Sentenza 21 marzo 2003
Massime • 1
In tema di assegno bancario non trasferibile, affermatasi, nei confronti del traente, la responsabilità concorrente di entrambe le banche, negoziatrice e trattaria, per l'irregolare pagamento del titolo, deve peraltro tenersi conto, nel pronunciare sulla domanda di rivalsa che, nello stesso giudizio, la banca trattaria abbia proposto nei confronti della negoziatrice, della (eventualmente diversa) incidenza causale delle colpevoli omissioni di ciascuna, giusta disposto dell'art. 2055 cod. civ., allorché la banca negoziatrice, al fine di paralizzare la domanda di rivalsa, abbia contestato "in toto" la propria responsabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2003, n. 4143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4143 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CREDITO ITALIANO SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso l'avvocato MARIA TERESA LOIACONO ROMAGNOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NATALINO MANENTE, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del Presidente prò tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VAL GARDENA 3, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIO DE ANGELIS, giusta procura speciale per Notaio Liguori Mario di Roma, rep. n. 122123 del 20.10.00;
- resistente -
contro
SCALIGERA IMMOBILIARE 95 SRL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 854/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 01/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato LOIACONO ROMAGNOLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato DE ANGELIS, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del primo motivo, l'accoglimento del secondo e l'assorbimento del terzo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In relazione al pagamento di un assegno bancario emesso dalla Soc. Garda Moda Commerciale p.a. in favore della S.p.a. PE per l'importo di lire 1.675.044, negoziato attraverso una falsificazione del nome del prenditore (con l'aggiunta, dopo l'indicazione della PE S.p.a., delle parole "Crom Factor", con le quali figurava poi apposta una girata) e dell'importo (in lire 21.675.044) e incassato presso il giratario RE AL S.p.a., il tribunale di Verona, con sentenza del 10.03.1995, accolta la domanda dell'attrice condannò la Banca Nazionale del Lavoro, trattarla, al pagamento della stessa somma maggiorata degli interessi al tasso del 13% con decorrenza dal 20.10.1989. Accolta poi la domanda di rivalsa proposta dalla suddetta banca trattarla nei confronti del RE AL, condannò quest'ultimo a rifondere alla prima tutto quanto sarebbe stato pagato alla traente.
Proposero gravame entrambe le banche suddette.
Il RE AL sostenne, nell'ambito della affermata sua responsabilità nei confronti della banca trattarla, che mancava il necessario rapporto di efficienza causale tra le omissioni ad essa addebitata, circa il controllo della regolarità formale del titolo, e il pregiudizio derivato alla banca trattarla medesima, tenuta anch'essa ai medesimi controlli, e che in ogni caso la domanda di rivalsa avrebbe dovuto essere accolta soltanto in parte proprio in forza del concorso delle omissioni di controllo addebitabili anche alla trattarla.
La Banca Nazionale del Lavoro, nell'ambito del suo rapporto con la traente, sostenne l'errore del primo giudice sia nel mancato rilievo dell'assenza di ogni sua responsabilità in conseguenza dell'assorbente responsabilità della banca negoziatrice, sia nella valutazione degli elementi di fatto (le diciture relative al nome del beneficiario e del girante leggibili sull'assegno e le modalità dell'alterazione) sulla base dei quali era stata affermata la propria responsabilità concorrente.
Con sentenza emessa il 1.07.1999, la Corte di Appello di Venezia rigettò entrambi i gravami.
Ricorre per cassazione il RE AL S.p.a., illustrando il ricorso con una memoria difensiva.
L'intimata Banca Nazionale del Lavoro ha depositato unicamente una procura al difensore per il giudizio di cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è articolato in tre motivi.
Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 43 della legge assegni (r.d. n. 1736 del 1933) e degli artt. 2043, 2056 e 1223 cod. civ.. Fatta la precisazione che l'assegno in questione non era affatto munito della clausola di non trasferibilità, sicché i principi di diritto cui la Corte di Appello si era richiamata (Cass. 4187 del 1987) non trovavano applicazione al caso di specie, la ricorrente addebita alla Corte stessa di non aver tenuto in considerazione il già richiamato principio di causalità efficiente alla stregua del quale si sarebbe dovuto ritenere assorbente della responsabilità verso il traente le omissioni addebitabili alla trattarla, che da ultima aveva pagato l'assegno.
Tale motivo è infondato per entrambi i profili.
La Corte di merito ha fatto corretta applicazione al caso di specie, quand'anche fosse erroneo il riferimento alla norma dell'art. 43 co. 2^ della legge assegni (r.d. n. 1736 del 1933) e alla tipologia dell'assegno (non trasferibile) in essa contemplato, del principio di diritto secondo il quale "la banca negoziatrice, girataria per l'incasso dell'assegno, risponde nei confronti del traente a titolo di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) qualora il pagamento dell'assegno sia stato eseguito colposamente, ossia con violazione dei doveri di diligenza (qualificata: secondo il paradigma dell'accorto ed avveduto banchiere) nell'accertamento delle eventuali alterazioni dell'assegno e nella individuazione del soggetto effettivamente legittimato, in favore di persona diversa dall'effettivo beneficiario" (v. ex multis, la sentenza n. 5507 del 1980). Sotto l'altro profilo, l'infondatezza della censura è in ciò che la Corte medesima tale affermazione ha reso, circa la responsabilità di essa banca negoziatrice, proprio nella disamina del motivo di gravame che l'insussistenza di tale responsabilità aveva prospettato, pretendendo l'appellante RE AL di riversarla in via esclusiva sulla banca trattarla al fine di veder respinta la domanda di rivalsa (punto n. 3 delle conclusioni, trascritte nell'epigrafe della sentenza ora impugnata, sicché averla riaffermata - sulla base del rilievo in fatto circa l'omissione dei dovuti controlli (relativamente alì identificazione del presentatore e alla regolarità formale del titolo) - ha il significato di rilievo positivo della incidenza causale del comportamento negligente, colposo, anche di essa banca negoziatrice. Vi è piena corrispondenza, dunque, nella motivazione della sentenza, tra le individuate ragioni del (motivo di) gravame e le ragioni sulla base delle quali la doglianza stessa è stata, correttamente, ritenuta infondata.
