Sentenza 12 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2001, n. 9456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9456 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
9456/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 18106/99 Cron. N 21785composta dai seguenti Magistrati:
1.Dott. Giuseppe Ianniruberto -Presidente- Rep. N.
2. Alberto Spanò -Consigliere- Ud.23.5.2001 3.tr IO Mazzarella -Consigliere- 664. Guido Vidiri -Consigliere- 5. " Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto ᎠᎪ LO ER VED. PROPATO, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Pamphili 61, presso lo studio dell'Avv. ' Nicola Petracca, rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Tri- pepi del foro di Reggio Calabria per procura in calce al ricorso Ricorrente
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Intimato per la cassazione della sentenza n. 1166/98 del Tribunale del La- 2465 2 voro di Cosenza del 9.10.1998/22.10.1998 nella causa iscritta al n. 898 del R.G. anno 1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.5.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Nicola Petracca per la ricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 21.9.1994 il Pretore di Cosenza accoglieva il ricorso proposto da IS TE dichiarando che PA Gio- vanni, marito defunto della ricorrente, aveva diritto ad essere iscritto negli elenchi dei braccianti agricoli del Comune di Cassa- no Ionico per gli anni 1983 e 1984. Proposto appello da parte dello SCAU, il giudizio veniva inter- rotto a causa dello scioglimento di tale ente e quindi riassunto da parte dell'INPS, ad esso succeduto;
all'esito il Tribunale di Co- senza con sentenza 9.10.1998/22.10.1998 accoglieva il gravame e per l'effetto rigettava la domanda di IS TE. In particolare il Tribunale osservava che incombeva alla IS la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente e retribuito per almeno 51 giornate negli anni 1983 e 1984 tra il defunto marito e la ditta NT, prova che era mancata, atte- so che da quella documentale e testimoniale non era dato rileva- re, con la dovuta tranquillità, l'esistenza degli estremi della su- bordinazione. 3 Avverso l'anzidetta decisione ricorre per cassazione la IS con due motivi, mentre l'intimato INPS non ha svolto difese que- sta sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso la ricorrente denuncia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e conseguente nullità della sentenza (art. 360 n. 4 e n. 5 c.p.c.); violazione e/o falsa applicazione degli artt. 303, 305, 414 c.p.c., 125 disp. att. c.p.c. In particolare la IS rileva che l'atto di riassunzione del giu- dizio, a seguito dell'interruzione del processo, dell'INPS è af- fetto da nullità assoluta, essendo privo dei requisiti essenziali e non essendo stato predisposto con le modalità proprie del rito lavoristico. La stessa ricorrente aggiunge che il Tribunale ha omesso di esprimersi sulla eccezione da essa sollevata in grado di appello, nonostante il rilievo decisivo della soluzione della controversia in esame. La censura è priva di pregio e va quindi disattesa. Per consolidato indirizzo di questa Corte ai fini della validità dell'atto riassuntivo del giudizio non è necessario che in esso siano riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma soltanto che sia richiamato l'atto introduttivo, in maniera tale da garantire il contraddittorio e da consentire quindi alla
contro
- parte di individuare il procedimento che s'intende proseguire (in questo senso Cass. sentenza n. 6255 del 21 giugno 1999; Cass. sentenza n. 12209 del 2 dicembre 1998; Cass. sentenza n. 1308 del 7 febbraio 1998). Orbene sulla base del richiamato orientamento giurisprudenziale può affermarsi la validità dell'atto di riassunzione in esame, avendo la controparte potuto individuare il giudizio da prosegui- re e quindi avendo potuto interloquire con garanzia del principio del contraddittorio, sicché nessun rilievo assume l'omessa pro- nuncia da parte dei giudici di appello sull'eccezione sollevata dalla IS, ben potendo ritenersi come implicita la motivazione sul punto, una volta ritenuta la validità del medesimo ricorso di riassunzione. Né può considerarsi idonea ad infirmare l'atto riassuntivo l'erronea indicazione del numero di ruolo, trattandosi di circo- stanza marginale e comunque tale da non impedire alla IS di individuare il procedimento che l'INPS intendeva proseguire ri- guardante la controversia avente ad oggetto l'iscrizione di Gio- vanni PA, marito defunto della stessa IS, negli elenchi dei braccianti agricoli nel Comune di Cassano Ionico per gli anni 1983/1984. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2700 cod. civ. nonché dell'art. 116 c.p.c. La IS non condivide le argomentazioni svolte dai giudici di appello in ordine all'affermata insussistenza del rapporto di lavo- 5 ro tra IO TO e la ditta NT, sostenendo che le prove documentali e testimoniali offerte sarebbero state suffi- cienti a configurare l'invocato rapporto di lavoro subordinato. Il motivo non è fondato e non merita di essere condiviso. Il Tribunale, con valutazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto sulla base delle prove documentali e dichia- razioni testimoniali (testi RA, RI, CO Vincen- zo) di escludere l'esistenza degli estremi della subordinazione nel rapporto tra il TO e la ditta NT. La valutazione dei giudici di appello così condotta è corretta e non censurabile in sede di legittimità, poiché secondo l'indirizzo più volte ribadito da questa Corte l'apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito, al quale spetta valu- tare gli elementi probatori, controllarne l'attendibilità, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostra- re i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova, con l'unico limite di indicare le ragioni del pro- prio convincimento (ex plurimis Cass. 28 novembre 1998, n. 6380; Cass. 12 marzo 1996, n. 2008; Cass. 6 settembre 1995, n. 9384), il che si è verificato, come già si è detto, nel caso di spe- cie. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Nessuna statuizione va emessa per le spese del giudizio di cassa- zione, non essendosi costituito l'intimato INPS.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma addì 23 maggio 2001 If Presidente Il Consigliere relatore estensore Alexandro be reusis Zhi IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 12 LUG. 2001 CANCELLIERE willi