Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/10/2003, n. 15886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15886 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
† REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CALFAPIETRA Presidente Dott. Vincenzo R.G.N. 22792/00 | 5 8 8 6 0 3 Cron.F.32388 Dott. Alfredo Consigliere Rep. 4164 Dott. Salvatore BOG ANI Dott. Olindo SCHETTINO - Rel. Consigliere- Ud. 28/05/03 - Consigliere - Dott. Francesca TROMBETTA - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LE NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato RENATO MACRO, difeso dall'avvocato GIUSEPPE DE ZIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DE MA LA;
intimato avverso la sentenza n. 79/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 08/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2003 895 udienza del 28/05/03 dal Consigliere Dott. Olindo -1- - SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per rigetto del ricorso. 11 -2- R.G.N. 22792/2000 Oggetto: Vendita-contratto preliminare- inadempimento-omessa pronuncia- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 14-9-1991 IN Vincenzo conveniva in giudizio davanti al tribunale di Trani De OM LA e, premesso che con contratto preliminare del 9-10-1991 il convenuto prezzo di gli aveva promesso in vendita, per il lire 140.000.000 contestualmente versato al E promittente venditore, la quota indivisa del . complesso di fabbriche in Trani, Via Verdi, e che il De OM non aveva inteso addivenire alla stipulazione del contratto definitivo, chiedeva sentenza costitutiva ex art.2932 C.C., nonché la condanna dello stesso al risarcimento dei danni per il ritardo nell'adempimento, per l'inadempimento o per il parziale adempimento. Il De OM rimaneva contumace. Con la comparsa conclusionale l'attore mutava l'originaria domanda di esecuzione in forma specifica in quella di risoluzione, con la condanna correlativa della controparte alla restituzione del 5 2 * prezzo di lire 140.000.000 ed al pagamento della penale. Con sentenza del 24-10/9-11-1995, il tribunale, ritenuto di non potersi pronunciare sull'operato mutamento della domanda, perché non ritualmente effettuato all'udienza di precisazione delle conclusioni, rigettava la richiesta di restituzione della somma di lire 140.000.000, e, considerato l'inadempimento del convenuto all'obbligo assunto il preliminare, che qualificava comecon sussumibile nell'originaria pretesa risarcitoria, condannava lo stesso al pagamento della penale di lire 40.000.000, con interessi e spese. Proposto appello dal De OM, la corte di appello di Bari, con sentenza pubblicata 1'8 febbraio 2000, lo ha accolto e, per l'effetto, ha rigettato la domanda e condannato il IN al pagamento in favore dell'appellante delle spese del giudizio. La corte ha rilevato, innanzitutto, che l'omessa pronuncia da parte del tribunale sulla domanda di restituzione del prezzo di lire 140.000.000 deve intendersi, in effetti, come declaratoria di inammissibilità della domanda stessa, perchè formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale;
e poichè il ' presupposto logico- 3 giuridico di tale pretesa restitutoria non può che essere costituito dalla richiesta di risoluzione del contratto preliminare, ne deriva inevitabilmente che la censurata pronuncia del tribunale, per il principio che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, ha comportato altresì declaratoria di inammissibilità dell'azionela esercitata dal IN ai sensi dell'art.1453 c.c. La domanda stessa non è stata riproposta comunque di appello, e, pertanto, deve nel giudizio ritenersi " avvenuta la formazione del giudicato". Ha rilevato, poi, che l'inadempimento del De OM E (all'obbligo di stipulare il contratto definitivo), considerato ed assunto dal tribunale quale causa petendi della domanda di condanna dello stesso (al pagamento della penale), all'evidenza, compatibile soltanto con una domanda di risoluzione del contratto, "essendo ictu oculi percepibile l'assoluta inconciliabilità della condanna al pagamento di una penale legata all'inadempimento della principale obbligazione contrattuale con la richiesta di esecuzione del contratto о con il permanere in vita del medesimo". D'altronde, lo stesso appellato IN ha collegato originariamente, secondo la corte, la sua + 4 : istanza risarcitoria al ritardo nell'adempimento ed agli ulteriori danni derivati da detto ritardo, "espressamente prevista dal preliminare e non già al totale inadempimento". Ne deriva, quindi, che il tribunale non solo ha operato un non consentito mutamento di causa petendi, ma ha altresì trascurato di rilevare che la domanda de qua, postulando un presupposto (la risoluzione del contratto preliminare) inammissibile, era del pari inammissibile (per quanto più sopra detto). In conclusione, dovendosi ritenere abbandonata la primitiva domanda di esecuzione specifica del menzionato preliminare, non resta, secondo la corte, che riscontrare la fondatezza del gravame. Ricorre per la cassazione della sentenza Vincenzo IN, deeducendo quattro motivi di gravame. L'intimato De OM LA non ha svolto attività difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia il ricorrente: 1) Violazione dell'art. 1453 C.C e dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere, la corte di appello, ritenuto 5 erroneamente inammissibile, perché formulata soltanto con la comparsa conclusionale, la domanda risoluzione del contratto dell'attore di preliminare e, conseguentemente, quella di restituzione del prezzo e di pagamento della penale, fondata sulla prima;
