CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2023, n. 29060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29060 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: TR US IO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 16/01/2023 del Tribunale di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere US DA;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentiti i difensori, Avv. US Calabrò e Giovanni Cicala, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Messina, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto emessa 11 dicembre 2022, ha fr Penale Sent. Sez. 2 Num. 29060 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 18/05/2023 ripristinato nei confronti del ricorrente la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale di consulente del lavoro per la durata di un anno, in relazione ai reati di truffa aggravata di cui alle imputazioni provvisorie da 1 a 65, consistiti nell'avere imbastito «un complesso sistema di frodi poste in essere mediante la costituzione di rapporti di lavoro fittizi da parte di imprese in realtà inesistenti (cd. cartiere) grazie ai quali carpire indebitamente prestazioni a sostegno del reddito ai danni dell'INPS». 2. Ricorre per cassazione US IO TR, deducendo: 1) violazione di legge per non avere il Tribunale ritenuto l'incompatibilità dei giudici a latere facenti parte del collegio giudicante avendo gli stessi composto il collegio del Tribunale che aveva deliberato in sede di riesame sulla misura cautelare reale del sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto a carico del ricorrente, laddove il Tribunale aveva criticato le conclusioni cui era arrivato il Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di revoca della misura cautelare personale oggetto dell'appello del Pubblico ministero accolto dall'ordinanza impugnata. Il presidente estensore dell'ordinanza del Tribunale del riesame in sede cautelare reale, dottoressa RM, risulta essere lo stesso estensore dell'ordinanza oggi gravata. In entrambe le circostanze, quale componente del collegio giudicante vi era la dottoressa Silipigni;
2) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello del Pubblico ministero per il mancato rispetto del principio devolutivo quanto alla circostanza inerente ai rapporti tra il ricorrente e la sua compagna AL IA TA, in ipotesi accusatoria beneficiaria dell'attività illecita contestata all'indagato in quanto lavoratrice fittizia. Tale elemento di fatto non era mai stato oggetto di precedente valutazione;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe trascurato la versione difensiva esplicitata dal ricorrente nel corso dell'interrogatorio di garanzia, che aveva portato il Giudice per le indagini preliminari ad escludere che vi fossero gravi indizi di colpevolezza ed a revocare la misura cautelare. Tale versione è stata ribadita in ricorso attraverso il richiamo alle circostanze che il ricorrente, in ragione delle modalità della sua attività professionale di consulente del lavoro esercitata anche in relazione alle singole vicende oggetto di contestazione, non avrebbe avuto la consapevolezza del marchingegno fraudolento enucleato dall'accusa, non deducibile dal rapporto di lavoro instaurato dalla sua compagna AL IA TA e dalla di lei sorella - di natura non fittizia secondo quanto risultante dalla documentazione alla quale il ricorso fa riferimento 2 ai fgg. 18-20 - e dal tenore di un messaggio whatsapp che il ricorrente aveva saputo spiegare in termini leciti (fgg. 21 e 22 del ricorso). Quanto alle esigenze cautelari, il ruolo rivestito dal ricorrente, alla luce di quanto dedotto in ricorso, escluderebbe il pericolo di reiterazione del reato, peraltro immotivatamente ritenuto sussistente pur in assenza del requisito dell'attualità, di una valutazione di tutta l'attività lecita del ricorrente rispetto a quella oggetto di interesse investigativo e dell'assenza di prova del profitto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Quanto al primo motivo, deve ritenersi pacifico, in punto di diritto, il principio secondo il quale non è applicabile ai procedimenti cautelari davanti al Tribunale del riesame la norma che regola i casi di incompatibilità dei