Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/04/2001, n. 5896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5896 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
0 1 6 LA CORTE SUPRE589 REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POPOLO AZ Oggetto Ирлерабой Домболія SEZIONE SECONDA CIVILE usu cop que Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA - Presidente- R.G.N. 9335/98 Cron. 12687 Dott. Ugo RIGGIO F Consigliere- Rep.2129 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere * Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Ud. 21/12/00 Rel. Consigliere Dott. NR PA MUSSO - ha pronunciato la seguente SEN TENZA E sul ricorso proposto da: CORTE MA DI AZ D'MI GI quale erede di D'MI DOMENICO;
UFFICIO COPIE D'MI RENATO LO, D'MI MARCELLA, D'MI Richiesta copia studio ON dal Sig.
5.24on RI MI tutti quali eredi di D'MI ANOTNIO, per diritti L. 3000 23.04.01 elettivamente domiciliati in ROMA VIA VELLETRI 35, IL CANCELLIERE ¡ presso lo studio dell'avvocato CASALE M., difesi 76155 11000 PALLESCHI DIONISIO, giusta delega in dall'avvocato CANCELLERIA atti;
- ricorrenti
contro
D'MI LO GI, sia in proprio che quale 2000 procuratore di D'MI CI FILOMENA, D'MI RITA, 2133 D'MI SIMONA, D'MI GIA ANGELA, FERRARI -1- J ELVIRA;
intimati - nonchè
contro
D'MI ZI OR, D'MI EP, D'MI AR LO, D'MI NN RI tutti quali eredi di D'MI DOMENICO;
- intimati con integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 1318/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 23/04/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. NR E PA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. : -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 31 ottobre, 8 novembre 1980, Domeni- co e ON D'MI, eredi di IL D'MI, convennero in giudizio, dinanzi al tribunale di NO, EL LU, IA ME e LUa LA D'MI, eredi di RA D'MI, germano del loro dante causa, perchè si accertassero, quanto meno per intervenuta usucapione, la comproprietà, con detti convenuti, dell'edificio di tre vani con tettoia e retrostante "largario" sito in Isola Liri,( in ca- tasto al foglio 6 mappale 306/2), nonchè l'inopponibilità dell'atto pubblico del 31 agosto 1976 con il quale detti convenuti si erano attribuiti la proprietà esclusiva "pro quota" di quell' immobile. Si costituirono nel giudizio solamente EL LU e IA ME D'MI che eccepirono l'infondatezza delle avverse pretese. Rimase contumace LA IA D'MI. Al procedimento venne unito altro, introdotto con citazione del 2 marzo 1989, con il quale EL LU D'MI, in proprio e quale procuratore di IA ME D'MI, convenne in giudizio, dinanzi allo stesso tribunale, OM e ON D'MI perché si accertasse l'inopponibilità delle attribuzione della com- proprietà dell'immobile medesimo fatte con testamento pubblico del 16 luglio 1948 dal loro genitore, IL, e con l'atto pubblico di divisione del 26 luglio 1964. All'esito dell'istruttoria, il tribunale adito, con sentenza del 15 aprile 1994, dichiarò ON e OM D'MI comproprietari in ragione della metà indivisa dell'immobile conteso avendone fatto acquisto per usucapione 3 Ritenne il tribunale che la documentazione prodotta non aveva fornito la certezza l'acquisto a titolo derivativo della comproprietà dell'immobile; tuttavia questa era stata acquistata per usucapione. Adita con il gravame di EL LU D'MI, in proprio e quale procu- ratore della sorella IA ME D'MI, resistito da ON D'MI e da LU D'MI, questo erede di OM D'MI deceduto nelle more, contu- maci LA LUa D'MI e gli altri eredi di OM D'MI citati imperso- nalmente, la corte d'appello di Roma, con sentenza del 23 aprile 1997, ha rigettato la domanda di ON e di OM D'MI, per costui dei suoi eredi, e, in ac- coglimento di quella di EL LU D'MI, in proprio e quale procuratore di IA ME D'MI, ha accertato l'inopponibilità delle attribuzioni della com- proprietà dell'immobile controverso ai convenuti ON e OM D'MI E contenute nel testamento pubblico del 16 luglio 1948 del genitore IL D'MI e nell'atto pubblico divisionale del 26 luglio 1964. In particolare, la corte di merito ha ritenuto fondato l'unico motivo di do- glianza con il quale gli appellanti si erano doluti della falsa applicazione dell'art. 1158 c.c. poichè