omettendo di considerare che nell'atto di citazione egli aveva già chiesto la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i "danni conseguiti e conseguendi" al ritardo nell'adempimento, all'inadempimento o al parziale adempimento, ed il tribunale aveva interpretato la domanda nel modo giusto (...anche se eccessivamente rigido). Non vi è stato, in definitiva, per il ricorrente, nessun mutamento della causa petendi con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni, alla restituzione del prezzo ed al pagamento della penale, basata sempre sull'inadempimento del convenuto. 2) Violazione dell'art. 112, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per essere incorsa, la stessa corte, qualificando una pronuncia di accoglimento parziale della domanda a favore del IN come una "declaratoria di inammissibilità della domanda", e pronunciando quindi un provvedimento 6 diverso da quello richiesto dall'appellante, "di rigetto della domanda ex art.2932 c.c. con tutte le conseguenze di legge", in un vizio di ultrapetizione, se non di extrapetizione. 3) Violazione e falsa applicazione degli artt.2909 C.C. e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c., con riguardo all'affermazione della corte, secondo cui sulla domanda di risoluzione del contratto preliminare ex art.1453 c.c. e su quella conseguente e collegata di restituzione del prezzo pagato, erroneamente dichiarata inammissibile per tardività, si sarebbe formato il giudicato, benchè mai l'appellante abbia parlato di res iudicata con riferimento alla predetta domanda di restituzione e benchè mai la domanda stessa, non accolta per motivi formali (in quanto, secondo il tribunale, non ritualmente proposta), sia stata introdotta nel secondo grado di giudizio. 4) Violazione dell'art. 354 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c., per avere, la corte di appello, anziché "dichiarare la nullità della sentenza impugnata", come richiesto dall'appellante De OM, e rimettere conseguentemente la causa al primo giudice ex art.292 c.p.c., statuito nel merito. 7 I primi tre motivi, attesa la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente. Le censure mosse con gli stessi alla sentenza impugnata sono fondate. E' il caso di evidenziare, prima di passare all'esame delle denunciate violazioni di legge, che la statuizione con la quale la corte di appello ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni delproposta dal IN per inadempimento convenuto De OM all'obbligazione assunta con il contratto preliminare del 9-10-1990 domanda accolta dal tribunale limitatamente alla condanna Athy al pagamento della penale di lire del De OM 40.000.000 si basa essenzialmente su due rationes decidendi, riassumibili nelle seguenti proposizioni: a) la mancata pronuncia del primo giudice sulla richiesta di restituzione del prezzo di lire 140.000.000 pagato dal IN al De OM, in conseguenza della domanda di risoluzione del preliminare, equivale a "declaratoria di inammissibilità della richiesta", in quanto formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale;
ne deriva, altresì, la declaratoria di inammissibilità della spiegata azione ex 8 : art.1453 c.c., nonché, per la mancata proposizione di tale domanda in appello, la formazione della res iudicata. b) la condanna al pagamento della penale, che il tribunale ha fatto dicendere dall'inadempimento del convenuto all'inosservanza dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, è compatibile soltanto con una domanda di risoluzione del contratto, ma assolutamente inconciliabile con la richiesta di esecuzione del contratto о con il permanere in vita del medesimo. Tali essendo le ragioni per le quali la corte, riformando la decisione del tribunale, è pervenuta alla conclusione che la domanda di pagamento della penale formulata dal IN dovesse essere rigettata, si rileva che è fondato, innanzitutto, il primo motivo, con il quale è stata denunciata violazione degli artt.1453 C.C. e 112 c.p.c., avendo il tribunale, con la condanna del convenuto al pagamento della penale, accertato il di lui inadempimento ex art.1453 C.C., così come dedotto dall'attore con l'atto introduttivo del giudizio, ed emesso pronuncia consequenziale, per cui non è esatto affermare, come ha fatto la corte, "che la decisione del primo giudice di non potersi 9 pronunciare sulla richiesta di restituzione del prezzo di lire 140.000.000.......... deve in realtà qualificarsi come una declaratoria di inammissibilità della domanda, posto che il nostro ordinamento non contempla e non consente ipotesi di denegata giustizi". Vero essendo, invece, che, pur non potendo pronunciarsi, nell'ambito della domanda risarcitoria, su tale specifica richiesta, "in quanto formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale", ha statuito, tuttavia, su quella, anch'essa di risarcimento, e basata evidentemente sempre sul dedotto inadempimento del convenuto, di pagamento della penale. Risulta, pertanto, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte, vi è stata, nella decisione del primo giudice, corrispondenza, sia sotto il profilo della causa petendi che sotto il profilo del petitum (quest'ultimo, peraltro, ridotto al pagamento della penale) tra il "chiesto" ed il "pronunciato", e, quindi, è censurabile la statuizione della stessa corte, che ha dato una diversa interpretazione del "decisum" ed individuato una ratio decidendi non corrispondente a quella che ne è stata posta effettivamente a base 10 2 dal tribunale. Ulteriore corollario è quello per cui non si è alcun giudicato per la mancataformato impugnazione, da parte dell'allora appellato IN, di una pronuncia del tribunale di declaratoria di inammissibiltà della domanda ex art. 1453 c.c., che in realtà, come si è detto, non vi è stata (ved. terzo motivo). I primi tre motivi vanno, dunque, accolti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della corte di appello di Bari, che deciderà in ordine alla sussistenza o non del diritto del ricorrente al pagamento della penale, con riferimento al dedotto inadempimento del convenuto. Il quarto motivo non contiene alcuna specifica censura ed è, pertanto, inammissibile.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, i primi tre motivi del ricorso, rigetta il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della 11 F corte di appello di Bari. Cosi deciso in Roma, il 28 maggio 2003 Il presidente 11 consigliere est. (Dr. Vincenzo Calfapietra (Dr. Olindo Schettino) вибраний г лут ELLERIA NC 2003 IL CANCELLIERE A Marie Di Nuous C IN Maria Di Nuzzo SITATA 3. 0ТТ EPO 2 D ggi, ELLIERE O aria Di Nuzzo CANC IL M 12