumento della pena nella misura fissa della metà, come previsto dall’art.99, comma 3, cod.pen.. 6. Il secondo motivo è infondato. Difatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno espresso il principio per cui l'art. 73, comma 5, T.U. stup., contestato nel caso di specie, prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto, sicché la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualora sia qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro, con conseguente insussistenza dei presupposti per l’applicazione 3 dell’istituto della continuazione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 02). 7. Conseguentemente, in riferimento al disposto dell’art.620, lett.l), cod.proc.pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in ordine all’omesso aumento per la ritenuta recidiva, con contestuale rideterminazione della pena finale in anni uno e mesi sei di reclusione ed € 2.700,00 di multa, operando l’aumento della metà rispetto alla sanzione determinata dal giudice a quo;
mentre, nel resto, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omesso calcolo della recidiva e ridetermina la pena in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro duemilasettecento di multa;
rigetta il ricorso nel resto. Così è deciso, 14/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IL RI EA GN
udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’omesso aumento della pena per la recidiva. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Brescia, all’esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato SO US responsabile del reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e, previa applicazione della diminuente determinata dalla scelta del rito, lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione ed € 1.200,00 di multa, con contestuale confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro e confisca della somma di denaro pure sequestrata, ai sensi dell’art.85-bis, T.U. stup.. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Brescia, articolando due motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 4 Num. 14855 Anno 2026 Presidente: GN EA Relatore: RI IL Data Udienza: 14/04/2026 2 Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art.99, comma 3, cod.pen., determinato dall’omesso aumento della pena per la recidiva;
ha osservato che, in motivazione, il giudice aveva ritenuto correttamente contestata la recidiva pluriaggravata dopo avere escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, omettendo però di effettuare l’aumento di pena nella misura fissa della metà. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art.81 cod.pen., conseguente all’omesso aumento della pena a titolo di continuazione;
ha esposto che l’imputato era stato condannato in relazione alla detenzione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia e che il capo di imputazione aveva fatto espresso riferimento alla sussistenza di una continuazione tra reati;
deduceva, quindi, che il giudice avrebbe errato nel non apportare alcun aumento di pena a tale titolo. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio in riferimento all’omesso aumento di pena per la recidiva. 4. Il ricorso, proposto dal Procuratore Generale ai sensi dell’569 cod.proc.pen. per violazione di legge, è fondato limitatamente al primo motivo. 5. Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che il giudice procedente, dopo avere ritenuto insussistenti i presupposti per l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ha ritenuto correttamente contestata e sussistente la recidiva reiterata e specifica, valutando il reato sub iudice quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato; omettendo, peraltro, nel calcolo della sanzione, di provvedere all’aumento della pena nella misura fissa della metà, come previsto dall’art.99, comma 3, cod.pen.. 6. Il secondo motivo è infondato. Difatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno espresso il principio per cui l'art. 73, comma 5, T.U. stup., contestato nel caso di specie, prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto, sicché la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualora sia qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro, con conseguente insussistenza dei presupposti per l’applicazione 3 dell’istituto della continuazione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 02). 7. Conseguentemente, in riferimento al disposto dell’art.620, lett.l), cod.proc.pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in ordine all’omesso aumento per la ritenuta recidiva, con contestuale rideterminazione della pena finale in anni uno e mesi sei di reclusione ed € 2.700,00 di multa, operando l’aumento della metà rispetto alla sanzione determinata dal giudice a quo;
mentre, nel resto, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omesso calcolo della recidiva e ridetermina la pena in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro duemilasettecento di multa;
rigetta il ricorso nel resto. Così è deciso, 14/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IL RI EA GN