Sentenza 13 dicembre 2011
Massime • 1
Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione il giudice deve rigettare l'istanza se le parti non ottemperino al suo invito ad integrare la documentazione presentata, trovando applicazione le regole del processo civile ed essendo, pertanto, preclusi al giudicante gli accertamenti di ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2011, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio Presidente del 13/12/2011
Dott. BIANCHI Luisa rel. Consigliere SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta Consigliere N. 1701
Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia Consigliere N. 18820/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN AT N. IL 11/04/1942;
1) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 53/2009 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 07/01/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Angelo Giovanni che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
IN TA, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Catanzaro,con la quale è stata rigettata la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita nell'ambito di un procedimento dal quale era stata assolta per non aver commesso il fatto.
La Corte territoriale ha rilevato che l'istante- che aveva chiesto ed ottenuto differimento per la relativa produzione documentale- non aveva prodotto in giudizio l'ordinanza custodiale, l'interrogatorio di garanzia e la sentenza assolutoria con attestazione di irrevocabilità ed ha ritenuto che tali atti sono indispensabili allo scopo di valutare l'ammissibilità dell'istanza e l'esistenza degli elementi costitutivi del diritto alla riparazione. La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 314 c.p.p., e art. 210 c.p.c., censurando l'interpretazione data dal giudice di merito e facendo presente che il giudice della riparazione avrebbe potuto attivare i propri poteri di ufficio ed integrare la documentazione mancante, gravando sul medesimo un potere-dovere di verifica ex officio di tutte le condizioni oggettive alla cui sussistenza è subordinato l'eventuale accoglimento della domanda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve considerarsi che il procedimento per riparazione da ingiusta detenzione, come disciplinato dagli artt. 314 e ss. c.p.p., pur essendo disciplinato dal codice di procedura penale, (v. Sezioni unite 9 luglio 2003, n. 35760, Azgejui, rv. 225471) ha prevalente natura civilistica, nel senso che laddove non esista alcuna regola applicabile ovvero la disciplina del codice di rito penale appaia incompatibile con la natura del procedimento per la riparazione, trovano applicazione i principi del processo civile (v. sul punto Sezione 4^, 13 ottobre 2010, n. 41081, Ministero dell'Economia e delle Finanze in proc. Zefi, non massimata, laddove ha precisato che le conclusioni delle Sezioni unite non possono che riferirsi agli aspetti strettamente processuali del procedimento in questione). Applicando i principi del processo civile è, pertanto, onere di chi agisce in giudizio provare i fatti costituitivi della domanda proposta, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare (ove sia stato provato il fatto costitutivo ed il convenuto intenda resistere alla domanda) i fatti estintivi o modificativi della domanda. Il principio civilistico della disponibilità delle prove in capo alle parti va però coordinato con la specifica natura del procedimento per la riparazione della ingiusta detenzione che riguardando un rapporto obbligatorio di diritto pubblico non può non avere incidenza anche sul suddetto principio civilistico. Ciò impone al giudice della riparazione, per un verso, di invitare le parti ad adempiere all'onere probatorio su di loro incombente, con riferimento particolare alla prova dei fatti costitutivi della domanda e, per altro verso, di esercitare i poteri officiosi di cui il giudice è dotato ponendo eventualmente a fondamento della domanda anche atti che le parti non hanno prodotto e richiamato (v. la già citata sentenza 41081/2010 ed i precedenti in essa richiamati). I poteri officiosi del giudice della riparazione non possono però integralmente sovrapporsi all'onere che incombe sulle parti, se non di provare i fatti costitutivi o quelli estintivi (o modificativi), quanto meno di allegare le circostanze idonee a contrastare la contrapposta tesi;
allegazioni sulle quali potranno poi esercitarsi i poteri di accertamento attribuiti al giudice. Alla luce di tali principi può, pertanto, ritenersi che se la documentazione prodotta dalla parte interessata si appalesi insufficiente, il giudice del merito ben può, e deve, disporne la integrazione di ufficio, ovvero rappresentare alla parte la necessità di tale integrazione, con l'onere per la stessa della ulteriore produzione integrativa che sia nella sua disponibilità, ai fini della produzione medesima. In tale seconda ipotesi, peraltro, ove la parte non ottemperi all'invito volto ad accertare l'esistenza del dolo o della colpa grave dell'istante, e non fornisca giustificazione alcuna al riguardo, viene sottratta al giudice la possibilità di accertare tale presupposto, legislativamente previsto, con la conseguenza che sulla sua positiva esistenza viene a mancare ogni prova e la relativa istanza legittimamente viene rigettata (v. Sezione 4^, 24 maggio 2000, n. 3042, Iannino, rv.216735). In tale ipotesi rientra il caso di specie, in cui la parte istante non solo non ha allegato le circostanze poste a fondamento della sua tesi, ma, pur invitata ad esibire la documentazione di interesse (l'ordinanza cautelare, l'interrogatorio di garanzia e la sentenza munita dell'attestazione di irrevocabilità) non ha neanche ottemperato all'invito del giudice, pure a fronte dell'eccezione preliminare proposta dall'Amministrazione resistente della inammissibilità dell'istanza, in quanto proposta oltre il termine di due anni dalla definitività della sentenza assolutoria. La conclusione del giudice della riparazione è, pertanto, in linea con i principi consolidati di questa Corte secondo i quali se l'istante intende che il giudice verifichi l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda deve pur sempre provare o allegare i fatti costitutivi della medesima ( custodia cautelare ed assoluzione) ed adempiere all'eventuale invito del giudice di integrare la predetta documentazione.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost., sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in cinquecento Euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2011. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2012