Con il secondo motivo il ricorrente RE AL denuncia la "violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., nel testo antecedente la riforma, nonché delle norme e dei principi giuridici in tema di colpa concorrente per avere la Corte di merito ritenuto quale "domanda nuova inammissibile" la sua richiesta di accertamento e declaratoria del concorso di colpa della banca trattarla, rilevante rispetto all'accoglimento della domanda di rivalsa accertamento che, secondo l'assunto, avrebbe dovuto essere eseguito d'ufficio.
Tale motivo è fondato.
Affermata nei confronti del traente la responsabilità concorrente di entrambe le banche, la negoziatrice (il RE AL) e la trattarla (la Banca Nazionale del Lavoro.), per l'irregolare pagamento dell'assegno, nel pronunciare sulla domanda di rivalsa che nello stesso giudizio la banca trattarla abbia proposto nei confronti della banca negoziatrice, non può non tenersi conto, nei termini di cui all'art. 2055 comma 2^ c.c. e allorché quest'ultima banca, al fine di paralizzare la domanda di rivalsa, abbia contestato in toto la propria responsabilità, della eventualmente diversa incidenza causale delle colpevoli omissione dell'una e dell'altra (v. Cass. n. 1023 del 1998 e n. 12425 del 2000). A tale indagine il giudice deve procedere anche d'ufficio, applicandosi, nell'ambito dei rapporti extracontrattuale tra le due banche e nel giudizio sull'azione di rivalsa dell'una verso l'altra, i medesimi principi di diritto stabiliti per l'ipotesi di cui all'art. 1227 comma primo cod. civ. (concorso del fatto colposo del creditore), richiamato, in tema di responsabilità
extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c., soltanto occorrendo, ai fini di tale pronuncia d'ufficio, che risultino acquisiti gli elementi di fatto necessari all'indagine stessa. La negligenza della banca trattarla si pone infatti, nell'ambito del rapporto extracontrattuale con la banca negoziatrice, come fatto colposo del creditore, donde l'applicazione dei suddetti principi. Ciò posto, la doglianza dell'appellante RE AL, che "l'affermato omesso controllo da parte della trattarla B.N.L. avrebbe comportato la declaratoria di concorso della medesima nella determinazione del danno subito dalla società traente, per cui la domanda di rivalsa avrebbe potuto essere accolta soltanto sulla base dei criteri previsti dall'art. 2055 c.c." (v. pag. 8 della sentenza ora impugnata) si configurava non già come "domanda", per di più nuova e inammissibile ex art. 345 c.p.c. - come la Corte di merito ha ritenuto - bensì come mera riproposizione di una linea difensiva diretta a contrastare la domanda di rivalsa, e in concreto intesa ad ottenere la quantificazione, nell'ambito di tale rapporto, dell'incidenza causale dell'accertata negligenza della banca trattarla nella produzione dell'evento dannoso.
Sul punto, la sentenza va dunque cassata con rinvio, dovendosi procedere, nel senso voluto dall'appellante RE AL, e ai fini della pronuncia sulla domanda di rivalsa, alla valutazione (e alla quantificazione) dell'incidenza causale della condotta colposa della banca trattarla in quei termini in cui la stessa sentenza ora impugnata (v. pag. 9), rigettando il gravame incidentale della trattarla B.n.l., l'ha rilevata (come omissione, in sede di stanza di compensazione, della verifica e del controllo del titolo "in quanto da un esame superficiale appariva evidente che era stato emesso in favore di PE e risultava girato da RZ), e riaffermata proprio come "fatto causalmente rilevante per la determinazione dell'evento dannoso.... anche nell'ambito del rapporto extracontrattuale con la banca negoziatrice..." (ivi). Resta assorbito il terzo motivo di ricorso che, per quanto investa il regolamento delle spese del giudizio di appello nei soli rapporti tra l'appellante RE AL e la società Garda Moda Commerciale, è comunque diretto a censurare una statuizione accessoria e conseguente che nella pronuncia di merito resa dalla Corte di Appello, ora cassata, aveva carattere accessorio e consequenziale, onde detta pronuncia sulle spese è comunque travolta dalla cassazione della sentenza in relazione alla pronuncia finale (di merito: rigetto dell'appello del RE AL e conferma integrale della sentenza del primo giudice) relativa alla domanda di rivalsa.
Il giudice di rinvio provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della stessa Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di Cassazione, il 6 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2003