Sentenza 3 febbraio 2004
Massime • 1
Agli effetti della tutela penale, vanno considerati atti pubblici i fogli di presenza ed i "marcatempo" dei pubblici dipendenti e, in genere, di tutti i soggetti che esercitano una pubblica funzione, pur se legati all'ente pubblico da un rapporto di tipo convenzionale. Ne deriva che ogni falsa attestazione contenuta negli atti summenzionati rende configurabile, a carico del suo autore, il reato di falso ideologico di cui all'art. 479 cod. pen. (principio affermato, nella specie, con riguardo a false attestazioni circa l'orario di ingresso nel luogo di lavoro da parte di un dipendente comunale, legato all'ente da un contratto definito di natura pubblicistica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2004, n. 27509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27509 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE NC Presidente del 03/02/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco Consigliere SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco Consigliere N. 139
Dott. ROTELLA Mario Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro Consigliere N. 033220/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EI AN, N. IL 30/01/1941;
avverso SENTENZA del 13/03/2002 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore della parte civile avvocato Lucibello, che ha concluso per la inammissibilità o rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Pinucci Neri, che ha concluso per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
CE NC, dipendente del comune di Scandicci, era imputato, unitamente a Traverso Maria Pia, dei delitti di truffa in danno del predetto Comune e di falso in atto pubblico perché attestava la sua presenza nella scheda di ingresso in orari di entrata non rispondenti al vero.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza emessa in data 14 marzo 2001, escludeva alcuni episodi di falso e per il resto condannava il CE per il delitto di falso in atto pubblico, mentre dichiarava non doversi procedere contro il predetto in ordine al delitto di truffa per essere il delitto estinto per prescrizione, dal momento che i fatti si erano verificati nel 1991.
Con sentenza del 13 marzo 2002, la Corte di Appello di Firenze confermava la condanna del CE.
Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per Cassazione NC CE, che deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione degli articoli 190, 191, 468 e 526 c.p.p.; nullità dell'ordinanza 20 dicembre 2002 ammissiva delle prove richieste dal P.M. e dichiarazione della loro inutilizzabilità con conseguente nullità della sentenza per mancanza di motivazione. 2) Violazione di legge ed erronea applicazione degli articoli 15, 479 e 640 c.p.; il ricorrente sosteneva la tesi della consunzione del delitto di falso in quello di truffa.
3) Violazione di legge per errata interpretazione dell'articolo 479 c.p., essendo insussistente la natura di atto pubblico del tesserino marcatempo e priva di effetti giuridici la marcatura del cartellino predetto.
A seguito di richiesta di inammissibilità del ricorso del P.M. con conseguente assegnazione del ricorso alla 7^ Sezione Penale, il ricorrente depositava memoria difensiva ribadendo i motivi di gravame.
Il ricorso veniva, quindi, assegnato alla 5^ Sezione Penale per la trattazione in udienza pubblica.
I motivi posti a fondamento del ricorso non sono fondati. Con il primo motivo in buona sostanza il ricorrente si è doluto del fatto che il Tribunale aveva ammesso e sottoposto ad esame testimoni ai quali il P.M. aveva rinunciato.
Il motivo, già disatteso dalla Corte di merito, è infondato. Come ha correttamente osservato la Corte di merito, il P.M. aveva richiesto l'acquisizione dei verbali di udienza dinanzi al Pretore, che poi si è dichiarato incompetente, relativi alla assunzione di alcuni testimoni;
chiesta tale acquisizione il P.M. aveva ovviamente rinunciato, per motivi di economia processuale, alla escussione dei testi stessi.
Il Tribunale rigettava la richiesta di acquisizione e, quindi, essendo venuto meno il presupposto che aveva legittimato la rinuncia ai testimoni, li aveva ammessi.
Il provvedimento non presta il fianco a critiche perché non vi è alcun dubbio che il giudice non sia vincolato alla rinuncia delle parti e possa ammettere le prove, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 507 c.p.p., quando le ritenga necessarie ai fini della decisione della causa.
Non ha pregio poi il rilievo relativo ai tempi dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 507 c.p.p.. Il provvedimento nel caso di specie è stato tempestivo perché con estrema chiarezza il P.M. aveva manifestato la volontà che in ordine alla ipotesi di reato di cui trattasi venissero ascoltati i testimoni indicati, o tramite acquisizione dei verbali contenenti le dichiarazioni dai testi rilasciate oppure tramite la escussione diretta degli stessi da parte del Tribunale.
È evidente allora che la prova richiesta era necessaria ai fini del decidere, sicché esclusa la acquisizione dei verbali, al Tribunale non restava che avvalersi dei poteri di cui all'articolo 507 c.p.p. ed ammettere i testimoni indicati. Tutto ciò a prescindere dal pure corretto rilievo della parte civile che la difesa dell'imputato alla udienza del 14 marzo 2001 aveva accettato la utilizzazione delle dichiarazioni dei testimoni escussi e, quindi, anche a volere ammettere una inesistente nullità, vi sarebbe stata una sanatoria della stessa.
