Sentenza 25 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un'intervista, riporti dichiarazioni, del soggetto intervistato oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, non può dirsi illecita qualora il fatto in sè dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione ed al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono state rese, presenti indiscutibili profili di interesse pubblico all'informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo, e tali da giustificare, per l'effetto, l'esercizio del diritto di cronaca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2002, n. 2733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2733 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ERNESTO LUPO - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
R.C.S. EDITORI SPA con sede in Milano, in persona dell'Amministratore delegato dott. Claudio Calabi, EL AO, ER SC, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GIOACCHINO ROSSINI 9, presso lo studio dell'avvocato NATALINO IRTI, che li difende unitamente all'avvocato GILBERTO VITALE, giusta procura speciale per Notar Giovanni IP di Milano rispettivamente del 24/01/00 rep. n. 140351, del 31/01/00 rep. n. 140432 e per l'ultimo per procura speciale del consolato Generale in Parigi del 02/03/00 Rep. 297;
- ricorrenti -
contro
LI IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell'avvocato PIETRO ADRAGNA, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati LUIGI BELLINI, SC BELLINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
UC OR CA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1964/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione 2^ Civile, emessa il 29/06/99 e depositata il 20/07/99 (R.G. 3227/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Natalino IRTI e Gilberto VITALE;
udito l'Avvocato Nicola ADRAGNA (per delega Avv. Pietro ADRAGNA);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per accoglimento del ricorso p.q.r.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel corso di un'intervista, pubblicata dal quotidiano Il Corriere della Sera del 10/03/1995, il deputato EO LA CI dichiarò al giornalista CO LO che il deputato IO TT era subentrato agli onorevoli Andreotti e LI nella posizione di referente della mafia. Il TT convenne dinanzi al Tribunale di Milano l'LA CI e il LO, nonché AO MI, direttore responsabile del quotidiano, e la R.C.S. Editori s.p.a., editrice del quotidiano, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni che sostenne di aver subito in conseguenza del contenuto diffamatorio delle dichiarazioni dell'LA CI. Con sentenza del 10/7/1997 il Tribunale condannò l'LA CI e il LO al pagamento di somme di danaro in favore del TT, a titolo di risarcimento per il contenuto dell'intervista. Condannò al pagamento di ulteriori somme di in favore del TT il MI e la R.C.S. in relazione ad un riferimento (o "occhiello") all'intervista stampato sulla prima pagina del giornale. Su appelli di tutte le parti la Corte di Milano, con sentenza del 20/7/1999, in riforma della sentenza del Tribunale, ha condannato la R:C:S: Editori ed il MI, in solido con il LO, anche per il contenuto dell'intervista. Ricorrono la R.C.S. Editori, il MI ed il LO con due motivi. Il TT resiste con controricorso. L'intimato LA CI non ha svolto difese. Entrambe le parti costituite hanno prodotto memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti denunziano "violazione e falsa applicazione dell'art. 21 co. 1^ e 2^ Cost.", nonché "omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia". Osservano che nell'ipotesi in cui il giornalista raccolga dichiarazioni di soggetti i quali raccontino fatti ed esprimano opinioni la notizia cioè l'oggetto offerto alla conoscenza dei lettori non consiste tanto nelle opinioni espresse o nei fatti narrati dalli intervistato, quanto nelle sue dichiarazioni in sè considerate. Sostengono che, di conseguenza, in tal caso il giornalista per soddisfare il diritto del cittadino all'informazione, in modo da realizzare l'utilità sociale di quest'ultima, deve, bensì riferire puntualmente il contenuto delle dichiarazioni raccolte, ma non ha anche il dovere di accertare la rispondenza di quel contenuto alla verità. Aggiungono che questo principio è tanto più valido e vincolante per il giornalista "quanto più è autorevole e 'pubblico' l'intervistato. Lamentano, quindi, che la Corte di merito abbia addebitato al giornalista CO ME e, di riflesso, agli altri odierni ricorrenti, di non aver controllato la veridicità delle dichiarazioni rese, nel corso dell'intervista di che trattasi, dal deputato EO LA CI, uomo politico di risalto nazionale e di diffusa notorietà. La doglianza è fondata. La Corte di merito ha informato la sua pronunzia al principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'esimente del diritto di cronaca può essere invocata dal giornalista soltanto se egli abbia esercitato un rigoroso controllo dell'attendibilità della fonte e della verità sostanziale dei fatti oggetto della notizia (tra le altre, Cass., 217/1997, n. 5947 - Cass., 4/7/1997, n. 6041 - Cass., 25/5/2000, n. 6877). Questo principio, dal quale nella generalità dei casi di cronaca giornalistica non v'è ragione di discostarsi, è stato recentemente limitato (nella sua estensione) ed integrato dalle Sezioni Unite penali di questa Corte (Cass. S.U. 30/5-18/10/2001, n. 37140) con l'affermazione - condivisa da questo Collegio - secondo cui la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un'intervista, vi riporti dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione, deve ritenersi lecita quando il fatto in sè dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione ed al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca.
La Corte di merito ha del tutto omesso di esaminare e valutare sotto quest'ultimo, specifico aspetto la fattispecie concreta dedotta in contestazione e, pertanto, è effettivamente incorsa nel denunziato vizio motivazionale.
L'accoglimento del motivo testò esaminato preclude l'esame del secondo motivo (con cui i ricorrenti R.C.S. e MI si dolgono del fatto che la Corte milanese abbia ritenuto assorbito nella affermazione della responsabilità dell'editore e del direttore responsabile il concorrente addebito, rivolto agli stessi dal Tribunale, di aver pubblicato l'intervista sul quotidiano), che appare assorbito, dovendo la doglianza essere riesaminata dal giudice del rinvio.
La impugnata sentenza va, dunque, cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, che si uniformerà al principio di diritto innanzi enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2002