CASS
Sentenza 2 marzo 2023
Sentenza 2 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2023, n. 9055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9055 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'LO GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/08/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio ha depositato conclusioni scritte chiedendo la dichiarazione di rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale per le misure cautelari personali di Catanzaro respingeva la richiesta di riesame proposta nell'interesse di US D'LO contro l'ordinanza del tribunale che aveva applicato lo stesso la massima misura cautelare relazione al reato di partecipazione all'associazione mafiosa per il quale lo stesso aveva riportato in primo grado sentenza di condanna ha la pena di dieci anni e quattro mesi di reclusione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9055 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 18/01/2023 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.): il fatto che il ricorrente fosse stato condannato per lo stesso reato in relazione al quale veniva applicata la cautela non attenuava l'onere motivazionale del Tribunale, che avrebbe dovuto esplicitare le ragioni poste alla base del riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza;
2.2 violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione con riguardo alle esigenze cautelari: la motivazione offerta sarebbe autoreferenziale, di fatto apparente in quanto non avrebbe valorizzato gli elementi positivi allegati dalla difesa ovvero la condotta del ricorrente - che evidenziavano la rescissione dei legami del ricorrente con la cosca - né tantomeno il tempo trascorso tra la consumazione dei fatti e l'applicazione della misura;
anche con riguardo al pericolo di fuga la motivazione sarebbe insufficiente, in quanto non avrebbe dato conto quale fosse gli elementi da cui dedurre l'alta probabilità che il ricorrente potesse darsi alla fuga. Si deduceva che la motivazione era generica e non aveva approfondito la specifica posizione di LO ID ed i suoi rapporti con la associazione criminale calabrese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l'applicazione di una misura cautelare, possono essere desunti anche dal semplice dispositivo di una sentenza di condanna, ancorché non sia stata ancora depositata la motivazione (tra le altre: Sez. 3, n. 6780 del 27/01/2012, P. Rv. 251990 - 01). La pronuncia della condanna per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa è dunque - contrariamente a quanto dedotto - sufficiente ad integrare la probatio minor relativa ai gravi indizi di colpevolezza necessaria per l'applicazione della misura cautelare. 1.2. Il secondo motivo non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare le emergenze probatorie disponibili a fine di effettuare una valutazione alternativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari. In materia di esigenze cautelari correlate ad emergenze indiziarie indicative della sussistenza di gravi indizi di partecipazione ad associazione mafiose il collegio riafferma che la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, sicché, in assenza di elementi a favore, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze 2 cautelari (Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180 - 02; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265986). In linea con tali coordinate ermeneutiche il Tribunale rilevava che, nel caso in esame, l'esigenza di prevenire la reiterazione di reati era agevolmente ricavabile dal fatto che l'associazione mafiosa nella quale il ricorrente risultava essere inserito non era estinta, ma operativa sul territorio sicché lo stesso, se lasciato libero, avrebbe potuto agevolmente reinserirsi nel gruppo e partecipare attivamente alle attività illecite dallo stesso gestite. 1.3.Contrariannente a quanto dedotto non si rileva nessuna manifesta illogicità neanche nella parte della motivazione che rilevava la sussistenza del pericolo di fuga: con motivazione ineccepibile il tribunale riteneva infatti che, tenuto conto dell'entità della pena e della nota criminale capacità dei gruppi mafiosi di gestire la latitanza dei propri membri, LO ID avrebbe potuto fuggire per evitare di scontare la sanzione inflittagli, sicché l'unica misura idonea a scongiurare il sia il pericolo di reiterazione che quello di fuga era la massima misura custodiale. La motivazione contestata non si presta ad alcuna censura in questa sede essendo esente da illogicità manifeste e coerente con le emergenze processuali. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativannente in euro tremila. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94 comma 1- ter disp. att. Cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno Ar date 2023 L'estensore Il Presiden
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio ha depositato conclusioni scritte chiedendo la dichiarazione di rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale per le misure cautelari personali di Catanzaro respingeva la richiesta di riesame proposta nell'interesse di US D'LO contro l'ordinanza del tribunale che aveva applicato lo stesso la massima misura cautelare relazione al reato di partecipazione all'associazione mafiosa per il quale lo stesso aveva riportato in primo grado sentenza di condanna ha la pena di dieci anni e quattro mesi di reclusione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9055 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 18/01/2023 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.): il fatto che il ricorrente fosse stato condannato per lo stesso reato in relazione al quale veniva applicata la cautela non attenuava l'onere motivazionale del Tribunale, che avrebbe dovuto esplicitare le ragioni poste alla base del riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza;
2.2 violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione con riguardo alle esigenze cautelari: la motivazione offerta sarebbe autoreferenziale, di fatto apparente in quanto non avrebbe valorizzato gli elementi positivi allegati dalla difesa ovvero la condotta del ricorrente - che evidenziavano la rescissione dei legami del ricorrente con la cosca - né tantomeno il tempo trascorso tra la consumazione dei fatti e l'applicazione della misura;
anche con riguardo al pericolo di fuga la motivazione sarebbe insufficiente, in quanto non avrebbe dato conto quale fosse gli elementi da cui dedurre l'alta probabilità che il ricorrente potesse darsi alla fuga. Si deduceva che la motivazione era generica e non aveva approfondito la specifica posizione di LO ID ed i suoi rapporti con la associazione criminale calabrese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l'applicazione di una misura cautelare, possono essere desunti anche dal semplice dispositivo di una sentenza di condanna, ancorché non sia stata ancora depositata la motivazione (tra le altre: Sez. 3, n. 6780 del 27/01/2012, P. Rv. 251990 - 01). La pronuncia della condanna per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa è dunque - contrariamente a quanto dedotto - sufficiente ad integrare la probatio minor relativa ai gravi indizi di colpevolezza necessaria per l'applicazione della misura cautelare. 1.2. Il secondo motivo non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare le emergenze probatorie disponibili a fine di effettuare una valutazione alternativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari. In materia di esigenze cautelari correlate ad emergenze indiziarie indicative della sussistenza di gravi indizi di partecipazione ad associazione mafiose il collegio riafferma che la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, sicché, in assenza di elementi a favore, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze 2 cautelari (Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180 - 02; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265986). In linea con tali coordinate ermeneutiche il Tribunale rilevava che, nel caso in esame, l'esigenza di prevenire la reiterazione di reati era agevolmente ricavabile dal fatto che l'associazione mafiosa nella quale il ricorrente risultava essere inserito non era estinta, ma operativa sul territorio sicché lo stesso, se lasciato libero, avrebbe potuto agevolmente reinserirsi nel gruppo e partecipare attivamente alle attività illecite dallo stesso gestite. 1.3.Contrariannente a quanto dedotto non si rileva nessuna manifesta illogicità neanche nella parte della motivazione che rilevava la sussistenza del pericolo di fuga: con motivazione ineccepibile il tribunale riteneva infatti che, tenuto conto dell'entità della pena e della nota criminale capacità dei gruppi mafiosi di gestire la latitanza dei propri membri, LO ID avrebbe potuto fuggire per evitare di scontare la sanzione inflittagli, sicché l'unica misura idonea a scongiurare il sia il pericolo di reiterazione che quello di fuga era la massima misura custodiale. La motivazione contestata non si presta ad alcuna censura in questa sede essendo esente da illogicità manifeste e coerente con le emergenze processuali. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativannente in euro tremila. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94 comma 1- ter disp. att. Cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno Ar date 2023 L'estensore Il Presiden