giudici previsti dall'art. 34 cod. proc. pen., vertendosi pur sempre nella medesima fase procedimentale, per di più di tipo incidentale e che non definisce un grado di giudizio. Di tale principio sono espressione diverse pronunce di legittimità intervenute nel tempo, come Sez. 3, n. 10231 del 11/02/2015, RT, Rv. 252958, secondo cui, non si configura alcuna ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. in capo al magistrato, già componente del tribunale del riesame chiamato a giudicare della legittimità di una misura coercitiva, che abbia, poi, fatto parte del medesimo tribunale, in qualità di giudice dell'appello avverso il rigetto di istanza di revoca o sostituzione della medesima misura. Nella motivazione di tale decisione sono tracciate le linee interpretative qui condivise: «Gli articoli 34 ss. del codice di rito disciplinano l'incompatibilità, ovvero la situazione in cui la condizione soggettiva del giudicante presenta un contenuto tale da renderlo inidoneo a esercitare la funzione giurisdizionale in un determinato processo. Tra le ipotesi di incompatibilità si annovera anche il compimento di precedenti atti nel procedimento, così come stabilito in modo tassativo e determinato dall'articolo 34 c.p.p., che - ponendo sostanzialmente come discrimen la natura decisoria della cognizione, così da rendere irrilevante la cognizione meramente interinale/incidentale - non include la pronuncia di ordinanza cautelare de libertate. Come infatti ha illustrato plurima giurisprudenza di questa Suprema Corte, la cognizione cautelare de libertate non può generare incompatibilità del giudice che l'ha esercitata, perché "il procedimento incidentale "de libertate", non comportando un accertamento sul merito della contestazione, non può essere considerato un "giudizio" ai fini di applicazione dell'art. 34 c.p.p." (così, ex multís, Cass. sez. VI, 19 giugno 2003 n. 36332). Ne consegue che il collegio de libertate che abbia esaminato una richiesta di riesame non è incompatibile con la cognizione 3 di un successivo appello cautelare (Cass. sez. I, 9 luglio 2003 n. 29690; Cass. sez. H, 28 febbraio 2003 n, 13663; Cass. sez. I, 31 gennaio 2000 n. 742), esattamente come detto collegio non risulta incompatibile, qualora il suo provvedimento sia stato annullato dal giudice di legittimità con rinvio, a svolgere le funzioni di giudice di rinvio cautelare, poiché il procedimento incidentale de libertate non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione (tra gli arresti più recenti: Cass. sez. VI, 26 marzo 2014 n. 33883; Cass. sez. II, 29 gennaio 2013 n. 15305; Cass. sez. V, 24 marzo 2011 n. 16875; Cass. sez. VI, 11 dicembre 2009-28 gennaio 2010 n. 3884; Cass. sez. V, 16 novembre 2005-3 gennaio 2006 n. 43). Infatti, insegna il consolidato orientamento in esame, "l'imparzialità non può ritenersi intaccata da una qualsiasi valutazione già compiuta nello stesso o in altri procedimenti, con la conseguenza che la disciplina dell'incompatibilità è circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso oggetto, stante il ragionevole pericolo che il giudice sia condizionato dalla propria precedente decisione" (così ben sintetizza Cass. sez. VI, 20 aprile 2005 n. 22464; cfr. altresì Cass. sez.II, 28 febbraio 2003 n. 13663 nonché Cass. sez. I, 11 aprile 1997 n. 2687, quest'ultima dichiarante manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 34 c.p.p. per non avere qualificato incompatibile a decidere a seguito dell'annullamento con rinvio lo stesso collegio de libertate che aveva emesso il provvedimento annullato). D'altronde, che in concreto non sussistesse alcuna reale lesione alla imparzialità del collegio conseguente alla precedente cognizione della posizione cautelare della RT lo dimostra la stessa condotta della difesa della prevenuta, che, una volta appresa la composizione del collegio, non si è avvalsa dello strumento tutelante in tale ipotesi, cioè della ricusazione». Dal che deriva l'infondatezza del primo motivo. 