dalla partecipazione all'esercizio in forma associata del frantoio, che implicava solo una detenzione dell'immobile nel quale era allogata l'attività molitoria, non avrebbe potuto dedursi il possesso "uti domini" dell'immobile mede- simo. Dalla denunzia di successione dal germano RA, redatta in nome dei nipoti in minore età da IL D'MI, nonché dal verbale del consiglio di fami- glia tenutosi il 15 febbraio 1996 dinanzi al pretore di Arce, che elesse il medesimo 4 tutore, non contrastanti nelle loro risultanze, emergeva il chiaro e inequivoco rico- noscimento ai soli nipoti della comproprietà dell'intero immobile, nonché della me- tà dei diritti sul frantoio ivi allogato. IL D'MI, quindi, si professò detentore dell'immobile nel quale era allogata l'azienda e non vi era prova della necessaria manifestazione del mutamento della detenzione, giustificata dalla conduzione del frantoio in forma associata già quando era in vita il fratello RA e come titolare dell'ufficio di tutore, in com- possesso “animo domini”, mancando del tutto elementi di differenziazione dalla ne- cessaria comune detenzione dei locali che ospitavano l'esercizio in forma societaria il frantoio. Detti elementi non potevano certamente rinvenirsi nell'inclusione di quota dell'immobile controverso nel testamento redatto nel 1948 da IL D'MI, perché negozio unilaterale, né nell'atto pubblico di divisione stipulato il 26 luglio 1964 tra i suoi eredi, OM ed ON, perché idoneo a produrre effetti op- ponibili solo fra i condividenti medesimi;
non nelle risultanze del mezzo di prova testimoniale che avevano solo fatto acquisire il permanere dell'esercizio comune del frantoio;
non dalle risultanze catastali, poiché non dimostravano alcunché in re- lazione allo svolgimento storico dei fatti valendo solo come indizio di quelle attivi- tà negoziali delle quali si è già rilevata l'inopponibilità agli appellanti e quindi dell'inidoneità a rendere manifesta il mutamento della detenzione in possesso. Doveva altresì considerarsi che nell'atto di donazione del 5 gennaio 1984 l'immobile controverso viene indicato come partita 172 foglio 6 numero 306/2 e che con questi estremi il bene figura intestato agli appellanti e non agli appellati 5 che pertanto non potrebbero giovarsi del documento peraltro prodotto ad altro fi- ne. Per la cassazione di questa pronunzia hanno proposto ricorso, sulla base di un complesso motivo di doglianza, LU D'MI, erede di OM D'MI, nonché AT EL, LL e MA BE D'MI eredi di ON D'MI; non resistono gli intimati EL LU D'MI, in proprio e quale pro- curatore di IA ME D'MI, LUa LA D'MI nonchè ON e Ri- ta D'MI ed VI RI, eredi queste ultime tre, quali le prime di figlie e la terza coniuge superstite di LO D'MI, coerede premorto da ON D'MI. Con ordinanza del 10 maggio 2000 la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di OM D'MI. All'incombente hanno tempestivamente provveduto i ricorrenti notificando G. il ricorso a OR RI, EP, CC ET e ad NN MA D'MI. Detti litisconsorzi non hanno espletato attività difensiva. Motivi della decisione Con l'unico motivo, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., i ricorren- ti denunziano la violazione degli artt. 1141 e 1158 c.c. nonché il vizio di motiva- zione su punti decisivi della controversia. La corte di merito- si sostiene non ha considerato che, secondo quanto - dispone il I comma dell'art. 1141, il possesso si presume in chi eserciti un potere di fatto sulla cosa se 'ex adverso” non si dimostri che quegli lo abbia esercitato come detenzione. 6 In questa pretermissione quel giudice non ha reso ragione del perché l'esercizio comune, fra i danti causa delle parti e queste medesime, continuo da oltre quaranta anni, della molitura delle olive non comportasse il possesso dell'edificio adibito all'attività né, di conseguenza, l'acquisto per usucapione della comproprietà dell'immobile. Inoltre, il giudice del merito non ha considerato che in realtà non vi era una discrepanza fra la denunzia di successione "ex fratre" fatta da IL, in nome dei nipoti in età minore" ed il verbale di nomina a tutore dei medesimi: infatti sebbene nel primo fosse indicata la casa di Fontana Liri contrada S.IA con