Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2003, n. 4143
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Sentenza 21 marzo 2003

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In tema di assegno bancario non trasferibile, affermatasi, nei confronti del traente, la responsabilità concorrente di entrambe le banche, negoziatrice e trattaria, per l'irregolare pagamento del titolo, deve peraltro tenersi conto, nel pronunciare sulla domanda di rivalsa che, nello stesso giudizio, la banca trattaria abbia proposto nei confronti della negoziatrice, della (eventualmente diversa) incidenza causale delle colpevoli omissioni di ciascuna, giusta disposto dell'art. 2055 cod. civ., allorché la banca negoziatrice, al fine di paralizzare la domanda di rivalsa, abbia contestato "in toto" la propria responsabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2003, n. 4143
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4143
    Data del deposito : 21 marzo 2003

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