2. Del pari infondato, in punto di diritto, è il secondo motivo, poiché il principio tantum devolutum quantum appellatum, richiamato dal ricorrente, non può ritenersi violato da allegazioni relative a circostanze inerenti al fatto che facciano riferimento a dati che sono contenuti negli atti processuali e sono relativi ad un medesimo punto della decisione devoluto al giudice dell'impugnazione, come, nel nostro caso, quello relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In questo senso e da lungo tempo, Sez. U, n. 8 del 25/06/1997, Gibilras, in ragione della quale, la cognizione del giudice di appello nel procedimento incidentale sulla libertà, di cui all'art. 310 cod. proc. pen., è limitata ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame (e a quelli con essi strettamente connessi e da essi dipendenti), ma non è condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste dal giudice della decisione impugnata a sostegno del proprio assunto. 4 In senso conforme, Sez. 1, n. 46262 del 18/11/2008, Pagano, Rv. 242065: la cognizione del giudice dell'appello cautelare non è limitata alle deduzioni fattuali indicate nei motivi di impugnazione, ma l'estensione officiosa dell'ambito di indagine afferisce ai fatti e non al "thema decidendum", che resta circoscritto nei confini dell'effetto devolutivo. Ed ancora, Sez. 3, n. 28253 del 09/06/2010, B., Rv. 248135: la cognizione del giudice d'appello cautelare, a differenza di quanto previsto per il riesame, quale mezzo totalmente devolutivo, è limitata ai punti cui si riferiscono i motivi di gravame e a quelli ad essi strettamente connessi, pur non essendo condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste a base della decisione impugnata. Nel caso di specie, il ricorrente fa riferimento a deduzioni in punto di fatto, quali quelle relative alla incidenza, sotto il profilo della dimostrazione del dolo, della fittizia assunzione della sua compagna AL, che non si riferiscono (salvo prova contraria che il ricorrente non ha fornito) ad elementi introdotti successivamente dal Pubblico ministero in sede di appello cautelare, ma, al contrario, presenti fin dall'origine agli atti. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché, oltre alla genericità degli assunti difensivi, il ricorrente pretenderebbe una rivisitazione di merito della vicenda, avendo il Tribunale ampiamente motivato in ordine alla sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari. In particolare, a dimostrazione della genericità del motivo, si è sorvolato sul fatto, altamente significativo nella attuale fase cautelare, che il ricorrente fosse stato coinvolto in ogni circostanza illecita relativa a vicende diverse contenute in numerosissimi capi di imputazione nelle quali si registrava il medesimo modus operandi e la medesima posizione in esso assunta dall'indagato, con delle coincidenze assai eloquenti tra le persone fisiche di alcuni lavoratori fittizi e quelle dei loro datori di lavoro. La Corte ha mostrato di valorizzare la tesi difensiva, ritenendola sconfessata oltre che da tali elementi logici di notevole pregnanza, anche dal messaggio whatsapp tra il ricorrente ed un terzo soggetto, interpretato con argomenti attinenti al merito del giudizio, e significativo di piena consapevolezza del sistema truffaldino, corroborato dalla sussistenza, di cui si è già detto a proposito del primo motivo, di un rapporto di lavoro fittizio intercorso tra la compagna del ricorrente ed un datore di lavoro, che si è ritenuto a ragione che l'indagato non potesse ignorare e che era inerente all'anno di riferimento 2019 (e non ai precedenti come si vorrebbe in ricorso). Dalla onnipresenza del ricorrente in tutte le diverse vicende illecite descritte nelle imputazioni provvisorie, connotate da una tecnica decettiva comune andata a buon 5 fine che passava anche attraverso l'attività lavorativa dell'indagato e le sue competenze tecniche specifiche, il Tribunale, senza incorrere in vizi logici, ha tratto la conclusione che egli avesse assunto un ruolo centrale nella vicenda illecita per cui si procede, circostanza che lo ha portato a ritenere sussistente il pericolo di recidiva, travolgendo le diverse argomentazioni difensive che partono dalla negazione di quel ruolo centrale rivestito dal TR rispetto a fatti snodatisi attraverso un ampio raggio di azione e per un tempo cospicuo, peraltro non lontano dal momento di esecuzione del primo provvedimento restrittivo. Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.05.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente US DA Geppino Ra Wt4
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere US DA;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentiti i difensori, Avv. US Calabrò e Giovanni Cicala, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Messina, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto emessa 11 dicembre 2022, ha fr Penale Sent. Sez. 2 Num. 29060 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 18/05/2023 ripristinato nei confronti del ricorrente la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale di consulente del lavoro per la durata di un anno, in relazione ai reati di truffa aggravata di cui alle imputazioni provvisorie da 1 a 65, consistiti nell'avere imbastito «un complesso sistema di frodi poste in essere mediante la costituzione di rapporti di lavoro fittizi da parte di imprese in realtà inesistenti (cd. cartiere) grazie ai quali carpire indebitamente prestazioni a sostegno del reddito ai danni dell'INPS». 2. Ricorre per cassazione US IO TR, deducendo: 1) violazione di legge per non avere il Tribunale ritenuto l'incompatibilità dei giudici a latere facenti parte del collegio giudicante avendo gli stessi composto il collegio del Tribunale che aveva deliberato in sede di riesame sulla misura cautelare reale del sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto a carico del ricorrente, laddove il Tribunale aveva criticato le conclusioni cui era arrivato il Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di revoca della misura cautelare personale oggetto dell'appello del Pubblico ministero accolto dall'ordinanza impugnata. Il presidente estensore dell'ordinanza del Tribunale del riesame in sede cautelare reale, dottoressa RM, risulta essere lo stesso estensore dell'ordinanza oggi gravata. In entrambe le circostanze, quale componente del collegio giudicante vi era la dottoressa Silipigni;
2) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello del Pubblico ministero per il mancato rispetto del principio devolutivo quanto alla circostanza inerente ai rapporti tra il ricorrente e la sua compagna AL IA TA, in ipotesi accusatoria beneficiaria dell'attività illecita contestata all'indagato in quanto lavoratrice fittizia. Tale elemento di fatto non era mai stato oggetto di precedente valutazione;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe trascurato la versione difensiva esplicitata dal ricorrente nel corso dell'interrogatorio di garanzia, che aveva portato il Giudice per le indagini preliminari ad escludere che vi fossero gravi indizi di colpevolezza ed a revocare la misura cautelare. Tale versione è stata ribadita in ricorso attraverso il richiamo alle circostanze che il ricorrente, in ragione delle modalità della sua attività professionale di consulente del lavoro esercitata anche in relazione alle singole vicende oggetto di contestazione, non avrebbe avuto la consapevolezza del marchingegno fraudolento enucleato dall'accusa, non deducibile dal rapporto di lavoro instaurato dalla sua compagna AL IA TA e dalla di lei sorella - di natura non fittizia secondo quanto risultante dalla documentazione alla quale il ricorso fa riferimento 2 ai fgg. 18-20 - e dal tenore di un messaggio whatsapp che il ricorrente aveva saputo spiegare in termini leciti (fgg. 21 e 22 del ricorso). Quanto alle esigenze cautelari, il ruolo rivestito dal ricorrente, alla luce di quanto dedotto in ricorso, escluderebbe il pericolo di reiterazione del reato, peraltro immotivatamente ritenuto sussistente pur in assenza del requisito dell'attualità, di una valutazione di tutta l'attività lecita del ricorrente rispetto a quella oggetto di interesse investigativo e dell'assenza di prova del profitto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Quanto al primo motivo, deve ritenersi pacifico, in punto di diritto, il principio secondo il quale non è applicabile ai procedimenti cautelari davanti al Tribunale del riesame la norma che regola i casi di incompatibilità dei giudici previsti dall'art. 34 cod. proc. pen., vertendosi pur sempre nella medesima fase procedimentale, per di più di tipo incidentale e che non definisce un grado di giudizio. Di tale principio sono espressione diverse pronunce di legittimità intervenute nel tempo, come Sez. 3, n. 10231 del 11/02/2015, RT, Rv. 252958, secondo cui, non si configura alcuna ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. in capo al magistrato, già componente del tribunale del riesame chiamato a giudicare della legittimità di una misura coercitiva, che abbia, poi, fatto parte del medesimo tribunale, in qualità di giudice dell'appello avverso il rigetto di istanza di revoca o sostituzione della medesima misura. Nella motivazione di tale decisione sono tracciate le linee interpretative qui condivise: «Gli articoli 34 ss. del codice di rito disciplinano l'incompatibilità, ovvero la situazione in cui la condizione soggettiva del giudicante presenta un contenuto tale da renderlo inidoneo a esercitare la funzione giurisdizionale in un determinato processo. Tra le ipotesi di incompatibilità si annovera anche il compimento di precedenti atti nel procedimento, così come stabilito in modo tassativo e determinato dall'articolo 34 c.p.p., che - ponendo sostanzialmente come discrimen la natura decisoria della cognizione, così da rendere irrilevante la cognizione meramente interinale/incidentale - non include la pronuncia di ordinanza cautelare de libertate. Come infatti ha illustrato plurima giurisprudenza di questa Suprema Corte, la cognizione cautelare de libertate non può generare incompatibilità del giudice che l'ha esercitata, perché "il procedimento incidentale "de libertate", non comportando un accertamento sul merito della contestazione, non può essere considerato un "giudizio" ai fini di applicazione dell'art. 34 c.p.p." (così, ex multís, Cass. sez. VI, 19 giugno 2003 n. 36332). Ne consegue che il collegio de libertate che abbia esaminato una richiesta di riesame non è incompatibile con la cognizione 3 di un successivo appello cautelare (Cass. sez. I, 9 luglio 2003 n. 29690; Cass. sez. H, 28 febbraio 2003 n, 13663; Cass. sez. I, 31 gennaio 2000 n. 742), esattamente come detto collegio non risulta incompatibile, qualora il suo provvedimento sia stato annullato dal giudice di legittimità con rinvio, a svolgere le funzioni di giudice di rinvio cautelare, poiché il procedimento incidentale de libertate non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione (tra gli arresti più recenti: Cass. sez. VI, 26 marzo 2014 n. 33883; Cass. sez. II, 29 gennaio 2013 n. 15305; Cass. sez. V, 24 marzo 2011 n. 16875; Cass. sez. VI, 11 dicembre 2009-28 gennaio 2010 n. 3884; Cass. sez. V, 16 novembre 2005-3 gennaio 2006 n. 43). Infatti, insegna il consolidato orientamento in esame, "l'imparzialità non può ritenersi intaccata da una qualsiasi valutazione già compiuta nello stesso o in altri procedimenti, con la conseguenza che la disciplina dell'incompatibilità è circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso oggetto, stante il ragionevole pericolo che il giudice sia condizionato dalla propria precedente decisione" (così ben sintetizza Cass. sez. VI, 20 aprile 2005 n. 22464; cfr. altresì Cass. sez.II, 28 febbraio 2003 n. 13663 nonché Cass. sez. I, 11 aprile 1997 n. 2687, quest'ultima dichiarante manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 34 c.p.p. per non avere qualificato incompatibile a decidere a seguito dell'annullamento con rinvio lo stesso collegio de libertate che aveva emesso il provvedimento annullato). D'altronde, che in concreto non sussistesse alcuna reale lesione alla imparzialità del collegio conseguente alla precedente cognizione della posizione cautelare della RT lo dimostra la stessa condotta della difesa della prevenuta, che, una volta appresa la composizione del collegio, non si è avvalsa dello strumento tutelante in tale ipotesi, cioè della ricusazione». Dal che deriva l'infondatezza del primo motivo. 