diritto in ra- gione della metà del "trappeto" (frantoio) nel secondo non era indicato questo, ciò tuttavia non escludeva la sua pacifica esistenza. Conseguenza ulteriore è la svalutazione del testamento di IL D'MI e dell'atto divisionale fra ON OM D'MI e gli altri interessati. E Senza considerare, poi, l'omessa valutazione dell'atto del 31 agosto 1976, avente ad oggetto stralcio di quota con il quale i contraenti, fra i quali EL LU, IA ME e LUa LA D'MI, finirono con il dare atto che il frantoio con le dipendenze risultava cointestato ad ON e OM D'MI asserendo che invece sarebbe stato di loro proprietà per possesso pacifico fin dal 27 settembre 1995; il che non poteva legittimare la titolarità dell'immobile se non accertata con sentenza dichiarativa dell'acquisto per usucapione. Queste censure non trovano consenso. Contrariamente a quanto denunziano i ricorrenti, la corte di merito ha te- nuto presente il principio di diritto posto dal I comma dell'art. 1141 c.c., di pre- 7 sunzione, salva prova contraria, del possesso della cosa e ne ha escluso la concreta operatività rendendo in proposito adeguata ragione. Dall'esame congiunto della dichiarazione di successione dal fratello Raf- faele (dante causa degli odierni intimati) redatta in nome e per conto di costoro, nipoti “ex fratre” ed in età minore, e di quella fatta dal medesimo nella qualità di tutore di costoro e che nelle loro concordanti risultanze indicavano i medesimi co- me i soli comproprietari dell'intero immobile ed in ragione della metà dell'impianto molitorio ivi allogato, la corte ha tratto il convincimento che lo stesso IL (dan- te causa degli odierni ricorrenti) si fosse qualificato, per quel che qui interessa, de- tentore dell'immobile nel quale esercitava, essendosi associato al fratello, l'impresa molitoria, avendo riconosciuto l'esistenza del maggiore potere, dominicale, sull'edificio e sulla pertinenza, il "largario", del fratello e, per questo deceduto, dei figli di costui. In questa prima considerazione la corte territoriale, avuto riguardo al prin- cipio esposto dal II comma dell'art. 1141 c.c., secondo il quale il detentore non può acquistare il possesso della cosa se non in forza di opposizione fatta al possessore, ha ritenuto che di questa mancasse la prova, poiché la partecipazione all'esercizio dell'impresa molitoria associata non rendeva manifesto il compossesso, "uti domi- nus", dell'immobile nel quale era allogato l'impianto molitorio in comproprietà con il fratello e poi con gli eredi di costui. Nel resto le censure, con l'apparente denunzia di vizi di legittimità, sono sostanzialmente, ma inammissibilmente in questa sede, dirette ad una valutazione delle risultanze istruttorie diversa, in senso favorevole, da quella operata dal giudi- 8 ce del merito nell'esercizio del potere istituzionale attribuitogli dall'art. 116 c.p.c. del quale, per quel qui rileva, ha reso sufficiente ragione. In particolare, quanto all'ultima censura, dall'esposizione dei fatti- so- stanziali e processuali di causa" fatta nel ricorso - dalla quale solamente questa Corte, per il principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnativa, posto dal n° 3 dell'art. 366 c.p.c., può acquisire una loro sufficiente conoscenza senza far ri- corso a fonti integrative, non si evince che la questione concernente il contenuto dell'atto del 31 agosto 1976", abbia formato oggetto del dibattito delle parti nel giudizio di merito né, pertanto, che su quella detto giudice avrebbe dovuto pronun- ziare. Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato. Non si provvede in ordine al regolamento delle spese del giudizio di legit- timità non avendo in questo gli intimati espletato attività difensiva.
p. q. m.
la Corte (00000 rigetta il ricorso. 310000. Roma, il 21 dicembre 2000. 1097 18419 4567 30,89 Il Presidente (dr Rafaele Corona) 306T 36.00 196,10 Il Consigliere estensore CORTE MA AZ (dr NR Spagna Musso) Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 1.7.2011 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 33766 versate € 19610 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL CANCELLIERE C1 2.0 APR. 2001 Valexia Neri 2001 9 .com 31 14: 2