Anche il secondo motivo di impugnazione è già stato disatteso dalla Corte di merito perché infondato.
La decisione è corretta.
Non si è verificata consunzione tra i delitti di falso e truffa, ma una ipotesi di concorso formale di reati previsto dall'articolo 81 c.p.. Il delitto di falso e quello di truffa infatti tutelano beni giuridici del tutto diversi, rispettivamente la fede pubblica il primo ed il patrimonio il secondo;
ne consegue che i due reati possono concorrere.
Non può essere invocata in questa sede la giurisprudenza, peraltro controversa, sviluppatasi principalmente in materia di falso ed abuso di ufficio, perché l'articolo 323 c.p. è una norma di chiusura che costruisce la fattispecie residuale dell'abuso di ufficio. La tesi della consunzione nella ipotesi indicata è invero legittimata dall'inciso salvo che il fatto non costituisca un più grave reato contenuta nel citato articolo 323 c.p.. Niente di tutto ciò è, invece, ravvisabile nelle fattispecie delineate dagli articoli 479 e 640 c.p.. Quanto al terzo motivo di impugnazione certamente vi è stata una oscillazione nella giurisprudenza di legittimità, nel senso che una parte minoritaria della stessa ha sostenuto che le annotazioni sui fogli di presenza e/o sui marcatempo dei pubblici dipendenti e/o degli esercenti un servizio di pubblica necessità, essendo rilevanti soltanto ai fini contrattuali per la corresponsione della giusta retribuzione per il lavoro prestato, non possono essere considerati atti che tendono a conseguire gli obiettivi dell'ente pubblico (vedi Cass. 31 gennaio 2001, Pizzimenti ed altri e Cass. 9 ottobre 2002, Bua + 1).
La giurisprudenza nettamente maggioritaria ritiene, invece, che, agli effetti della tutela penale, i fogli di presenza ed i marcatempo del personale pubblico - pubblici dipendenti e soggetti che esercitano una pubblica funzione, anche se legati all'Ente pubblico, da un rapporto convenzionale - sono atti pubblici, in quanto consistono nella documentazione di attività direttamente compiute dal pubblico ufficiale volte alla produzione di effetti giuridici nell'ambito di situazioni soggettive di rilievo pubblicistico.
Donde la configurazione del delitto di falso ideologico di cui all'articolo 479 c.p. in presenza di false attestazioni compiute in tali atti, nei quali sono compresi i c.d. fogli di presenza ed i marcatempo (ex plurimis Cass. Sez. 5^, 23 luglio 1992, n. 8261, Ceratti;
Cass. Sez. 2^, 6 aprile 1991, n. 3891, Trentani;
Cass. Sez. 5^, 15 luglio 1991, n. 7606, Villa;
Cass. Sez. 5^ 25 settembre 1989, n. 12879, Revilacana). Va notato che anche dopo la trasformazione di alcune pubbliche amministrazioni in enti pubblici economici e di questi ultimi in società per azioni, si è affermato che permane in capo al dipendente la qualifica pubblicistica, così come persiste il carattere pubblico dell'attività svolta sotto forma di pubblico servizio o di pubblica funzione (Cass. Sez. 5^ 16 marzo 2000, n. 3288, Ferrara, Cass. Sez. 6^, 4 agosto 1999, n. 9929, Bilie, entrambe riguardanti il servizio delle poste e telecomunicazioni). In ogni caso nel caso di specie trattasi di dipendenti comunali legati all'Ente da un contratto di natura pubblicistica e, quindi, molti dei rilievi del ricorrente sono inconferenti. In ogni caso da quanto detto risulta che la giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte è decisamente orientata a riconoscere che anche il carattere privatistico del rapporto di lavoro non esclude quello pubblicistico degli atti posti in essere dai dipendenti di un ente pubblico economico.
Con specifico riferimento ai fogli di presenza e ai marcatempo è stato osservato che l'attestazione di un funzionario circa la durata dell'attività di lavoro svolto da lui stesso, ha rilievo non solo ai fini della retribuzione - finalità privatistica -, ma anche ai fini del corretto svolgimento del servizio - finalità pubblicistica -. Nei motivi di ricorso non è stato indicato nessun argomento che non sia stato già disatteso dalla giurisprudenza richiamata, cosicché non vi è alcuna ragione per rimettere in discussione l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, che questo Collegio condivide. Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento ed a rimborsare le spese legali sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a rimborsare le spese legali sostenute dalla parte civile che si liquidano in complessive euro 1.500,00 di cui euro 1.300,00 per onorario del difensore.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2004