2. Del pari infondato, in punto di diritto, è il secondo motivo, poiché il principio tantum devolutum quantum appellatum, richiamato dal ricorrente, non può ritenersi violato da allegazioni relative a circostanze inerenti al fatto che facciano riferimento a dati che sono contenuti negli atti processuali e sono relativi ad un medesimo punto della decisione devoluto al giudice dell'impugnazione, come, nel nostro caso, quello relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In questo senso e da lungo tempo, Sez. U, n. 8 del 25/06/1997, Gibilras, in ragione della quale, la cognizione del giudice di appello nel procedimento incidentale sulla libertà, di cui all'art. 310 cod. proc. pen., è limitata ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame (e a quelli con essi strettamente connessi e da essi dipendenti), ma non è condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste dal giudice della decisione impugnata a sostegno del proprio assunto. 4 In senso conforme, Sez. 1, n. 46262 del 18/11/2008, Pagano, Rv. 242065: la cognizione del giudice dell'appello cautelare non è limitata alle deduzioni fattuali indicate nei motivi di impugnazione, ma l'estensione officiosa dell'ambito di indagine afferisce ai fatti e non al "thema decidendum", che resta circoscritto nei confini dell'effetto devolutivo. Ed ancora, Sez. 3, n. 28253 del 09/06/2010, B., Rv. 248135: la cognizione del giudice d'appello cautelare, a differenza di quanto previsto per il riesame, quale mezzo totalmente devolutivo, è limitata ai punti cui si riferiscono i motivi di gravame e a quelli ad essi strettamente connessi, pur non essendo condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste a base della decisione impugnata. Nel caso di specie, il ricorrente fa riferimento a deduzioni in punto di fatto, quali quelle relative alla incidenza, sotto il profilo della dimostrazione del dolo, della fittizia assunzione della sua compagna AL, che non si riferiscono (salvo prova contraria che il ricorrente non ha fornito) ad elementi introdotti successivamente dal Pubblico ministero in sede di appello cautelare, ma, al contrario, presenti fin dall'origine agli atti. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché, oltre alla genericità degli assunti difensivi, il ricorrente pretenderebbe una rivisitazione di merito della vicenda, avendo il Tribunale ampiamente motivato in ordine alla sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari. In particolare, a dimostrazione della genericità del motivo, si è sorvolato sul fatto, altamente significativo nella attuale fase cautelare, che il ricorrente fosse stato coinvolto in ogni circostanza illecita relativa a vicende diverse contenute in numerosissimi capi di imputazione nelle quali si registrava il medesimo modus operandi e la medesima posizione in esso assunta dall'indagato, con delle coincidenze assai eloquenti tra le persone fisiche di alcuni lavoratori fittizi e quelle dei loro datori di lavoro. La Corte ha mostrato di valorizzare la tesi difensiva, ritenendola sconfessata oltre che da tali elementi logici di notevole pregnanza, anche dal messaggio whatsapp tra il ricorrente ed un terzo soggetto, interpretato con argomenti attinenti al merito del giudizio, e significativo di piena consapevolezza del sistema truffaldino, corroborato dalla sussistenza, di cui si è già detto a proposito del primo motivo, di un rapporto di lavoro fittizio intercorso tra la compagna del ricorrente ed un datore di lavoro, che si è ritenuto a ragione che l'indagato non potesse ignorare e che era inerente all'anno di riferimento 2019 (e non ai precedenti come si vorrebbe in ricorso). Dalla onnipresenza del ricorrente in tutte le diverse vicende illecite descritte nelle imputazioni provvisorie, connotate da una tecnica decettiva comune andata a buon 5 fine che passava anche attraverso l'attività lavorativa dell'indagato e le sue competenze tecniche specifiche, il Tribunale, senza incorrere in vizi logici, ha tratto la conclusione che egli avesse assunto un ruolo centrale nella vicenda illecita per cui si procede, circostanza che lo ha portato a ritenere sussistente il pericolo di recidiva, travolgendo le diverse argomentazioni difensive che partono dalla negazione di quel ruolo centrale rivestito dal TR rispetto a fatti snodatisi attraverso un ampio raggio di azione e per un tempo cospicuo, peraltro non lontano dal momento di esecuzione del primo provvedimento restrittivo. Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.05.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente US DA Geppino Ra Wt4