CASS
Sentenza 5 settembre 2023
Sentenza 5 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/09/2023, n. 36707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36707 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA LU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/06/2022 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità per intervenuta rinuncia. udito il d4fensore •I•I• Penale Sent. Sez. 1 Num. 36707 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 04/04/2023 Il Presidente IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 30 giugno 2022 il Tribunale di Reggio Calabria - in procedura trattata ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen. - ha respinto l'appello proposto nell'interesse di TA IA avverso l'ordinanza emessa dal Gip della medesima sede il 20 aprile 2022, con la quale si rigettava la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto. 2. Avverso detta ordinanza, con atto del 14 ottobre 2022 è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di TA IA. 3. Con atto 24 marzo 2023 TA IA ha rinunziato al ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile in ragione della sopravvenuta rinunzia, con condanna dellticorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che si reputa equo quantificare nella misura di euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. . Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore
lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità per intervenuta rinuncia. udito il d4fensore •I•I• Penale Sent. Sez. 1 Num. 36707 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 04/04/2023 Il Presidente IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 30 giugno 2022 il Tribunale di Reggio Calabria - in procedura trattata ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen. - ha respinto l'appello proposto nell'interesse di TA IA avverso l'ordinanza emessa dal Gip della medesima sede il 20 aprile 2022, con la quale si rigettava la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto. 2. Avverso detta ordinanza, con atto del 14 ottobre 2022 è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di TA IA. 3. Con atto 24 marzo 2023 TA IA ha rinunziato al ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile in ragione della sopravvenuta rinunzia, con condanna dellticorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che si reputa equo quantificare nella misura di euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. . Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore